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Numero d'incarto:
11.1997.102
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00102
Lugano
20 gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione dell'8 novembre 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto l’appello del 5 dicembre 1995 presentato da __________
__________ contro il decreto emesso il 13 novembre 1995 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello del 10 giugno 1997 presentata da __________
__________ contro la sentenza emessa il 20 maggio 1997 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1942) e __________ nata __________ (1939) si sono sposati a __________ il
__________ 1967. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1968) e
__________ (1969). Il marito è capo del personale __________ presso __________
di __________; la moglie lavora a metà tempo come commessa in un negozio di
__________ __________ a __________. Il 22 marzo 1993 __________ __________ ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo
di conciliazione.
B. A seguito di
un’istanza cautelare presentata il 24 marzo 1993 da __________ __________a,
all’udienza del 22 aprile 1993 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato l’assetto provvisionale concordato
dai coniugi a tenore del quale il marito si impegnava a versare alla moglie, in
particolare, un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– dal momento in cui
essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale di __________. Il 3 maggio 1993 è
decaduto infruttuoso l’esperimento di conciliazione e il giorno successivo la
moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per andare ad abitare a __________
con il figlio __________.
C. Con petizione dell’8
novembre 1993 __________ __________ ha chiesto il divorzio, il versamento di un
contributo alimentare di fr. 1’800.– mensili fino al pensionamento del marito e
di un importo da determinare a titolo di liquidazione del regime dei beni.
__________ __________ si è opposto, il 7 gennaio 1994, alla petizione. Nei
successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande.
D. Durante
l’istruttoria, il 10 agosto 1995, l’attrice ha instato per far accertare il suo
diritto ai sensi dell’art. 22 LFLP all’accredito al suo istituto di previdenza
di una quota da determinare della prestazione di uscita acquisita dal marito
durante il matrimonio, domanda alla quale si è opposto il convenuto. Con
decreto del 13 novembre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza, negando
all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorto contro tale decreto con
appello del 5 dicembre 1995, __________ __________ conclude perché il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza.
E. Il 12 aprile 1996 il
convenuto ha postulato la soppressione del contributo alimentare a favore della
moglie e ha chiesto che quest’ultima fosse tenuta a versargli un contributo
mensile di fr. 645.–. Alla discussione del 26 aprile 1996 il marito ha confermato
le sue richieste, alle quali la moglie si è opposta.
F. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. Nel
proprio, del 1° ottobre 1996, l’attrice ha riaffermato la domanda di divorzio e
di contributo alimentare, ha precisato in fr. 50’757.50 l’importo in
liquidazione del regime dei beni e in fr. 198’550.– la sua spettanza sulle
prestazioni previdenziali di uscita maturate dal marito. __________ __________,
nel suo memoriale del 1° ottobre 1996, ha aderito alla domanda di divorzio
negando qualsiasi prestazione a favore della moglie. Al dibattimento finale del
1° ottobre 1996 si è svolta la discussione finale sull’istanza presentata il 12
aprile 1996 dal marito.
G. Statuendo il 20
maggio 1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato il
marito a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr.
1’500.– mensili fino al 15 dicembre 2007 (art. 152 CC), oltre l’importo di fr.
35’236.– in liquidazione del regime dei beni, e ha ordinato alla Cassa pensione
__________ __________ __________ __________ di trasferire a __________
__________ la somma di fr. 65’000.– prelevandola dal conto di previdenza del
coniuge. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste
per un terzo a carico dell’attrice e per due terzi a carico del convenuto, con
obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili. Nel contempo
il Pretore ha respinto l’istanza di modifica delle misure cautelari e ha posto
i relativi oneri processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico
di __________ __________a, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per
ripetibili.
H. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 10 giugno 1997 nel quale
chiede di respingere sia la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla
moglie sia la rivendicazione sulla sua prestazione d’uscita e di ridurre a fr.
