AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.60
Data decisione, Autorità:
23.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00060
Lugano
23 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 ottobre 1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 aprile 1996
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 marzo 1996
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 20 maggio 1996 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1959) e __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ il
____________________ 1987. Dal loro matrimonio è nata la figlia __________
(____________________1989). Il marito è __________ presso la __________
__________ di __________, la moglie lavora nella misura dell’80% come impiegata
presso __________ __________ __________ di __________. I coniugi vivono separati
dal mese di agosto del 1991: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, la
moglie si è trasferita con la figlia in un appartamento di 4 locali a
__________.
B. Con convenzione del
30 agosto 1991 i coniugi hanno concordato le modalità di una separazione di
fatto per sei mesi. Scaduto tale periodo, __________ __________ ha instato il
24 aprile 1992 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo
di conciliazione, chiedendo nel contempo in via provvisionale l’affidamento
della figlia, riservato al padre il diritto di visita, come pure il versamento
di un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per sé e per la figlia. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 21 maggio 1992. In esito
alla discussione sull’assetto provvisionale tenutasi quello stesso giorno e
limitata alla determinazione del contributo alimentare, con decreto del 29
luglio 1992 il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo
alimentare complessivo di fr. 1105.– mensili dal 1° maggio 1992 (fr. 600.–
comprensivi dell’assegno familiare per la figlia __________ e fr. 505.– mensili
per la moglie).
C. Il 7 ottobre 1992
__________ __________ ha promosso causa di divorzio e ha chiesto che fosse
riconosciuto il suo diritto di visita alla figlia, per la quale ha offerto un
contributo alimentare da definire. Nella risposta dell’8 gennaio 1993
__________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha
chiesto a sua volta il divorzio, chiedendo l’affidamento della figlia
(riservato il diritto di visita del padre), il versamento di un contributo
mensile di complessivi fr. 505.– per sé e di fr. 600.– indicizzati per la
figlia, da adeguare secondo le fasce d’età (6°, 12° e 16° anno) e infine lo
scioglimento del regime dei beni, ogni coniuge conservando la proprietà di
quanto in suo possesso.
Nei successivi atti
scritti i coniugi hanno mantenuto in sostanza le proprie richieste di giudizio.
La moglie ha rivendicato con la replica riconvenzionale il versamento
dell’importo di fr. 45’000.– in liquidazione del regime matrimoniale, domanda
alla quale si è opposto il marito, che ha chiesto la reiezione della riconvenzione.
Il diritto di visita della
figlia __________ è stato oggetto di varie istanze cautelari promosse il 5
marzo 1993, 14 giugno 1994 e 2 novembre 1994.
D. Ultimata
l’istruttoria, entrambe le parti – rinunciando al dibattimento finale – hanno
presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le proprie domande.
La moglie ha chiesto che il marito fosse obbligato a versare un contributo
alimentare mensile indicizzato di fr. 400.– fino al 31 luglio 2005 per sé, un
contributo mensile indicizzato per la figlia (comprensivo degli assegni
familiari) di fr. 665.– fino al 31 luglio 1996, fr. 935.– fino al 31 luglio
2001, fr. 990.– fino al 31 luglio 2005 e fr. 1’240.– fino al 31 luglio 2009,
oltre alla metà delle spese straordinarie per la figlia e infine l’importo di
fr. 32’758.10.– per lo scioglimento del regime matrimoniale.
E. Statuendo il 20 marzo
1996, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese di fr. 250.– sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1500.– a titolo di ripetibili. Egli ha invece
pronunciato il divorzio in accoglimento della riconvenzione, ha affidato la
figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha posto a carico
dell’attore un contributo alimentare mensile per Stefania, indicizzato e
comprensivo degli assegni familiari, di fr. 665.– fino al 31 luglio 1996, di
fr. 935.– fino al 31 luglio 2001, di fr. 990.– fino al 31 luglio 2005 e di fr.
1240.– fino al 31 luglio 2007, oltre alla metà delle spese straordinarie
richieste per la figlia, ha fissato un contributo alimentare mensile per la
moglie di fr. 150.– fino al 31 luglio 2005, indicizzati, e infine ha
riconosciuto a ogni coniuge, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale,
la proprietà dei beni in suo possesso. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le
spese di fr. 900.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. __________ __________
è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 aprile 1996 nel
quale postula, in riforma del querelato giudizio, un contributo alimentare
mensile per sé di fr. 400.– fino al 31 luglio 2005 e il versamento di fr.
