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Numero d'incarto:
11.1997.148
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00148
Lugano
25 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione con riconvenzione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 giugno 1996
da
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sulle domande di edizione presentate dall’attrice all’udienza preliminare del
25 aprile 1997;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 giugno 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 12 giugno 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1965), cittadino germanico, e __________ __________ (1958) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nate
__________ (1988), __________ (1989) e __________ (1990). Il marito è operatore
di , la moglie casalinga. Nell’agosto 1994 __________ __________ ha
lasciato __________ (), dove la famiglia abitava, per trasferirsi con
le figlie a __________ __________. Il 24 gennaio 1996 la moglie ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che
è decaduto infruttuoso il 29 marzo 1996.
B. Il 14 giugno 1996
__________ __________ ha presentato azione di separazione per tempo
indeterminato, postulando l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di
visita del padre), un contributo alimentare mensile di fr. 35’000.– per sé e
uno di fr. 2’500.– mensile per ogni figlia, l’attribuzione delle particelle n.
__________e __________ RFD di __________ __________, ove sorge l’abitazione
coniugale, e l’importo di fr. 3’000’000.– (riservato un adeguamento a
dipendenza delle risultanze istruttorie) in liquidazione del regime
matrimoniale. Nella sua risposta del 30 ottobre 1996 __________ __________ si è
opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, ha offerto
un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per le figlie __________ e
__________ e uno di fr. 800.– mensili per __________, tutte affidate alla madre
(riservato il suo diritto di visita), oltre un imprecisato importo in liquidazione
del regime dei beni, ma negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare.
__________ __________ si è opposta a tali domande. Nei successivi allegati
preliminari le parti hanno ribadito le loro richieste.
C. Contestualmente
all’azione di separazione __________ __________ ha sollecitato
l’adozione di misure provvisionali. Con decreto cautelare del 5 settembre 1997
il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le
figlie, ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 15’500.– mensili
per la moglie dal 14 giugno 1996, uno di fr. 1’500.– mensili per ogni figlia
(compresi gli assegni familiari), ha ordinato ai datori di lavoro del marito la
trattenuta di fr. 15’500.– mensili dallo stipendio (fr. 8’500.– dalla
__________ __________ __________ __________, __________, e fr. 7’000.– dalla
__________ __________ __________ __________ ____________________) e ha disposto
il blocco nel registro fondiario delle particelle n. __________e __________di
__________ . In parziale accoglimento di un appello 18 settembre 1997
presentato dal marito, il 20 marzo 1997 questa Camera ha ridotto il contributo
alimentare per la moglie a fr. 10’388.– mensili e il contributo per le figlie a
fr. 1’000.– mensili ciascuna, modificando di conseguenza gli ordini di
trattenuta dallo stipendio del marito (inc. ..).
Con sentenza del 5 giugno 1998 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________
__________ contro tale decreto.
D. Nel frattempo,
all’udienza preliminare del 25 aprile 1997 l’attrice ha chiesto l’assunzione di
numerosi testi, l’interrogatorio formale della controparte, l’allestimento di
alcune perizie, il sopralluogo dell’abitazione coniugale, il richiamo di atti
fiscali dall’Ufficio tassazione di Lugano-Campagna, l’edizione dal convenuto degli
estratti conto di tutte le carte di credito __________ __________ Zurigo e
__________ __________ Francoforte intestate a egli medesimo o a società di cui
egli è azionista o socio gerente, oltre che la produzione dei bilanci, dei
conti perdite e profitti, degli elenchi delle entrate e uscite, come pure di
tutti i giustificativi relativi ai salari, bonus, rimborsi spese e pagamenti
fatti al convenuto o a terzi nel suo interesse sin dal 1996 da parte delle società
__________ __________ __________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________ __________ __________ e __________ __________ .
L’attrice ha chiesto inoltre l’edizione dall’ __________ Zurigo e
Francoforte della medesima documentazione già richiamata dal marito, da
__________ Zurigo degli estratti conto dopo il 16 settembre 1996 relativi a una
carta di credito intestata al marito, dalle società __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________ della medesima documentazione
già richiamata dal marito, oltre alla documentazione “dei conti relativi alle
spese delle ditte ed i rimborsi operati al marito e dal socio __________, dei
conti __________, Krt, __________ e __________ di __________ __________ per gli
anni 1995, 1996 e 1997”.