21’640.– l’importo in liquidazione del regime dei beni. In via subordinata
postula la riduzione a fr. 1’160.– del contributo alimentare. Inoltre egli
chiede l’accoglimento della sua istanza cautelare del 12 aprile 1996. Nelle sue
osservazioni del 27 giugno 1997 __________ __________ propone di dichiarare
irricevibile l’appello contro il decreto cautelare e di respingere l’appello
contro la sentenza di merito.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 5 dicembre
1995
- Il convenuto
contesta la decisione con cui il Pretore ha accolto la richiesta della moglie
intesa a farsi riconoscere il diritto a una quota della prestazione d’uscita
acquisita del marito presso la Cassa pensione dell__________ __________
__________ __________. A torto. Intanto ci si potrebbe chiedere se l’appello
sia ancora attuale, poiché l’appellante non ha dichiarato con il ricorso del 10
giugno 1997 di mantenere il gravame presentato il 5 dicembre 1995 (art. 309
cpv. 3 CPC). Sia come sia, dal 1° gennaio 1995, data della sua entrata in
vigore, la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) prevede la
compensazione delle lacune nella previdenza di un coniuge attraverso il
trasferimento di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro
coniuge (art. 22 cpv. 1 LFLP). Ciò non crea nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel
mezzo; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 390 segg.), poiché l’indennizzo postulato
dal coniuge al momento del divorzio per la perdita di pretese nei confronti di
un istituto di previdenza rientra semplicemente nel quadro degli art. 151 cpv.
1 o 152 CC (DTF 116 II 103 consid. 5f). Trattandosi solo di nuove modalità di
versamento del contributo, la pretesa può anche essere formulata nel corso
dell’istruttoria. Poco importa quindi che l’attrice si sia valsa dell’art. 22
LFLP solo dopo lo scambio degli allegati preliminari, tanto meno se si pensa
che per principio la determinazione di siffatta indennità è governata per
diritto federale dal principio inquisitorio (Werro
in: AJP/PJA 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2; I CCA, sentenza del 10 settembre
1998 in re G., consid. 5b-5c). Il Tribunale federale ha per altro già avuto
modo di precisare che una richiesta fondata sulle aspettative previdenziali non
deve essere necessariamente essere cifrata (DTF 121 III 299). Quanto
all’appellante, egli ha potuto far valere tutti i suoi mezzi di difesa.
L’appello del 5 dicembre 1995, foss’anche ricevibile, andrebbe quindi respinto
nel merito.
II. Sull’appello del 10
giugno 1997
-
Le misure
provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con procedura
sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con “decreto”
(art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile nel termine di dieci giorni (art.
308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha respinto l’istanza di modifica di
misure provvisionali del 12 aprile 1996 insieme con il merito. Ancorché
risponda a esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza
giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nell’ambito di un
processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura
meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame
il giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile
che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale
per il solo fatto che il Pretore ha emanato un giudizio unico, comprensivo
anche del merito (I CCA, sentenza del 10 marzo 1994 nella causa B.). In concreto
la sentenza del 20 maggio 1997 è stata notificata al legale dell’appellante il
giorno successivo. Il termine per impugnare i dispositivi cautelari scadeva
pertanto il 31 maggio 1997 e l’appello, presentato il 10 giugno 1997, risulta
dunque irricevibile.
-
La pronuncia del
divorzio è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi
sul contributo alimentare per la moglie e sulla liquidazione del regime dei
beni. Il Pretore, accertato che l’istruttoria non aveva permesso di individuare
particolari colpe a carico delle parti né – segnatamente – l’asserita causalità
del legame sentimentale della moglie ai fini della disunione, ha ritenuto
l’attrice coniuge innocente e ha obbligato il convenuto a versarle una pensione
alimentare di fr. 1’500.– mensili giusta l’art. 152 CC fino al 15 dicembre
-
L’appel-lante contesta l’innocenza della moglie e sostiene che la relazione
di lei con __________ __________ è causale per il dissidio matrimoniale.
