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Numero d'incarto:
11.1997.125
Data decisione, Autorità:
11.01.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00125
Lugano
11 gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________. __________. __________ (protezione della
personalità) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 3 giugno 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 18 luglio 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 9 luglio 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna.
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1915), cittadino germanico, ha adottato nel 1972, secondo il diritto
germanico, __________ __________ (1944). Dopo un periodo di convivenza in Germania,
padre e figlio si sono trasferiti, negli anni Settanta, a __________.
Verso la fine del mese di
aprile 1997 i rapporti tra padre e figlio si sono deteriorati, tant’è che
__________ __________ si è trasferito presso una pensione ad __________. Il 29
aprile 1997 il padre ha inviato al figlio uno scritto nel quale gli ordinava di
non entrare più nella casa di __________ e lo accusava del furto di preziosi e
alcuni orologi, come pure del fallimento di una società. Successivamente egli
ha iniziato a tempestare il figlio di scritti nei quali lo definiva __________,
__________ e , lo accusava di averlo ricattato e
minacciato di morte e preannunciava la sua intenzione di pubblicare tutte le
porcherie () commesse dal figlio negli anni della loro convivenza.
Lettere del medesimo tenore sono state inviate anche all’avv. __________
__________, patrocinatore di __________ __________.
B. Temendo che il padre
potesse dare seguito ai suoi propositi, __________ __________ ha chiesto il 3
giugno 1997 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che a __________
fosse ingiunto in via cautelare, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non
pubblicare e/o divulgare qualsiasi scritto sulla sua persona. Il 4 giugno 1997
il Pretore ha accolto inaudita parte la richiesta. All’udienza del 24 giugno
1997 __________ __________ si è opposto alla domanda. Non essendoci prove da
assumere, le parti hanno proceduto alla discussione finale.
Nel frattempo, il 5 giugno
1997, __________ __________ ha redatto un documento, indirizzato a una cerchia
indeterminata di persone, in cui ha raccontato alcuni aspetti della sua
relazione con il figlio.
C. Statuendo il 9 luglio
1997, il Pretore ha vietato a __________ __________, con la comminatoria
dell'art. 292 CP, di pubblicare o divulgare qualsiasi scritto sulla persona di __________,
e ha fissato all’istante un termine di trenta giorni per presentare l'azione di
merito conformemente all’art. 28e cpv. 2 CC. Le spese e la tassa di giustizia
di complessivi fr. 310.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all’istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18 luglio 1997 nel
quale chiede - previo conferimento dell'effetto sospensivo - la reiezione
dell'istanza. La presidente di questa Camera ha respinto il 25 luglio 1997 la richiesta
di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 1997 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio
impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo
avere accertato che alcune espressioni usate dal convenuto negli scritti
inviati all’istante potevano essere ritenute lesive della personalità, ha
ritenuto verosimile l’intenzione del padre di divulgare aspetti della sua
relazione con il figlio lesivi della personalità di quest’ultimo. Egli ha pure
dato atto che tali scritti potevano causare un danno non più riparabile alla
personalità dell'istante, di modo che si giustificava l’accoglimento
dell’istanza.
-
L'appellante
contesta tale provvedimento e sostiene che le sue affermazioni erano
giustificate dall'atteggiamento del figlio, rilevando che gli scritti erano
stati inviati solo a quest’ultimo e al suo patrocinatore. Egli assevera inoltre
che il figlio ha acconsentito alla divulgazione di una lettera nella quale si è
definito __________ e ritiene che il suo interesse ad esporre la propria
versione dei fatti sia preminente rispetto a quello del figlio.
-
Contrariamente a
quanto sembra ritenere l’appellante, l’istante non ha chiesto l’accertamento
della violazione della sua personalità, bensì l’adozione di un provvedimento
cautelare inteso a proibire la lesione. Giusta l’art. 28c cpv. 1 CC chi rende
verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente
o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile,
può chiedere al giudice di ordinare dei provvedimenti cautelari. Lo scopo
dell'azione è quello di proibire all'autore il comportamento che egli si
propone di avere, alfine di evitare la realizzazione di una lesione futura.
