AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.84
Data decisione, Autorità:
09.12.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00084
Lugano
9 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza 8 maggio 1995 da
Comunione
dei Comproprietari del Condominio __________,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ e
__________ __________,
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello del 17 maggio 1996 presentato da __________ __________ e
__________ __________ contro la decisione emessa il 3 maggio 1996 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’8
maggio 1995 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________,
particella n. __________RFD di __________, rappresentata dal proprio amministratore,
ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna di ordinare
l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a garanzia dei contributi a
carico della quota di comproprietà per piani n. __________, proprietà di
__________ e __________ __________, per l’ammontare di fr. 4634,55 oltre
interessi al 7% dal 1° gennaio 1994 su fr. 956,60, dal 1° luglio 1994 su fr.
2766,55 e infine dal 1° gennaio 1995 sull’intero ammontare.
B. Statuendo il 9
maggio 1995, il Pretore ha ordinato senza contraddittorio l’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale e ha fissato all’istante un termine fino al 20
giugno 1995 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva, con
l’avvertenza che il termine sarebbe decaduto qualora i convenuti avessero
chiesto la revoca del decreto. Il giudizio sulle spese processuali, con una
tassa di giustizia di fr. 100.–, è stato rinviato al merito.
C. __________ e
__________ __________ hanno instato il 19 maggio 1995 per la revoca del decreto,
previo contraddittorio. Il Pretore li ha citati, con l’istante, all’udienza del
2 giugno 1995. In tale circostanza l’istante ha limitato la propria richiesta
d’iscrizione all’ammontare di fr. 2766,55, per avvenuto pagamento di un acconto
di fr. 1068.–. I convenuti hanno comunicato il 25 agosto 1995 di aver versato
un ulteriore importo di fr. 2233,60 e hanno chiesto lo stralcio della causa,
essendo decorso infruttuoso il termine fissato dal giudice per l’inoltro della
causa di merito intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Vista
l’opposizione dell’istante, il Pretore ha citato le parti per il dibattimento
finale sulla cautelare all’udienza del 1° marzo 1996. L’istante ha confermato
la richiesta di iscrizione limitatamente all’importo di fr. 467.– oltre
interessi, mentre i convenuti hanno proposto il rigetto della domanda.
D. Con decisione del
3 maggio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, ha ordinato all’ufficiale del
registro fondiario l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale per l’importo
di fr. 467.– più interessi a carico della quota n. 4028 e a favore della Comunione
dei comproprietari e infine ha assegnato all’istante un termine di due mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento
del diritto all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Le spese processuali
e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico dell’istante per
1/5 e a carico dei convenuti per 4/5, con l’obbligo per questi ultimi di
rifondere alla controparte un’indennità di fr. 600.– per ripetibili ridotte.
E. Il 17 maggio 1996
__________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale
chiedono che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare la
radiazione dell’iscrizione provvisoria cautelare e di porre le tasse e spese di
prima sede a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere loro un’indennità
per ripetibili di fr. 750.–.
F. Nelle sue
osservazioni del 14 giugno 1996 la Comunione dei comproprietari istante propone
di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. La
vertenza rientra nella competenza appellabile del Pretore, ai sensi dell’art. 4
n. 9 LAC. L’appello è pertanto ricevibile anche se il valore litigioso in
questa sede ammonta a fr. 467.– (art. 370 CPC).
-
Giusta l’art.
712i CC, la comunione dei comproprietari per piani ha il diritto di ottenere la
costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun proprietario al fine
di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni.
L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore (cpv. 2) e
si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione
dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (cpv. 3). Ove le parti non
siano d’accordo sull’importo del credito da garantire con pegno,
l’amministratore della comproprietà può chiedere, in rappresentanza della
comunione dei comproprietari, un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1
CC e 22 cpv. 4 RRF) che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3
CC) limitato a un esame di mera verosimiglianza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2a ed., Berna
1990, n. 1352a; Meier–Hayoz/Rey,
Berner Kommentar, 1988, n. 45 ad art. 712i CC).
-
a) Nel
Cantone Ticino l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a norma degli art.
