AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.91
Data decisione, Autorità:
04.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00091
Lugano
4 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di separazione e riconvenzione di
divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 aprile 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 24
maggio 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 maggio 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 13 giugno 1996 da __________
__________ contro la sentenza di interpretazione emessa il 24 maggio 1996 dal
medesimo Pretore;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata con l’appello del 24 maggio 1996;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 20
giugno 1996 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1961), cittadino iugoslavo, e __________ nata __________ (1952), cittadina
croata, si sono sposati a __________ __________ il __________ 1985. Dall’unione
sono nate __________ (__________1986) e __________ (__________1989). La moglie
è madre anche di __________ (1978), avuto da una precedente relazione. Il marito
vive attualmente a __________ con __________ __________ __________, dalla quale
ha avuto il figlio, __________ (__________1995), e lavora per la ditta di
__________ __________ __________ __________ di __________; la moglie abita con
le figlie a __________ ed è ausiliaria presso il __________ __________
__________ __________ di __________ e dintorni.
B. Il 4 gennaio 1993 la
moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15
febbraio successivo. Con decreto del 3 marzo 1993 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, statuendo su un’istanza di misure cautelari presentata dalla
moglie, ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare
di fr. 300.– mensili per ciascuna figlia.
Il 15 aprile 1993
__________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo
indeterminato, postulando l’affidamento di __________ e __________ e un
contributo di fr. 400.– mensili per queste ultime fino al 16° anno di età, aumentato
a fr. 500.– per il seguito. Il 17 giugno 1994 __________ __________ si è
opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, con
l’affidamento delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un
contributo di fr. 500.– mensili per le stesse, negando qualsiasi pretesa in
liquidazione del regime dei beni. Nella risposta riconvenzionale del 29 agosto
1994 la moglie ha aderito alla pronuncia del divorzio, ma ha chiesto di
regolare gli effetti accessori come proposto con la petizione, rivendicando
inoltre l’importo di fr. 30’000.– in liquidazione del regime dei beni.
C. Ultimata
l’istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 15 febbraio 1996 l’attrice
ha sostanzialmente ribadito le domande di petizione, riducendo a fr. 26’000.–
la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nell’allegato conclusivo di
medesima data __________ __________ ha riaffermato le richieste di giudizio
formulate nella risposta e domanda riconvenzionale, riducendo a fr. 400.–
mensili complessivi l’offerta di contributo per le figlie. Il dibattimento finale
ha avuto luogo il 15 febbraio 1996.
D. Statuendo il 3 maggio
1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie alla madre
(riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato il convenuto a versare
un contributo alimentare per ciascuna figlia di fr. 300.– mensili fino a 6 anni
e di fr. 400.– fino alla maggiore età, oltre l’importo di fr. 3’000.– in liquidazione
del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Il 7 maggio l’attrice ha
chiesto l’interpretazione del dispositivo sul contributo a favore delle figlie.
Con decisione del 24 maggio 1996 il Pretore ha precisato tale contributo in fr.
300.– fino a 6 anni, in fr. 400.– fino ai 16 anni e in fr. 450.– mensili fino
alla maggiore età.
E. __________ __________
è insorto contro le citate decisioni, dapprima con un appello del 24 maggio
1996 nel quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, che alla
moglie sia negato qualsiasi importo in liquidazione del regime dei beni, poi
con un appello del 13 giugno 1997 in cui chiede di ridurre il contributo per le
figlie a fr. 100.– mensili fino a 6 anni, a fr. 200.– fino a 16 anni e a fr.
220.– fino alla maggiore età.
Nelle sue osservazioni del
20 giugno e del 3 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere gli
appelli e di confermare i giudizi impugnati. Essa ha sollecitato inoltre il beneficio
dell’assi-stenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 24
maggio 1996
- La pronuncia del
divorzio è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi
sul contributo alimentare per le figlie e sulla liquidazione del regime dei
beni. A quest’ultimo riguardo il Pretore ha considerato come acquisto l’importo
di fr. 6’000.– versati da una compagnia di assicurazione a seguito di un incidente
della circolazione occorso all’__________ “__________ ” intestata al marito, e
ha obbligato il convenuto a versarne la metà alla moglie. Egli ha invece negato
la pretesa compensativa invocata dal marito, il quale affermava di aver
prestato alla moglie fr. 30’000.– per il mantenimento del figlio __________r.
L’appellante sostiene di
avere conservato la vettura in questione, lasciando alla moglie tutti i
rimanenti beni (mobilio, servizi, posate), valutati tra fr. 5’000.– e 6’000.–.
Egli ritiene di avere provato tale assunto sia con la propria deposizione, sia
con la fattura della ditta __________, prodotta in questa sede, e soggiunge che
in ogni caso l’importo di fr. 6’000.– è stato speso per le riparazioni del
veicolo. Infine egli assevera che la pretesa nei confronti della moglie per il
mantenimento del di lei figlio è stata comprovata. Le censure si rivelano al limte
del pretesto.
