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Numero d'incarto:
11.1996.64
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00064
Lugano
14 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 29 aprile 1992 da
__________ ,
__________ __________ __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 25
aprile 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio
emesso l’11 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 1990 e il 1991 la
__________ __________ __________ ha preparato e posato una facciata strutturale
ventilata (sistema “__________ ”), fornendo e posando infissi di alluminio
sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________
__________, per un costo complessivo di Lit. 791’304’535. Il proprietario ha
versato acconti per un totale di Lit. 644’110’223, ma non ha corrisposto il
saldo.
B. Con istanza del 17
luglio 1991 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e la ditta
__________ __________, che aveva ordinato i lavori, davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca
legale a carico della particella n. __________ RFD di __________ per
complessivi fr. 180’000.–. Con decreto del 19 luglio 1991, emanato senza contraddittorio,
il Pretore ha ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di annotare
un’ipoteca legale provvisoria per tale importo. All’udienza del 30 ottobre 1991
i convenuti non si sono opposti all’iscrizione e il Pretore ha assegnato
all’istante un termine fino al 30 aprile 1992 per promuovere la causa di
iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.
C. Il 29 aprile 1992
__________ __________ ha introdotto davanti al Pretore dl Distretto di
Bellinzona l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. In
via cautelare essa ha postulato anche l’estensione dell’iscrizione provvisoria
a carico del diritto di superficie a sé stante e permanente intavolato quale
fondo n. __________, appartenente a __________ __________, e gravante come
servitù la particella n. __________. Con decreto del 30 aprile 1992 il Pretore
ha accolto la richiesta cautelare.
Nella risposta del 31
agosto 1992 __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla
petizione. Con la replica del 1° ottobre 1992 l’attrice ha ribadito la propria
domanda, mentre con la duplica del 6 novembre 1992 i convenuti, mantenendo la
loro opposizione, hanno chiesto in via cautelare di ordinare all’Ufficiale dei
registri di __________ la cancellazione dell’iscrizione provvisoria e in via
subordinata, nel caso in cui fosse stata confermata l’iscrizione, di obbligare
l’attrice a versare una garanzia di fr. 45’000.–.
D. Il 12 gennaio 1993 si
è tenuta l’udienza preliminare e la discussione sulla domanda cautelare.
__________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le proprie
domande, alle quali si è opposta __________ __________ Non essendovi prove da
assumere, la discussione finale ha avuto luogo immediatamente.
Il 13 ottobre 1993
l’attrice ha prodotto copia dell’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale
emanato a __________ tra le parti.
E. Statuendo l’11 aprile
1996, il Pretore, constatata la totale inattività delle parti dal 13 ottobre
1993, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione, facendo ordine
all’Ufficiale dei registri del Distretto di __________ di cancellare le
ipoteche legali iscritte in via provvisoria il 19 luglio 1991 e il 30 aprile
1992 a carico della particella n. __________e del diritto di superficie n.
__________RFD di __________. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 730.– sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere alla controparte
fr. 3’000.– per ripetibili.
F. Insorta contro il
decreto del Pretore con un appello del 25 aprile 1996, __________ __________
postula l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al
Pretore per l’emanazione della decisione provvisionale. Nelle loro osservazioni
del 30 maggio 1996 __________ __________ e __________ __________ propongono di
respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 351 CPC il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza di interesse è presunta se,
nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale.
In tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo (cpv. 2). I
termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta
l’art. 107 CPC e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza
(cpv. 3).
-
La giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che un decreto di stralcio per intervenuta
perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) è appellabile ove la controversia
riguardi il verificarsi della perenzione (non la validità dei motivi che
possono avere indotto la parte a rimanere inattiva: I CCA, sentenze dell’8 novembre
1995 in re S.; del 6 dicembre 1994 in re D.; del 20 settembre 1994 in re D.;
del 27 novembre 1992 in re M.; II CCA, sentenza del 4 febbraio 1991 in re L.).
Nella misura in cui l’istante contesta dal profilo oggettivo il verificarsi
della perenzione (rispettivamente l’applicabilità dell’art. 351 cpv. 2 CPC),
l’appello è pertanto ricevibile.
-
Il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli poiché l’ultimo atto processuale risaliva al 13
ottobre 1993. L’appellante ritiene che il termine biennale non sia decorso,
poiché le parti erano in attesa del giudizio sulla domanda provvisionale
richiesta dei convenuti con la duplica. L’argomentazione è solo parzialmente
provvista di buon diritto.
-
L’art. 351 cpv. 3
CPC, contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, non è
applicabile solo quando le parti sono in attesa di una decisione sul merito della
controversia, ma anche quando il giudice deve statuire su una domanda cautelare.
Nel caso concreto il Pretore non doveva emanare un giudizio inteso a disciplinare
il procedimento, volto unicamente a imporre alle parti il rispetto delle norme
processuali (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 e 2 ad art. 94), ma
doveva statuire su una domanda provvisionale dei convenuti. Le parti erano
dunque in attesa di una sentenza – ancorché cautelare – e non di un mero
provvedimento formale, motivo per cui il termine biennale non poteva decorrere
(art. 351 cpv. 3 CPC). E sulla domanda cautelare dei convenuti il Pretore dovrà
ancora giudicare, foss’anche solo per dichiararla senza interesse, non
incombendo alla Camera civile di appello statuire direttamente come un’autorità
di primo grado.
-
Rimane da esaminare
se la litispendenza del procedimento cautelare ostasse alla perenzione del
processo di merito, tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. La
questione va risolta negativamente. Sebbene nella fattispecie la domanda
cautelare potesse essere considerata come un accessorio della causa di merito,
il procedimento cautelare ha vita propria, segue regole proprie e non dipende
dal processo principale, salvo decadere con l’emanazione del giudizio di
merito. Il procedimento cautelare e quello di merito non sono – in altri
termini – diverse fasi di uno stesso processo, ma procedimenti distinti l’uno
dall’altro. Nella fattispecie l’attesa della decisione sulla provvisionale non
impediva pertanto il compiersi della perenzione processuale nella causa merito.
Ciò integra la presunzione assoluta dell’art. 351 cpv. 2 CPC, nel senso che le
parti non possono dimostrare un interesse legittimo alla continuazione della
causa (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 13 ad art. 351). Nella fattispecie è pacifico che la causa di merito è
rimasta ferma dal 13 ottobre 1993, onde il compimento della perenzione. L’appello
deve pertanto essere respinto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alle controparti un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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