-
L’innocenza del
coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un
contributo alimentare, anche a norma dell’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha
mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell’art.
151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può
anche essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una
riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – sotto il profilo dell’art. 152 CC
perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti
causale per la disunione (Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Per essere causale il comportamento
colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della
turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una
lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il
matrimonio (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 273 con rinvii).
-
Non è revocato in
dubbio che l’attrice vive oggi con __________ __________. Le risultanze
dell’istruttoria non consentono tuttavia di ritenere provata una relazione antecedente
la separazione di fatto. Può suscitare perplessità, invero, il fatto che
l’attrice sia andata a vivere con l’amico poco tempo dopo il fallimento del
tentativo di conciliazione, ma ciò non basta a dimostrare che la relazione
fosse anteriore al mese di maggio 1993. Nemmeno il marito, del resto, ha
preteso ciò: nella risposta egli si è limitato ad allegare che il turbamento va
attribuito esclusivamente alla moglie, senza indicarne i motivi (pag. 5),
mentre nella duplica ha affermato unicamente la convivenza della moglie con
__________ __________, senza situarla nel tempo (pag. 2). __________ __________
ha dichiarato, da parte sua, di conoscere l’attrice sin da ragazzo e di averla
rivista solo nel 1991; egli ha fatto risalire l’inizio della relazione alla
fine del mese di giugno 1993, ammettendo di essere stato con lei una volta a Ginevra
nel mese di dicembre 1992, ma di avere dormito in un letto separato. __________
__________, datrice di lavoro dell’attrice, ha detto di avere visto __________
__________ attendere l’attrice sul posto di lavoro solo qualche mese prima
della sua testimonianza, del 6 ottobre 1994. In definitiva nulla si conosce con
un minimo di precisione sulla natura e l’intensità della relazione prima del
tentativo di conciliazione, nel mese di maggio 1993. La circostanza che
l’attrice abbia avuto incontri con il suo attuale convivente prima di allora
desta sospetti, ma non basta per sapere se a quell’epoca i due fossero semplici
conoscenti, normali amici oppure se avessero già allacciato una relazione
contraria ai doveri del matrimonio (ipotesi che non può semplicemente essere
presunta). Ne discende che il convincimento del Pretore, secondo cui la
relazione extraconiugale con __________ __________ ha avuto inizio dopo la
separazione di fatto, sfugge alla critica.
Il fallimento del
tentativo di conciliazione, se non dimostra per sé solo l’esistenza di
un’irrimediabile turbativa coniugale, denota nondimeno un profondo dissidio. La
moglie ha affermato che da lungo tempo le relazioni coniugali erano gravemente
turbate da una totale incompatibilità di carattere (istanza di conciliazione
del 24 marzo 1993; petizione, pag. 2); il marito non ha contestato seriamente
la disunione, negando solo di esserne responsabile (risposta pag. 2 e 7;
duplica, pag. 2). Sentito personalmente, egli ha dichiarato che prima della
separazione i rapporti con la moglie andavano “così così”, intendendo con ciò
che non vi era più stima reciproca e che la consorte viveva in un suo mondo,
senza cercare il colloquio (interrogatorio formale del 6 ottobre 1994, risposta
1). Nelle circostanze descritte si può legittimamente ritenere che al momento
del tentativo di conciliazione i coniugi erano ormai disuniti, ma non che la
relazione sentimentale della moglie sia causale per il naufragio del
matrimonio. Su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
-
L’appellante
contesta che l’attrice venga a trovarsi in una situazione di grave ristrettezza
a seguito del divorzio. Sostiene che essa vive in autentico concubinato con
__________ __________i, sicché la richiesta di contributo è abusiva. Il fatto
che la beneficiaria conviva con un uomo e desti l’apparenza di una comunione
simile al matrimonio non basta però a dimostrare l’esistenza di un concubinato
(DTF 118 II 238 consid. 3c). Dal fascicolo processuale risulta unicamente che
l’attrice abita con __________ __________, ma nulla prova che essa ricavi da tale
unione vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio. Anche su questo
punto l’appello manca dunque di consistenza.