712i, 839 cpv. 2 e 961 CC è trattata secondo la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC), che prevede la citazione delle parti a
un’udienza (art. 363 CPC). Non è lecito omettere tale udienza – pur dando alla
parte convenuta la possibilità di esigerla – poiché nell’ambito della procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano
gli art. 4 n. 19 e 5 LAC) essa è obbligatoria (art. 371 CPC), diversamente che
nei provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC).
b) Nella
fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, l’8 maggio 1995, l’iscrizione provvisoria
di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i cpv. 2 CC. Essendo applicabile la
procedura contenziosa di camera di consiglio, il Pretore avrebbe dovuto citare
le parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza
egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) – e in specie
ordinare l’iscrizione (provvisoria) dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò
non lo esonerava dall’indire la discussione. Il Pretore ha invece menzionato,
nel decreto del 9 maggio 1995, che l’udienza sarebbe stata indetta solo a
richiesta di parte e – a torto – ha rinviato le spese processuali al merito (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 26 ad art. 148 CPC).
-
Gli appellanti
non contestano in questa sede la verosimiglianza del credito fatto valere dalla
comunione dei comproprietari, riservandosi la possibilità di discuterlo in occasione
dell’eventuale causa di merito. Essi ripropongono invece la tesi secondo la
quale l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria si è irrimediabilmente
estinta il 20 giugno 1995, alla scadenza del termine per la presentazione della
causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, fissato dal giudice
nel decreto supercautelare 9 maggio 1995. I convenuti sostengono che il Pretore
non poteva annullare il termine perentorio da lui stesso fissato, così che il
20 giugno 1995 l’iscrizione provvisoria annotata in via supercautelare si è
estinta d’ufficio. La scadenza fissata dal giudice a norma dell’art. 961 cpv. 3
CC è invero un termine perentorio di diritto federale (DTF 119 II 435 consid.
2a), come rilevano a giusto titolo gli appellanti nell’atto di appello. Nella
fattispecie, tuttavia, il Pretore non ha annullato alcun termine, poiché quello
menzionato nel decreto 9 maggio 1995 è decaduto da sé.
-
Il termine
litigioso figura nel dispositivo n. 2 del citato decreto cautelare, che ha il seguente
tenore:
“2. Alla
parte istante è assegnato un termine fino al 20 giugno 1995 per promuovere
l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca
legale definitiva, pena la decadenza dell’ipoteca legale provvisoria.
§ Nel
caso in cui venisse chiesta la revoca del presente decreto entro 10 giorni tale
termine si riterrà annullato.”
Il
testo è chiaro e non necessita interpretazioni, contrariamente a quanto
sembrano sostenere gli appellanti. Il termine fissato con il decreto 9 maggio
1995 avrebbe esplicato effetti solo in caso di mancata presentazione di
un’istanza di revoca. Tale evenienza non si è però verificata nella
fattispecie, i convenuti avendo instato per la revoca del citato provvedimento
cautelare, così che il termine è automaticamente decaduto. Non si vede d’altra
parte come il Pretore avrebbe potuto assegnare un termine decisivo per la
presentazione della causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
prima ancora di aver discusso in contraddittorio, secondo la procedura
prescritta dagli art. 361 ss. CPC, l’iscrizione provvisoria.
- Solo con la
sentenza del 3 maggio 1996, pertanto, il Pretore ha assegnato all’istante il
termine decisivo per promuovere la causa di iscrizione definitiva dell’ipoteca
legale (dispositivo n. 2). L’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale non
resterà d’altronde iscritta a tempo indeterminato, come paventano gli
appellanti. Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha infatti limitato la
durata dell’annotazione a 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
sull’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e ha assegnato all’istante un
termine di due mesi per promuovere tale causa. Egli ha così rispettato quanto
previsto da dottrina e giurisprudenza in merito alla limitazione della durata
di un’iscrizione provvisoria, che può avvenire sia mediante l’indicazione precisa
della durata dell’annotazione nel registro fondiario, sia con l’assegnazione di
un termine per promuovere l’azione di merito intesa all’iscrizione definitiva (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Zurigo 1982, n.757 ss.; Steinauer,
op. cit., vol. III, 2a ed. 1996, n. 2892 ss.). Cadono dunque nel
vuoto tutte le argomentazioni degli appellanti sulla celerità della procedura e
sull’insicurezza giuridica provocata dal preteso “annullamento” del termine
figurante nel decreto 9 maggio 1995.
L’appello, infondato in
ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico
degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con vincolo
di solidarietà, alla controparte l’importo di fr. 1200.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione: – avv.
__________ __________, __________
– avv.
__________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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