- Non è contestato che
l’importo di fr. 6’000.– ottenuto dalla compagnia d’assicurazioni è un
acquisto. Se non che, contrariamente all’assunto dell’appellante, dal fascicolo
processuale la liquidazione del regime dei beni non risulta essere avvenuta in
separata sede. Il Pretore ha giudicato la circostanza non provata (sentenza,
pag. 4 in alto) e l’appellante non spende una parola per dimostrare che il
regime dei beni sarebbe già stato liquidato internamente. Che la moglie abbia
tenuto per sé la mobilia e le suppellettili domestiche non è sufficiente.
Quanto al documento introdotto per la prima volta in appello, esso non è
nemmeno ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il giudizio sulle pensioni
alimentari e i rapporti patrimoniali tra coniugi, conseguenze accessorie del
divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio
(Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle
parti allegare e provare tempestivamente i fatti su cui si fondano le loro
pretese. In concreto l’appellante non ha minimamente dimostrato quanto da lui
asserito, né basta che durante l’interrogatorio formale egli abbia confermato
il contenuto dei suoi allegati scritti. La medesima conclusione si impone per
l’asserito contributo al mantenimento di __________r. Si aggiunga che dai
contratti di mutuo (doc. L, M e N) nulla risulta che possa corroborare la tesi
dell’appellante. Né è decisivo infine che l’importo di fr. 6’000.– sia stato
utilizzato per la riparazione del veicolo. A prescindere dal fatto che tale
circostanza non è stata provata, poiché il teste __________ ha indicato il
relativo costo in complessivi fr. 1’500.–, va rilevato che per stessa
ammissione dell’appellante la vettura è ancora di sua proprietà, con la
conseguenza che i costi della riparazione vanno a suo carico. Se ne conclude
che l’appello, infondato, deve essere respinto.
II. Sull’appello del 13
giugno 1996
-
Il Pretore ha
stabilito il fabbisogno in denaro delle figlie __________ e __________,
seguendo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, in fr. 795.–
dai 7 ai 12 anni, fr. 845.– dai 13 ai 16 anni e fr. 1045.– dai 17 alla maggiore
età. Egli ha poi fissato il contributo a carico del padre in fr. 400.– mensili
per ciascuna figlia fino al sedicesimo anno e in fr. 450.– fino alla maggiore
età. L’appellante sostiene che il suo contributo per le figlie non può essere
superiore a fr. 400.– mensili complessivi. Egli sottolinea che il suo reddito
non è di fr. 3’092.– mensili come accertato dal Pretore, bensì di fr. 2’800.–,
e che il fabbisogno della sua nuova famiglia non è coperto dalle sue entrate.
-
Per costante prassi
di questa Camera, il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo
aggiornamento in: RDT 51/1996 pag. 133), considerate un buon punto di riferimento,
seppure da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente
alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA,
sentenza del 20 ottobre 1995 in re K. contro K.). Il Pretore ha ripreso nella fattispecie
i valori relativi al fabbisogno medio in denaro dei figli sulla base della
tabella pubblicate nel 1993, senza adeguarli. Per casi del genere (due fratelli
o sorelle) l’edizione più recente delle citate raccomandazioni (che si
rapportano orientativamente a redditi coniugali attorno ai fr. 7’000.– mensili)
prevede un fabbisogno in denaro di fr. 835.–. Vista la situazione economica
delle parti (reddito complessivo di fr. 7’592.–), non è quindi il caso di
ridurre il fabbisogno delle figlie fissato dal Pretore.
-
Il contributo
alimentare stabilito dal primo giudice non risulta eccessivo nemmeno in
considerazione della situazione finanziaria del padre.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che il convenuto ha percepito uno stipendio
netto, nel 1995, di fr. 37’110.56, ossia fr. 3’092.55 mensili (lettera del 15
febbraio 1996 della ditta __________ __________). Tale dichiarazione, che deve
essere considerata fedefacente, è senz’altro più attendibile del conteggio esposto
dall’appellante, fondato su documenti che non figurano neppure agli atti (in
particolare quelli contrassegnati con un asterisco). Nelle circostanze
descritte il reddito dell’appellante deve essere confermato in fr. 3’092.– mensili.
b) Il
fabbisogno dell’appellante può essere calcolato in fr. 1’918.50 (fr.