E. Con decreto del 12
giugno 1997 il Pretore ha ammesso numerosi testi, l’interrogatorio formale
delle parti, alcuni richiami, le perizie e parte delle edizioni di documenti da
terzi, ma ha respinto le rimanenti domande tendenti all’edizione della
documentazione da __________ __________ e da __________, come pure della
documentazione contabile dalle società __________ __________ __________
__________, __________ __________ __________, __________ __________ __________
__________ e __________ __________ __________.
F. Contro tale decreto
insorge __________ __________ con un appello del 23 giugno 1997 nel quale
chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinata l’edizione dal
marito, da __________ __________ e da __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
__________ __________ e __________ __________ __________ della documentazione
chiesta all’udienza preliminare e rifiutata dal Pretore. L’8 settembre 1997 il
Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello. Nelle sue osservazioni del
29 settembre 1997 __________ __________ postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto la richiesta di edizione delle carte di credito poiché la documentazione
ottenuta in sede provvisionale appariva già sufficiente, mentre la richiesta
dei giustificativi delle carte medesime appariva inammissibilmente inquisitoria.
L’appellante sostiene invece che l’edizione degli estratti delle carte di
credito è necessaria per dimostrare che non vi è stata alcuna riduzione del
tenore di vita del marito e, dunque, alcuna diminuzione del reddito. La
documentazione agli atti, inoltre, non sarebbe sufficiente, riferendosi essa al
periodo dal 1° gennaio 1995 al 6 settembre 1996, anteriore alla pretesa
riduzione delle entrate del marito. L’appellante contesta inoltre il carattere
inquisitorio della richiesta dei giustificativi delle spese compiute con le
carte di credito.
-
Contrariamente a
quanto l’appellante pretende, dall’istruttoria provvisionale è emersa con una
certa attendibilità – come ha già accertato questa Camera – una diminuzione del
reddito del ma-rito, ma non una proporzionale compressione delle spese, tant’è
che egli ha continuato a vivere sopra le sue possibilità, accumulando un impressionante
passivo sul Verrechnungskonto presso la __________ __________ __________
__________ (sentenza del 20 marzo 1998, consid. 7). Per determinare il reddito
del marito nel 1997 questa Camera si è dipartita così dal reddito conseguito
nel 1996. Ciò posto, mal si comprende come l’appellante potrebbe dimostrare,
con la documentazione richiesta, che il reddito del marito non è calato.
L’utilità delle edizioni di documenti risulta del resto ancor più dubbia ove
appena si consideri che dall’istruttoria provvisionale è emerso come il marito
non abbia altre fonti d’entrata oltre il reddito dichiarato, salvo quanto
ricavato da una vendita di azioni a __________ __________ (sentenza 20 marzo
1998, consid. 7). L‘edizione dei documenti sin dal 6 settembre 1996, poi,
appare spropositata se si pensa che il Pretore, quando statuirà sulle conseguenze
accessorie della separazione o del divorzio, dovrà fondarsi sulla situazione
economica esistente a quel momento (o riferirsi tutt’al più agli anni
immediatamente precedenti), rispettivamente dovrà tenere conto del livello di
vita durante l’unione coniugale, non di quello dopo la separazione. Allo stato
attuale delle cose, quindi, la richiesta dell’appellante non si giu-stifica.
Rivelandosi concludente nel seguito del processo, tale documentazione potrà
essere chiesta – se mai – al momento in cui risulterà determinante ai fini del
giudizio. Identiche conclusioni si impongono per quanto riguarda gli estratti
conto delle carte di credito, di cui l’appellante sostiene di essere venuta a
sapere solo in tempi recenti, e la cui edizione sarebbe a suo dire necessaria
per una valutazione complessiva del reale tenore di vita del marito. Su questo
punto l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.
-
L’appellante critica
anche il rifiuto di ammettere l’edizione dei giustificativi delle carte di
credito. Contrariamente all’assunto del Pretore, l’edizione dei giustificativi
non appare necessariamente inquisitoria, né lo stesso Pretore l’aveva ritenuta
tale nella procedura cautelare, potendo essa servire a verificare in che misura
i giustificativi corrispondano alle singole voci dell’estratto conto. Se non
che, non giustificandosi in concreto l’edizione degli estratti conto, non vi è
ragione di ammettere nemmeno i giustificativi. Poco importa che in sede
provvisionale il Pretore abbia decretato siffatta edizione. In quella sede
difatti egli aveva accertato l’utilità della produzione degli estratti conto,
ciò che attualmente non è più il caso.
