AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.82
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00082
Lugano
11 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva d’ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione del 26 agosto 1995 da
__________, __________ __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
e
ora sul decreto del 19 aprile 1996
con cui il Pretore ha statuito sulle eccezioni di litispendenza e di carenza di
presupposti processuali, come pure sulla domanda di congiunzione delle cause n.
__________e __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello del 13 maggio 1996 presentato da __________ __________ contro
il decreto emanato il 19 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord;
-
Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 1991 e il 1993
la ditta __________ __________, __________ __________ __________o, ha eseguito
sulla particella n. __________RFP di __________, proprietà della __________
__________, __________, impianti sanitari, di riscaldamento e di irrigazione
per un costo fatturato di fr. 633 709.65. __________ __________ __________ ha
versato acconti per un totale di fr. 464 000.–.
B. Non avendo ottenuto
il versamento dell’importo residuo, con istanza del 28 settembre 1993
__________ __________ ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori a carico della particella n. __________per complessivi fr.
169’709.65 oltre accessori. Con decreto del 29 settembre 1993, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine all’Ufficio
dei registri di __________ di procedere all’annotazione in via supercautelare
dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca, avvenuta ancora il medesimo giorno.
Egli ha inoltre concesso alla parte convenuta la facoltà di chiedere il
contraddittorio entro 10 giorni. Nell’eventualità di una rinuncia definitiva al
contraddittorio, all’istante è stato assegnato un termine di 90 giorni per
promuovere la causa di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva. Se al
contrario la convenuta avesse richiesto il contraddittorio, il termine per
l’inoltro della causa di merito sarebbe diventato caduco.
Il 6 ottobre 1993
__________ __________ ha proposto la revoca del decreto emanato inaudita parte.
Conclusa l’istruttoria, con decreto del 26 ottobre 1994 il Pretore ha respinto
l’istanza e ordinato la cancellazione dell’iscrizione supercautelare (inc. no.
__________/____________________.).
C. Il predetto
decreto è stato impugnato da __________ __________ con un appello del 7
novembre 1994. Il 18 novembre seguente egli ha pure inoltrato alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord un’azione creditoria nei confronti della
__________ __________, con la quale ha chiesto la condanna di quest’ultima al
pagamento di fr. 169’709.65 oltre accessori (inc. no. __________).
Con decisione del 22
giugno 1995 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato l’iscrizione
provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo
di fr. 169’709.65 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 1993 a favore di
__________ __________, e a carico della particella n. __________ RFP __________
di proprietà della __________ __________, già iscritta in via supercautelare
con decreto 29 settembre 1993 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
(inc. no. 1. ____________________)
D. Il 26 agosto 1995
__________ __________ ha introdotto dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord l’azione di accertamento del credito e di iscrizione di ipoteca
legale definitiva, alla quale si è opposta la __________ __________ con
risposta del 22 ottobre 1995. Con riferimento all’azione di accertamento la
convenuta ha sollevato eccezione di litispendenza, avendo l’attore già
presentato il 18 novembre 1994 una causa per lo stesso credito. In relazione
all’iscrizione definitiva essa ha invece eccepito l’improponibilità dell’azione
in quanto tardiva, essendo gli effetti legati all’annotazione provvisoria
decaduti dopo la crescita in giudicato della sentenza di appello. Da ultimo la
convenuta si è opposta alla domanda di congiunzione delle due cause promosse
dall’attore nei suoi confronti (inc. no. __________ e __________).
Entrambe le parti hanno
chiesto di limitare l’udienza preliminare, avvenuta il 28 febbraio 1996,
all’esame delle eccezioni e della domanda di congiunzione delle due azioni.
E. Con decreto del 19
aprile 1996 il Pretore ha accolto l’eccezione di litispendenza sollevata dalla
convenuta e ha stralciato la domanda di giudizio n. 1 della petizione 26 agosto
1995. Ha invece respinto l’eccezione di improponibilità della causa e ha ordinato
la congiunzione delle procedure n. 12584 e 12674. Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 300.– sono state poste a carico della parte attrice in ragione
di un terzo e per la rimanenza a carico della convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili.
