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Numero d'incarto:
11.1997.1
Data decisione, Autorità:
15.01.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00001
Lugano,
15 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (iscrizione provvisioria
di ipoteca legale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 settembre 1996 dalla società in accomandita
__________ & __________., __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ __________ ();
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato
da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 settembre 1996 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 25 settembre 1996
la società in accomandita __________ ____________________. ha chiesto al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città l’iscri-zione provvisoria di
un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 4473.–
oltre interessi sulla particella n. __________RFD di __________ __________
__________, proprietà di __________ __________;
che con decreto del 26
settembre 1996 il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte, ha ordinato
l’iscrizione provvisoria dell’ ipoteca legale e ha assegnato all’istante un
termine fino al 30 novembre 1996 per promuovere l’azione intesa a ottenere
l’iscrizione definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe diventato
caduco ove __________ __________ avesse postulato la revoca del decreto;
che il 23 dicembre 1996
__________ __________ ha inviato una lettera (in tedesco) alla Camera civile di
appello nella quale critica la decisione del Pretore e insta perché la ditta
istante sia tenuta a documentare la sua pretesa;
che tale lettera non è
stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto: che l’iscrizione
provvisoria di un’ipoteca legale nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1 n. 1
CC e 22 cpv. 4 RRF) è decisa con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con
la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC);
che tale procedura prevede
la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC), prima della quale il
giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC);
che in concreto quindi il
giudice doveva convocare le parti a un’ udienza per discutere
l’iscrizione provvisoria (come questa Camera ha già avuto modo di segnalare al
Pretore di Locarno Città, del resto, nella sentenza del 10 luglio 1996 in re C.
contro V. e litisconsorti, consid. 2), nulla impedendo al giudice di ordinare –
in attesa del contraddittorio – un’iscrizione provvisoria inaudita parte come
provvedimento cautelare giusta l’art. 371 CPC;
che, contrariamente a
quanto sembra evincersi da Rep. 1978 pag. 295 (nel mezzo), la procedura
contenziosa di camera di consiglio implica sempre un’udienza, e non solo
quando una parte la chieda;
che ciò risulta anche dal
testo dell’art. 371 CPC, il quale fa esplicito riferimento alla discussione;
che nel caso in esame
l’udienza per discutere l’iscrizione provvisoria non ha ancora avuto luogo, di
modo che la procedura non è ancora terminata;
che, ciò posto, non vi è
ragione di entrare nel merito di un appello contro un decreto emesso inaudita
parte, i decreti emanati senza contraddittorio non essendo impugnabili nemmeno
qualora l’udienza sia meramente facoltativa (art. 379 CPC);
che in tali condizioni è
superfluo sia accertare la tempestività del ricorso sia rinviare l’appello al
mittente – se tempestivo – per la traduzione in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che le spese del
pronunciato odierno andrebbero a carico dell’ appellante, ma è opportuno
rinunciare a ogni prelievo, il convenuto potendo essere stato indotto in buona
fede a ricorrere dall’ irregolarità della procedura seguita (cfr. l’art. 156
cpv. 3 OG per analogia);
visto l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono spese.
-
Intimazione:
– __________ ,
__________ __________ ();
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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