925.– minimo vitale per persona che convive con terzi, fr. 646.– quota per
l’alloggio, fr. 191.70 premio della cassa malati, fr. 133.40 spese per l’uso
del veicolo e fr. 22.50 contributo OCST). In concreto, quest’ultima posta può
essere riconosciuta poiché sostanzialmente equiparabile a un’assicurazione
giuridica, contratta non solo nell’interesse del coniuge affiliato al
sindacato, ma anche della famiglia, a tutela del reddito destinato al suo
sostentamento.
c) Nel
fabbisogno non possono essere inseriti invece gli importi per elettricità e telefono,
già compresi nel minimo vitale (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), né l’indennità
per lavoro faticoso, non essendo stato dimostrato che il lavoro dell’appel-lante
sia particolarmente gravoso. I costi per l’uso della vettura possono essere
riconosciuti nella misura stabilita dal Pretore, l’appellante nemmeno tentando
di spiegare per quale motivo tale somma sarebbe insufficiente, mentre il premio
della cassa malati, finanche favorevole all’appellante (doc. 65: fr. 124.–) non
comprende quello della compagna e del figlio, che deve essere inserito nel loro
rispettivo fabbisogno. Infine, come già rilevato dal Pretore, la nuova convivente
deve pure contribuire al mantenimento dei figli comuni nella misura delle
proprie forze. Non risulta che essa sia impossibilitata a lavorare, poiché
doversi occupare di un bambino in tenera età non è come tale un impedimento, e
la circostanza che essa ha percepito un’indennità di disoccupazione comprova –
se mai – una capacità di guadagno potenziale. A ragione, quindi, il Pretore ha
ripartito tra l’appellante e la sua compagna gli oneri di locazione (DTF 110 II
101).
d) Il
contributo di mantenimento per un figlio nato fuori dal matrimonio costituisce
un debito personale del coniuge genitore e come tale non può essere inserito
nel fabbisogno familiare determinante per il calcolo del contributo alimentare
(Hausheer/Brunner, in: Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 3.22 ad art. 127). Il genitore non può pretendere,
in altri termini, di vedere inserito nel proprio fabbisogno il contributo
dovuto al figlio nato fuori dal matrimonio (Hausheer/Spycher,
op. cit., n. 8.103 pag. 474 seg.): deve far fronte all’obbligo di mantenimento
con la sua propria eccedenza, dopo aver versato il dovuto al coniuge e ai figli
comuni. Se occorre, egli ridurrà perciò i propri costi o estenderà la propria
attività lucrativa (Hausheer/Brunner,
op. cit., n. 3.24 pag. 128). Il principio della parità tra i figli sancito dal
Tribunale federale (DTF 116 II 110) non si riferisce all’importo del contributo
alimentare, ma alla valutazione dei rispettivi fabbisogni oggettivi ed è
applicabile solo se il genitore tenuto al mantenimento vive in condizioni
economiche molto favorevoli (RDT 1994 pag. 166). La determinazione del
contributo alimentare dovuto da un genitore in situazioni economiche medie,
invece, deve tenere conto della capacità contributiva che gli rimane dopo aver
soddisfatto gli obblighi alimentari preesistenti e delle possibilità contributive
dell’altro genitore. Nel caso concreto non vi è quindi alcun motivo di inserire
il contributo per Miroslav nel fabbisogno dell’appellante.
-
L’attrice, da parte
sua, dispone di un reddito mensile netto di fr. 4’500.–, mentre il suo
fabbisogno ammonta a fr. 3’026.30. L’appellante assume invero che il reddito dell’appellata
è di fr. 4091.– mensili, ma non è dato di capire perché. Inoltre egli contesta
il fabbisogno nella misura in cui comprende il contributo per il primo figlio,
ma tale argomentazione non merita particolare disamina già per il fatto che il
Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell’attrice alcun importo al riguardo,
precisando che tale mantenimento va a gravare la quota di eccedenza
dell’attrice.
-
In conclusione,
l’eccedenza mensile del padre ammonta a fr. 1’173.50 e quella della madre a fr.
1’473,70, ma quest’ultima contribuisce alla differenza del fabbisogno in denaro
delle figlie (fr. 1’670.– mensili: cfr. anche consid. 5) in ragione di fr.
870.–, oltre alle cure e all’educazione. Non vi è quindi motivo di scostarsi
dalla decisione del Pretore, che obbliga l’appellante a erogare a __________ e
__________ un contributo di fr. 400.– mensili per ciascuna di loro fino al
compimento del sedicesimo anno di età (dopo tale fascia d’età lo stesso
appellante ammette un aumento del contributo). L’appello si rivela pertanto
votato all’insuccesso anche su questo punto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante non può entrare in linea di conto, il
ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC).
L’appellata ottiene il diritto di percepire un’indennità per ripetibili di
questa sede, ciò che in linea di principio rende priva d’oggetto la sua domanda
di assistenza giudiziaria. È vero che l’incasso di tali ripetibili può apparire
difficile, tuttavia essa risulta pur sempre disporre di un’eccedenza mensile di
oltre fr. 1’000.– e non ha più obblighi di mantenimento verso il figlio
maggiorenne. In simili condizioni la sua indigenza non può ritenersi data (art.
155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e le
sentenze impugnate sono confermate.
-
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
-
Nella misura in cui non è
divenuta senza oggetto, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
100.–
fr.
850.–
sono
posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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