F. Contro tale
decreto è insorta la __________ __________ con appello del 13 maggio 1996, in
cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del decreto
impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione del 26 agosto 1995
per carenza dei presupposti processuali. Chiede inoltre che le due cause
promosse da __________ __________ nei suoi confronti non vengano congiunte e,
da ultimo, che gli oneri processuali siano posti a carico della parte attrice.
Con decreto del 15
maggio 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha concesso al
gravame effetto sospensivo.
G. Nelle osservazioni
del 7 giugno 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto l’eccezione di improponibilità dell’azione perché a suo parere
mediante l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale senza limitazione della
durata è stata concessa all’istante la facoltà d’introdurre l’azione tendente
all’iscrizione definitiva in ogni momento, nei limiti della buona fede. Al
contrario l’appellante ritiene una simile iscrizione nulla e senza alcun effetto.
A ogni modo essa è dell’avviso che il termine per l’inoltro della causa di
merito sia irrimediabilmente scaduto, al più tardi con il passaggio in
giudicato della sentenza emanata dal Tribunale d’appello.
-
A norma dell’art.
961 cpv. 3 CC con la decisione dell’iscrizione provvisoria il giudice deve
stabilirne esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre – ma secondo
giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un
termine per chiedere giudizialmente l’iscrizione definitiva. L’obbligo di
limitare nel tempo la durata dell’iscrizione provvisoria ha per scopo di limitare
la durata dell’insicurezza giuridica creata dall’iscrizione provvisoria e di
costringere il beneficiario a farsi parte diligente, adottando i passi
necessari per ottenere l’iscrizione definitiva entro il termine fissatogli.
Occorre infatti evitare che la situazione di incertezza creata dall’iscrizione
provvisoria abbia una durata indefinita (DTF 101 II 67, 99 II 390 seg.; sentenza
della I CCA del 2 febbraio 1996 in re K. c. M. pag. 5).
-
In concreto il
primo giudice ha omesso sia di stabilire la durata dell’iscrizione provvisoria
– ad esempio mediante l’espressione “l’iscrizione provvisoria sarà valida sino
a 15 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito” –sia di
fissare all’istante un termine per introdurre l’azione di merito (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Zurigo 1982, nota 757 segg.; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 2a ed., Berna 1996, nota 2892 segg.). In
simili circostanze sarebbe, di principio, compito dell’ufficiale del registro
fondiario chiedere al giudice di completare la sua decisione (Homberger in: Commentario Zurighese,
1938, nota 16 ad art. 961; Deschenaux
in: Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, § 40 B VI 3 b), pag. 693; DTF 99
II 390 consid. 3). Tuttavia non risulta che in concreto l’ufficiale del registro
fondiario sia mai intervenuto presso il giudice in tal senso.
a)
In passato i Pretori ticinesi si limitavano a trasmettere all’Ufficio del
registro fondiario la decisione relativa all’annotazione dell’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale senza indicare la durata della stessa né il
termine assegnato all’istante per promuovere la causa di merito. Tale prassi è cambiata
in seguito a una decisione del Tribunale federale, secondo il quale la durata
dell’iscrizione provvisoria deve essere annotata nel registro fondiario (DTF
112 II 498 consid. 2). L’iscrizione provvisoria, la cui durata non appare nel
registro fondiario, non è tuttavia nulla, tanto meno quando l’azione è stata
promossa nel termine assegnato dal giudice (DTF 112 II 498; sentenza della I
CCA del 1° febbraio 1996 in re A. SA c. Residence H. SA pag. 5).
b)
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è inficiata di nullità
nemmeno l’iscrizione provvisoria la cui durata non è stata determinata. La
giurisprudenza ha infatti già ammesso la possibilità di far iscrivere
un’ipoteca legale per una durata indeterminata, addirittura anche prima dello
scadere del termine di tre mesi previsto dall’art. 839 cpv. 2 CC. Ciò è possibile
a patto che l’azione tendente all’accertamento del diritto sia già pendente
oppure, se non lo è ancora, che debba essere introdotta entro un termine
conveniente e determinato (DTF 99 II 391 consid. 3, 66 II 108). Nella
fattispecie l’istante ha promosso azione di merito nei confronti
dell’appellante il 18 ottobre 1994, una volta preso atto della decisione con
cui il Pretore aveva respinto l’istanza di iscrizione provvisoria di ipoteca
legale degli artigiani.