-
Adduce l’appellante
che la moglie dovrebbe aumentare la sua capacità lavorativa cercandosi un’altra
occupazione. Se non che, al momento del divorzio l’attrice aveva 58 anni e
lavorava da una decina d’anni come commessa a tempo parziale. Tenuto conto del
fatto che dottrina e giurisprudenza pongono il 45° anno di età quale ultimo
limite per l’obbligo di riprendere un lavoro, non può essere pretesa
dall’attrice un’estensione della sua attività attuale, tanto meno se si pensa
che l’appellante è in grado di erogare una rendita d’indigenza senza
particolari difficoltà (DTF inedita del 14 luglio 1994 in re D., consid. 2).
-
Il Pretore ha
calcolato un’entrata mensile del marito di fr. 6’060.– e un reddito mensile
della moglie di fr. 840.–. Valutato in fr. 1’996.– il fabbisogno minimo
dell’attrice e in fr. 3’460.– quello del convenuto, egli ha attribuito alla
moglie una rendita di indigenza di fr. 1’500.– fino al presumibile
pensionamento del convenuto (15 dicembre 2007). L’appellante contesta tale
contributo, rilevando che l’ammanco mensile della moglie ammonta non eccede fr.
1’156.–. Ora, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un
coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non
colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di
vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151
cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121
III 49; Rep. 1996 pag. 130; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 3ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della
pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo
di diritto (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 314 in alto). Nella fattispecie il fabbisogno minimo dell’attrice
non è contestato. Il primo giudice ha trascurato nondimeno il noto supplemento
del 20%, di modo che in definitiva l’importo da considerare per il contributo
alimentare ammonta a fr. 2’395.20 mensili, onde un ammanco di fr. 1’555.20,
superiore alla pensione riconosciuta dal primo giudice. Quanto al marito, con
un reddito di fr. 6’060.– e un fabbisogno di fr. 4’152.– mensili (fr. 3’460.– +
20%), egli conserva un agio di fr. 1’908.– che gli permette senz’altro di
stanziare alla moglie la somma fissata dal Pretore.
-
Il Pretore ha
limitato la pensione di indigenza al 15 dicembre 2007, data del pensionamento
del marito. Questi chiede di ridurre la durata dell’obbligo fino al suo pensionamento
effettivo. La richiesta è improponibile già per il fatto che l’appellante non
indica alcuna data precisa. Limitarsi ad affermare la notorietà di simile
provvedimento da parte del suo datore di lavoro non basta. Dandosene gli
estremi, egli potrà chiedere se mai la soppressione o la riduzione della
pensione alimentare sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
-
L’appellante ribadisce
che la moglie, non avendo diritto ad alcun contributo secondo l’art. 152 CC,
non ha diritto nemmeno a una quota della prestazione d’uscita da egli acquisita
presso l’istituto di previdenza. Come si è già visto, tuttavia, il diritto a un
contributo di indigenza è dato, e con esso anche il diritto al trasferimento di
una quota della prestazione di libero passaggio (art. 22 cpv. 1 LFLP).
-
L’appellante censura
infine la liquidazione del regime dei beni, contestando il diritto dell’attrice
a partecipare al plusvalore dell’abitazione coniugale a __________.
a) Il
Pretore ha calcolato il credito, di natura variabile (art. 209 cpv. 3 CC),
secondo una proporzione tra il valore originario dello stabile e quello al
momento della liquidazione, deducendo il plusvalore dovuto agli investimenti e
non alla congiuntura (sentenza, pag. 9). L’appellante sostiene, sulla base
della perizia giudiziaria, che i lavori di riattazione eseguiti nel 1992 vanno
considerati come interventi di manutenzione straordinaria, suscettibili di
annullare il deprezzamento normale della costruzione a partire dagli anni 70-71
(perizia, pag. 13). Rileva inoltre che tali lavori, il cui costo è stato valutato
in di fr. 175’000.–, sono stati da lui pagati mediante un finanziamento privato
e non con beni facenti parte del regime matrimoniale.