32’758.10 in liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue osservazioni del
20 maggio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con
appello adesivo postula l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore
della moglie. __________ __________ ha proposto il 13 giugno 1996 di respingere
l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi sono
l’obbligo imposto al marito di versare un contributo alimentare per la moglie
sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC e la liquidazione del regime dei beni. Il
diritto di visita del padre, la pronuncia del divorzio e il contributo
alimentare per la figlia sono passati in giudicato, benché in apparenza
quest’ultimi due punti sembrino impugnati dal marito con l’appellazione
adesiva. L’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare
con l’indicazione dei punti della sentenza che si intendono deferire
all’autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto
sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali
requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). È vero che la
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la sanzione di nullità va
applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti
dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge l’intenzione di
impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a
sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla
controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186
consid. 8, pag. 335 consid. 1). Ma nella fattispecie l’appellante adesivo ha
disatteso i requisiti per il ricorso circa la pronuncia del divorzio e il
contributo alimentare per la figlia. Egli non ha infatti formulato domande su
tali punti, limitandosi a chiedere la riforma della sentenza impugnata nel
senso di essere liberato dal versamento di qualsiasi contributo alimentare a
favore della moglie. Di conseguenza, ritenuto che dall’appello adesivo non si
desumono altre domande a giudizio, il gravame adesivo è ricevibile solo nella
misura in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie.
I. Sull’appello principale
- L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo
di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare
commisurata alle di lui condizioni economiche.
Il Tribunale federale ha
riassunto i principi cui si àncora l’odierna giurisprudenza relativa all’art.
151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel
tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola
fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito
al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio
sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento
professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di
figli di età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all’esercizio di
un’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute).
Per quanto riguarda
l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151
cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico.
La richiedente dovrebbe essere posta, finanziariamente, sullo stesso piano di
quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali
pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hofmann, Das neue Ehe– und
Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L’obbligo per il coniuge colpevole di fornire
questo tipo di rendita, così come l’entità della stessa, dipende dal guadagno e
dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla
gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla
formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband, Berna 1991, n. 32 segg. ad art. 151).
- Nella fattispecie il
Pretore ha ritenuto che la colpa nella disunione coniugale era imputabile al
marito, che aveva ingiustificatamente rifiutato di trasferire l’abitazione coniugale
lontano dalla propria madre, i cui rapporti con la moglie erano difficili. Dal
profilo finanziario il primo giudice ha accertato che il reddito mensile del
marito era di fr. 5118.40, quello della moglie di fr. 4379.–, il fabbisogno del
marito di fr. 3166.– e quello della moglie di fr. 3061.– e su tali basi egli ha
accordato alla convenuta un contributo mensile di fr. 150.–.
L’appellante sostiene che
alla luce dei rispettivi redditi e fabbisogni il contributo alimentare a suo
favore sarebbe di fr. 371.20, anziché di fr. 150.– come stabilito dal Pretore e
chiede pertanto che l’onere alimentare a carico del marito sia aumentato a fr.
400.– mensili. A prescindere dal fatto che il primo giudice ha rilevato
(sentenza, pag. 14) che le cifre inerenti al fabbisogno minimo sono indicative
e non rivestono un’importanza fondamentale per l’equa indennità prevista
all’art. 151 cpv. 1 CC, la tesi dell’appellante si fonda su premesse errate.
a) Nel
calcolo del fabbisogno della moglie sono infatti state erroneamente incluse
anche voci che sono già comprese nel fabbisogno della figlia. Si tratta del minimo
d’esistenza per la figlia (pari a fr. 200.–), della quota di alloggio (fr.
200.– fino al 31 luglio 1996 e fr. 300.– dal 1° agosto 1996) e del premio di
cassa malati (fr. 78.–, doc. G nell’inc. 37/92 provvisionale). Devono pure esse
stralciati gli importi relativi al telefono e all’elettricità (fr. 136.– e fr.
46.– per la moglie) che sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (si veda la “tabella dei minimi di esistenza” in: Rep. 1993 pag. 265,
n. 1 in fine). Deve invece essere inserito nei fabbisogni di entrambe le parti
l’onere tributario. È vero che tale posta non è stata fatta valere davanti al
primo giudice ed è altrettanto vero che l’appellante non muove censure al
riguardo. Se non che, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – per
altro già da tempo – che nel fabbisogno delle parti è arbitrario trascurare il
carico d’imposta, soprattutto nella misura in cui il reddito imponibile serve al
mantenimento delle parti (DTF 114 II 393). Mancando indicazioni affidabili, il
giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente
apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio
di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi.