All’istante incombe unicamente di rendere verosimile che il convenuto lede in
quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito
– tenuto conto che l’illiceità è presunta per legge (art. 28 cpv. 1 CC) –
mentre il convenuto è tenuto ad addurre una giustificazione che renda
verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, nota 75 segg. pag. 219; Tercier in: Media Lex 1/95 29 seg.).
-
Nei diritti della
personalità protetti dall’art. 28 CC rientra anche quello del rispetto della
vita privata (di cui fanno parte i fatti legati alla sfera intima di una
persona quali i gusti e le preferenze in materia sessuale: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 3a edizione, pag. 182 n. 562a; DTF 97 II 97). La sola
rivelazione di un fatto appartenente alla sfera privata costituisce quindi una
lesione della personalità (Bucher,
op. cit., pag. 130 n. 477). La norma citata protegge anche il diritto all'onore
e la persona è protetta in tutte quelle qualità che sembra necessario possedere
per essere rispettata nell'ambiente sociale al quale appartiene (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité
Zurigo 1984, pag. 67 n. 466 e pag. 69 n. 476 e 478).
a) In
concreto è indubbio che le affermazioni dell’appellante sulla natura della sua
relazione con l’istante (doc. da B a N e doc. Y) riguardano fatti relativi alla
vita intima dell’interessato che devono essere sottratti alla conoscenza di
altre persone (Tercier, op. cit.,
pag. 67 n. 466). Inoltre, altri fatti e azioni che l'appellante ha imputato
all'istante, quali il rimprovero di essere una persona __________ __________
__________ (doc. Y pag. 3), di aver sfruttato __________ il suo stato
d’infermità (doc. Y pag. 5), di aver approfittato di lui e di averlo tradito
__________ __________ __________ (doc. L), di aver provocato il
fallimento della Boutique Malou, di aver rubato (doc. H) e di essere __________
__________ __________ (doc. G, M, U), sono affermazioni atte a danneggiare
la personalità dell’istante poiché pongono quest’ultimo in una luce equivoca,
dandone un’immagine biasimevole (Riklin,
op. cit., nota 19 pag. 202).
b) Il
comportamento assunto dall’appellante, che non ha lesinato l’invio di fax,
lettere e di buste sulle quali venivano evidenziati termini quali __________
__________ __________ (doc. H), i suoi reiterati propositi di nuocere al figlio
con affermazioni quali __________ (doc. G), __________ (doc. N) nonché il fatto
che anche dopo l’emissione del decreto supercautelare del 4 giugno 1997 egli ha
continuato a inviare lettere con affermazioni offensive (doc. Y, Z, AA, BB e
CC), rendono inoltre verosimile il pericolo di ulteriori lesioni, in particolare
l’intenzione di comunicare ad amici e conoscenti i dettagli più intimi della
vita privata di padre e figlio e della loro relazione. Ciò posto ben si può
ritenere che il convenuto sta per ledere la sua personalità dell’istante, di
modo che l’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
-
L'appellante
sostiene che le affermazioni corrispondono alla verità e che sono giustificate
dall'atteggiamento del figlio. A torto. Intanto egli non adduce alcun elemento
concreto a sostegno della sua versione, mentre l’esito della denuncia penale da
lui presentata contro il figlio non è conosciuto. Del resto il diritto civile
offre, rispetto al diritto penale, una protezione più estesa (DTF 107 II 4, 100
II 179). Inoltre il fatto che in passato l’istante abbia definito il suo
atteggiamento nei confronti del padre come una __________ non significa ancora
che egli abbia dato un consenso generale a divulgare qualsiasi informazione
sulla sua vita privata. Neppure può dirsi infine che l’interesse privato
dell’appellante di comunicare con terzi sia preminente, già per il fatto che la
forma usata per esprimere la sua versione dei fatti lede inutilmente la
personalità dell’istante. Ne discende per concludere che i presupposti per
l’adozione di una misura cautelare sono adempiuti e tenuto conto che la misura
ordinata non limita eccessivamente la libertà dell’appellante ed è
proporzionata alla gravità della lesione, il provvedimento adottato dal Pretore
merita conferma. L’appello deve pertanto essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili
commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
-
__________ __________,
__________ __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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