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Numero d'incarto:
11.1997.122
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00122
Lugano
18 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (restituzione in intero contro la sentenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 9 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. Franco __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare
del 30 giugno 1997 emanato dal Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 luglio 1997
presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 30 giugno 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 4
marzo 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1966),
escludendo una colpa causale del marito e negando alla moglie contributi alimentari;
che l’appello presentato
dalla moglie il 9 aprile 1997 è stato respinto in data odierna da questa Camera
(inc. ..__________);
che nel frattempo, il 9
aprile 1997, __________ __________ ha presentato al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, una domanda di restituzione in intero contro la sentenza con
richiesta di assistenza giudiziaria;
che con decreto del 30
giugno 1997 il Pretore ha rifiutato il beneficio all’assistenza giudiziaria;
che contro il citato
decreto __________ è insorta con un appello dell’11 luglio 1997 nel quale
chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria in appello – di essere
ammessa a tale beneficio per la procedura davanti al Pretore;
che nelle sue osservazioni
del 28 luglio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha negato
all’attrice l’assistenza giudiziaria ritenendo la domanda di restituzione in
intero contro la sentenza di divorzio priva di esito favorevole;
che a detta
dell’appellante il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dall’ex marito
nel suo interrogatorio formale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
con sentenza dell’11 marzo 1997, lo ha condannato per vie di fatto in relazione
a un alterco del 17 dicembre 1995 costituisce un motivo di restituzione in intero
sulla base dell’art. 346 lett. b CPC;
che a suo avviso inoltre i
certificati medici attestanti il suo precario stato di salute dovuto a un
incidente occorsole nell’__________ del 1996, come pure l’esito di esami cui
essa si è sottoposta nel __________ 1996, fondano la domanda sulla base
dell’art. 346 lett. d CPC;
che infine, sempre a
parere dell’appellante, anche la corrispondenza con la cassa disoccupazione
__________ comprovante che –contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore – essa
ha cominciato a lavorare presso la ditta __________ __________, sono decisivi
per l’esito della richiesta di contributi alimentari e non sono stati prodotti
senza sua colpa;
che la probabilità di
esito favorevole va apprezzata tenendo conto delle circostanze esistenti al
momento in cui è introdotta la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1985
141), ossia, nel caso concreto, al momento in cui è stata inoltrata la domanda
di restituzione in intero;
che una causa non presenta
probabilità di successo quando le possibilità di vittoria sono notevolmente
inferiori a quelle di soccombenza, così da non potere essere giudicate serie
(DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii);
che l’episodio del 17
dicembre 1995, successivo alla separazione dei coniugi avvenuta nel mese di
novembre 1993, non può essere considerato causale per la disunione coniugale,
onde l’irrilevanza della sentenza di condanna dell’11 marzo 1998 per
determinare le cause della turbativa;
che l’art. 346 lett. d CPC
prevede, come titolo di restituzione, la scoperta di “un documento”, mentre –
salvo quanto dispongono gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC (recupero di
prove offerte ma non assunte) – fatti dimostrabili con altri mezzi di prova non
costituiscono titolo di restituzione in intero (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di
procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 240 nota 40 con rinvio);
che in concreto la
documentazione sullo stato di salute dell’ap-pellante dopo l’incidente del 1996
non è stata scoperta successivamente all’emanazione della sentenza e avrebbe,
con un minimo di diligenza, potuto essere già prodotta nella procedura di
divorzio sulla base dell’art. 138 CPC;
che, infine, la
corrispondenza con la cassa disoccupazione non appare decisiva a norma
dell’art. 346 lett. d CPC giacché non è tale da giustificare una modifica della
sentenza;
che il computo di un
reddito ipotetico può avvenire anche nell’ ambito della fissazione di una
rendita d’indigenza sulla base dell’art. 152 CC, quanto meno nella misura in
cui tale reddito possa essere ragionevolmente conseguito (DTF 114 II 310 consid.
3a e 3d in fine), di modo che la circostanza di avere cominciato un’attività
lucrativa presso la ditta già menzionata dimostra, se mai, l’assenza di
impedimenti all’esercizio di una siffatta attività;
che nelle circostanze
descritte la procedura di restituzione in intero appariva, già al momento della
domanda, palesemente sprovvista di probabilità di esito favorevole anche a un
esame poco rigoroso di tale requisito (Rep. 1994 385);
che l’appello, non privo
di temerarietà, deve pertanto essere respinto, così come deve essere respinta
la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede, data la totale
mancanza di buon diritto;
che gli oneri processuali
sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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