b) La
censura è sprovvista di buon esito. Intanto nella misura in cui gli ammortamenti
del debito gravante l’immobile sono avvenuti mediante lo stipendio del marito –
e quindi con acquisti – la massa degli acquisti dell’appellante ha diritto a un
compenso verso la sua massa dei beni propri (Deschenaux/
Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, § 20 B IV pag. 260
e 261, § 24 B III, pag. 320 e 321). Ora, se una massa patrimoniale ha
contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al
compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il
valore dei beni al momento della liquidazione o dell’aliena-zione (l’art. 209
cpv. 3 CC). Tenuto conto del fatto, poi, che nel concetto di “conservazione” di
beni sono compresi i lavori di grande importanza, ad esclusione di semplici
lavori di manutenzione (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 341 con riferimenti dottrinali), non vi sono ragioni per
escludere in concreto gli interventi del 1992 (elenco nella perizia, pag. 9-8)
dal calcolo del valore d’investimento. E siccome l’appellante non ha dimostrato
che il calcolo del Pretore è errato, la massa degli acquisti ha un diritto al
compenso di fr. 17’191.40, di modo che l’attrice ha diritto a una somma di fr.
8’595.70. L’appello riesce dunque infondato.
-
Il convenuto rivendica
infine l’importo di fr. 3’000.– corrispondente alla metà del valore della
vettura __________ appartenente alla moglie. Nella replica l’attrice ha indicato
il valore di tale automobile in fr. 6’000.– (pag. 2). Ciò non è tuttavia decisivo.
Per l’art. 214 cpv. 1 CC il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento
del regime si determina al momento della liquidazione, cioè il giorno in cui è
emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
Berna 1992, n. 10 ad art. 214 CC). Da nessun documento risulta che il 20 maggio
1997, giorno in cui il Pretore ha statuito, il valore dell’autovettura era
ancora di fr. 6’000.–. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni
non è governato dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art.
158 CC), né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L’unité du jugement en
divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà).
Nella fattispecie incombeva quindi al convenuto documentare la sua affermazione.
Invano si cercherebbe negli atti una prova che permetta di accertare con un minimo
di attendibilità tale valore, di modo che la pretesa deve essere respinta.
-
In conclusione la
pretesa in liquidazione del regime dei beni a favore dell’attrice ammonta a fr.
35’236.–. In tale somma va ritenuta compresa la provvigione ad litem di
fr. 2’000.– versata dal marito sulla base del decreto cautelare 20 maggio 1997.
Il coniuge che ha stanziato una provvigione di causa può chiedere infatti al
giudice del divorzio che con la liquidazione del regime matrimoniale la
relativa somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti
dell’altro coniuge (Bräm in: Zürcher
Kommentar, n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 1998 pag. 155 seg.). Il
giudice del divorzio decide secondo equità, tenendo conto della situazione
finanziaria di entrambi i coniugi, del reciproco grado di soccombenza e
dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 553 con richiami). Nel caso in esame non appare sicuramente
iniquo, tenuto calcolo di tutte le circostanze concrete, che il marito possa
dedurre l’anticipo già versato dalla liquidazione ancora dovuta alla moglie.
Già il Pretore, del resto, si era dipartito dal medesimo principio nella
motivazione della sentenza impugnata (pag. 10 a metà). La questione è con ciò
risolta.
-
Gli oneri processuali
sono posti per entrambi i gravami a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1
CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. Nella commisurazione di tale indennità si tiene conto della
mancanza di osservazioni all’appello del 5 dicembre 1995 e della stringatezza
delle osservazioni presentate il 27 giugno 1997.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello del 5 dicembre 1995 è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
L’appello del 10 giugno
1997 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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