In concreto si può ragionevolmente supporre che, al momento in cui l’autorità
fiscale scinderà le partite fiscali dei coniugi a valere dal tentativo di
conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a contrario, art. 8 cpv. 1 vLT), l’appellante
sarà tenuta a corrispondere il debito d’imposta maturato nel frattempo. Appare
giustificato inserire pertanto nel suo fabbisogno la somma di fr. 600.– a titolo
di onere fiscale, calcolata sulla base del reddito personale e del contributo
alimentare per la figlia, secondo l’aliquota A applicabile al coniuge
divorziato convivente con un figlio minorenne.
b) Il
fabbisogno del marito, a sua volta, deve essere rettificato con lo stralcio del
contributo alimentare medio per __________ di fr. 863.– e delle spese per elettricità
e telefono (fr. 86.– e fr. 52.–), nonché con la correzione del premio di cassa
malati, che ammonta a fr. 302.– (doc. D) e non a fr. 195.–, come ritenuto dal
Pretore (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Nel suo fabbisogno va pure
inserito l’onere fiscale, stimato in fr. 600.– sulla base del reddito
personale, dedotto il contributo alimentare, secondo l’aliquota B (art. 35 cpv.
1 LT, art. 36bis vLT, meno favorevole di quella applicabile
all’appellante).
c) Ne
segue che il fabbisogno dell’appellante può essere stabilito in fr. 2981.– fino
al 31 luglio 1996 e in fr. 2881.– dal 1° agosto 1996 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 950.– fino al 31 luglio 1996 e fr.
850.– in seguito, premio cassa malati fr. 222.–, assicurazioni fr. 123.–,
trasporto fr. 61.–, onere fiscale fr. 600.–), e quello dell’appellato a fr.
2872.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr.
750.–, onere tributario fr. 600.–, assicurazioni fr. 100.–, premio cassa malati
fr. 302.–, trasporto fr. 95.–).
- Ciò posto, il quadro
patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
Fino al 31 luglio 1996:
Reddito familiare fr.
9497.40 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2872.— mensili
Fabbisogno
della moglie fr. 2981.— mensili
Fabbisogno
della figlia fr. 665.— mensili
fr. 6518.— mensili
Eccedenza fr.
2979.40 mensili
Contributo
per la moglie:
fabbisogno minimo fr.
2981.— mensili
metà eccedenza fr. 1489.70 mensili
./.
reddito personale fr.
4379.— mensili
fr.
91.70 mensili
arrotondati
a fr. 100.— mensili
Dal 1° agosto 1996:
Reddito familiare fr.
9497.40 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2872.— mensili
Fabbisogno
della moglie fr. 2881.— mensili
Fabbisogno
della figlia fr. 935.— mensili
fr. 6688.— mensili
Eccedenza fr.
2809.40 mensili
Contributo
per la moglie:
fabbisogno minimo fr.
2881.— mensili
metà eccedenza fr.
1404.70 mensili
./.
spettanza fr.
4285.70 mensili
Dal 1° agosto 1996,
quindi, l’appellante non avrebbe diritto ad alcun contributo alimentare, poiché
con il proprio reddito, pari a fr. 4’379.– mensili (per un’attività all’80%)
può provvedere alle proprie necessità. Se ne conclude che il contributo mensile
di fr. 150.– determinato dal Pretore non può sicuramente essere aumentato.
-
A detta
dell’appellante il Pretore avrebbe dovuto assegnarle un contributo alimentare
di almeno fr. 400.– mensili in considerazione della perdita delle aspettative
ereditarie sulla sostanza immobiliare di cui il marito è comproprietario in
ragione di 1/4. Se non che, come ammette la stessa appellante, tutto si ignora
sul valore dell’immobile. Incombeva alla moglie dimostrare quale era l’entità
delle aspettative ereditarie da lei perse con il divorzio ai fini di un
contributo alimentare in base all’art. 151 cpv. 1 CC. A nulla giova sostenere
ora che l’immobile varrebbe notoriamente almeno un milione, essendo situato a
__________, ossia “nella __________ di __________ ” (appello, pag. 6). Tale
assunto si fonda su mere affermazioni e non supplisce la totale assenza di
prove sul valore della sostanza maritale. A giusta ragione, pertanto, il
Pretore ha scartato eventuali aspettative ereditarie nella determinazione del
contributo. L’appello, infondato, va pertanto respinto su questo punto.
-
Il Pretore ha
sciolto il regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei
beni che si trovano in suo possesso e ha respinto la pretesa della moglie, che
rivendicava fr. 32’758.10 come partecipazione agli acquisti del marito (fr.