-
Il Pretore ha
respinto la richiesta di edizione di documentazione contabile dal convenuto e
dalle note società, argomentando che, nella misura in cui la documentazione richiesta
non figurasse già atti poiché prodotta nel procedimento cautelare, farebbe
difetto il requisito della comunanza dei documenti, avendo il marito ceduto le
sue quote di partecipazione nelle note società.
a) L’appellante
fa valere che la documentazione agli atti si riferisce alla situazione fino al
6 settembre 1996, ragione per cui è data la “comunanza del documento” chiesta
dalla legge, il marito avendo ceduto le azioni delle società solo nel dicembre
1996. La censura non può essere condivisa. Come già rilevato da questa Camera,
le azioni delle note società sono state vendute – nell’ambito del contratto di
cui al doc. 56 – all’altro azionista per fr. 778’000.– con effetto al 30
settembre 1996 (sentenza 20 marzo 1996, consid. 5). Nella misura in cui l’appellante
chiede la produzione dei documenti contabili relativi alle ditte per quanto
riguarda il periodo in cui il marito era azionista delle società (bilanci,
conti perdite e profitti fino al 30 settembre 1996 e non fino al 6 settembre
1996, come sostiene a torto l’appellante), la domanda è senza interesse poiché
tale documentazione è già stata prodotta nel procedimento cautelare. Quanto
alla documentazione che concerne il periodo posteriore a tale data, a giusta
ragione il Pretore ha negato la comunanza del documento, il marito avendo
rinunciato nel frattempo ai suoi diritti di azionista.
b) Assevera
poi l’appellante che la cessione del pacchetto azionario al socio __________
nel dicembre 1996 sarebbe avvenuta solo formalmente (a titolo fiduciario),
sicché l’edizione della documentazione contabile a decorrere dal 1° gennaio
1997 è indispensabile per appurare l’andamento delle società e le entrate del
convenuto, determinanti per stabilire i contributi a moglie e figlie. Il Tribunale
federale, senza giudicare arbitraria l’opinione di questa Camera di non
ritenere meramente fiduciaria la cessione delle azioni, ha rilevato che tale
alienazione è avvenuta senza effettiva necessità (sentenza 8 giugno 1998, pag.
4). Ciò non toglie che allo stato attuale delle cose non si riscontrano
elementi concreti che possano corroborare la tesi di una cessione meramente
formale, sicché la domanda di edizione denota inammissibile scopo esplorativo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 206). L’edizione di simili documenti
potrà ancora essere chiesta, in ogni modo, ove nel corso della causa dovessero
emergere elementi concreti a favore di una vendita meramente formale dei titoli.
-
Adduce infine
l’appellante che l’edizione dei documenti relativi al __________, anch’essa
rifiutata dal Pretore, è necessaria, comparendo in essi tutte le spese che il
convenuto fa a nome della società, ma di cui in realtà beneficia di persona.
Essa reputa che l’aumento del debito sul noto __________ si spiega
proprio con la cessione del pacchetto di azioni a titolo fiduciario, mentre le
spettanze del marito vengono accumulate all’interno della società sotto altra
forma, di cui egli beneficerà in futuro. Al proposito l’argomentazione
dell’appellante non è priva di buon diritto, l’edizione dal convenuto degli
estratti del __________ potendo risultare utile per farsi un quadro preciso
della sua situazione economica. Dall’istruttoria cautelare è risultato in
effetti che tutto quanto il marito ha ricevuto è confluito sul citato
__________ presso la __________ __________ __________ __________ (sentenza 20
marzo 1998, consid. 4 in fine). L’edizione dovrà tuttavia essere limitata a
quest’ultimo conto, gli altri __________ presso le altre società del
gruppo non essendo di fatto utilizzati (deposizione , pag. 15),
mentre per quel che è dei periodi tra il 9 agosto 1996 al 1° gennaio 1997,
rispettivamente dal 7 aprile 1997 gli estratti sono già stati acquisiti (doc.
.-, __________). In tale misura l’appello merita
accoglimento.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono
posti quindi per un decimo a carico del marito e per il resto a carico
dell’appellante, con l’obbligo per essa di rifondere al marito un’adeguata
indennità a titolo di ripetibili ridotte.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 del decreto
impugnato è così riformato:
L’edizione
dal convenuto, nel termine di 30 giorni, degli estratti del __________ detenuto
presso la __________ __________ __________ __________ per il periodo dal 9
agosto 1996 al 1° gennaio 1997 e per il periodo successivo al 7 aprile 1997.
Ogni altra richiesta è respinta.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’000.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti per un decimo a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell’appellante, che rifonderà a __________
__________ fr. 900.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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