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11.1996.72 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient appellate value
11.1996.72Other CourtMay 15, 1996Inadmissible
The plaintiff appealed a Bellinzona first-instance judgment in a neighbour-dispute damages case after reducing his claim to CHF 7,940. The Court of Appeal held that appealability depended on the amount stated in the conclusions, excluding accessories, and that the statutory minimum of CHF 8,000 under Art. 13 LOG was therefore not met. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure and transmitted to the Civil Cassation Chamber. The court also waived both court costs and party compensation.
Art. 13 LOG; Art. 15 CPC; Art. 313bis CPC; appealability is determined by the amount of the claims set out in the final conclusions, exclusive of accessories. If the decisive amount does not reach the statutory minimum, the appeal is inadmissible and may be dealt with in simplified procedure. In such a case, transmission to the competent cassation chamber remains possible under Art. 126 CPC. Where the circumstances so justify, the appellate court may dispense with costs and party compensation.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.72
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00072
Lugano 15 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 1994 da
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 14 luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n. __________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per le spese di patrocinio sopportate;
che con risposta del 3 ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;
che con le conclusioni di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.– oltre accessori;
che con sentenza 26 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.– per ripetibili;
che con appello del 29 aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che l’attore ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n. __________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr. 7940.– oltre accessori;
che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);
che per l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);
che in concreto, come si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;
che pertanto l’appello 29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia:
L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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