Egli
ha pure impugnato con successo tale sentenza presso questa Camera, che il 22
giugno 1995 ha confermato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale così
come iscritta in via provvisionale, inaudita parte. Infine, il 26 agosto 1995,
ovvero poco più di due mesi dopo la decisione di questa Camera, l’istante ha
introdotto l’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori. Ne discende che anche se il giudice ha omesso
di stabilire la durata dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, lo
scopo dell’ 961 cpv. 3 CC – ovvero quello di porre fine a una situazione
incerta a tutela del proprietario iscritto e dei terzi in buona fede (cfr.
consid. 2) – è stato comunque raggiunto, dato che la situazione d’incertezza
non perdurerà a tempo indeterminato. L’istante ha infatti introdotto l’azione
di iscrizione definitiva entro un termine senz’altro conveniente e rispettoso
della buona fede, visto che il termine abitualmente assegnato dal giudice per
l’introduzione della causa di merito è – di regola – di 90 giorni.
-
Nell’ipotesi in
cui l’iscrizione provvisoria di durata indeterminata fosse valida, l’appellante
è dell’avviso che il termine per promuovere l’azione di merito sia comunque
scaduto. Rilevante sarebbe infatti il termine di 90 giorni stabilito nel
decreto emanato senza contraddittorio. La tesi è doppiamente infondata. Se da
un canto l’assegnazione del termine per promuovere la causa di merito
nell’ambito di un decreto emanato senza contraddittorio è irregolare – visto
che la legge prevede esplicitamente la procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC; art. 361 segg. CPC) – dall’altro tale termine,
anche se fosse stato valido, sarebbe automaticamente decaduto con la domanda di
revoca del provvedimento supercautelare presentata dall’appellante. Ne deriva
che in concreto nessun termine è stato validamente impartito all’istante per
introdurre l’azione di merito. In simili circostanze, dunque, egli doveva
introdurre l’azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
entro un termine “adeguato” e rispettoso del principio della buona fede.
L’inoltro dell’azione a poco più di due mesi dalla decisione sull’iscrizione
provvisoria risponde alle esigenze sopra menzionate. Anche su questo punto,
dunque, l’appello deve essere respinto.
-
L’appellante
censura la decisione di primo grado anche in relazione alla congiunzione
delle due azioni. Il provvedimento di congiunzione di più azioni dirette contro
un medesimo convenuto e derivanti dal medesimo fatto o atto giuridico ha natura
ordinatoria e come tale è inappellabile (art. 72 lett. b e 95 cpv. 1 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 3 ad art. 72). L’appello rivolto contro
il dispositivo n.1 del “decreto” impugnato è pertanto irricevibile.
-
A mente
dell’appellante non sarebbe inoltre ammissibile introdurre l’azione di accertamento
– rispettivamente l’azione creditoria – separatamente dall’azione tendente all’iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale. A torto. L’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
va proposta con la procedura ordinaria, ciò che, a determinate condizioni,
permette all’attore di cumulare a tale azione anche l’azione di accertamento
del credito e al convenuto di proporre a sua volta eventuali riconvenzioni (Schumacher, op. cit., nota 768). In
particolare queste due azioni possono – ma non devono obbligatoriamente –
essere fatte valere congiuntamente qualora il proprietario del fondo sia contemporaneamente
debitore della mercede chiesta dall’artigiano o dall’imprenditore (sentenza
della I CCA del 5 giugno 1984 in re F. c. K.). Anche su questo punto dunque
l’appello si rivela privo di fondamento.
-
Da ultimo
l’appellante censura la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore.
Considerato l’esito della presente procedura, che conferma il giudizio impugnato,
non v’è motivo di modificare la valutazione pretorile a tal riguardo. Gli oneri
processuali d’appello, dal canto loro, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CC) e sono pertanto posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alla controparte
l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. dott. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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