6’000.– corrispondente a metà del rimborso di fr. 12’000.– per la riattazione
della mansarda, fr. 24’758.10 pari alla metà dei costi di riattazione dell’ex
abitazione coniugale e fr. 2’000.– per i mobili lasciati al marito). Egli ha
ritenuto che gran parte del mobilio è già in possesso della moglie, che non ha
per altro dimostrato di averne finanziato l’acquisto, mentre l’istruttoria non
ha dimostrato l’entità degli investimenti eseguiti nell’immobile di __________.
-
L’appellante
ribadisce di aver diritto a un importo di fr. 32’758.10 per lo scioglimento del
regime dei beni. Essa fonda la pretesa sul fatto che il marito in costanza di matrimonio
avrebbe rimborsato alla propria madre un debito di fr. 12’000.–, contratto
prima del matrimonio per riattare la mansarda nella casa di cui è comproprietario
per 1/4, e avrebbe investito nell’immobile fr. 49’516.20 per la riattazione
dell’appartamento al piano inferiore. Il rimborso del debito e i lavori
sarebbero stati finanziati con denaro proveniente dagli acquisti del marito, di
modo che essa avrebbe diritto alla metà, ossia a fr. 32’758.10 (fr. 6’000.– per
il rimborso e fr. 24’758.10 per i lavori di riattazione). Benché l’appello sia
silente sul fondamento giuridico di tale pretesa, nella replica riconvenzionale
del 19 febbraio 1993 la moglie aveva esplicitamente rivendicato la metà degli
investimenti eseguiti nella casa di __________ sulla base della partecipazione
al plusvalore. Trattandosi di investimenti operati dal marito con beni
provenienti dagli acquisti in favore di beni propri (il quarto di comproprietà
dello stabile di Ravecchia), è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il
quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o
alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un
deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed
è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o
dell’alienazione. In concreto il perito giudiziario, nel referto del maggio
1994, ha confermato che la riattazione del piano inferiore dell’immobile è
costata fr. 49 516.20 (ad 1, pag. 2) e quella del tetto fr. 25 000.– (ad 2,
pag. 3), ma ha affermato che tali lavori non hanno conferito un maggior valore
in più del loro costo. Nella delucidazione peritale del luglio 1994 è stato accertato
il valore di una cucina combinata installata nell’appartamento già coniugale,
in fr. 16 028.10. Non sono invece desumibili dagli atti il valore della
mansarda riattata prima del matrimonio, quello dell’immobile prima dei lavori e
quello esistente al momento determinante per lo scioglimento del regime
matrimoniale. Le risultanze dell’istruttoria non consentono pertanto di
valutare il diritto al compenso spettante alla massa degli acquisti maritali
nei confronti della massa dei beni propri maritali, vista l’assoluta mancanza
di termini di confronto. L’onere della prova incombeva all’appellante (art. 8
CC), che sopporta pertanto le conseguenze derivanti dalla totale carenza dei
dati indispensabili per il calcolo del compenso in favore della massa degli
acquisti maritali.
L’appellante non può
neppure fondare la propria pretesa sul diritto all’aumento degli acquisti
maritali. Nel regime della partecipazione agli acquisti, cui erano pacificamente
soggetti i coniugi, allo scioglimento del regime matrimoniale ogni coniuge ha
diritto a metà dell’aumento conseguito dall’altro coniuge (art. 215 cpv. 1 CC).
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, tale credito non
corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo all’aumento degli
acquisti, ossia alla differenza fra il valore totale degli acquisti di un
coniuge, inclusi i beni reintegrati e i compensi e i debiti che gravano tali
beni (art. 210 cpv. 1 CC). L’appellante non ha in concreto dimostrato il valore
delle relative masse patrimoniali, limitandosi alle pretese per le riattazioni.
Nonostante quanto affermato nel gravame (pag. 10), l’onere di provare la
consistenza degli acquisti maritali e l’eventuale aumento su cui vantare
pretese incombeva a chi intende prevalersene, ossia all’attrice
riconvenzionale. Mancando elementi su cui calcolare gli aumenti (art. 207 e
segg. CC), a giusta ragione il Pretore ha respinto le pretese avanzate
dall’appellante per lo scioglimento del regime dei beni.
- Infine, per quel che
concerne i mobili rimasti nell’abitazione coniugale, l’appellante sostiene che
il tavolo da cucina con le sedie e la cassapanca d’angolo sarebbero stati
acquistati con i suoi beni propri (interrogatorio formale __________ __________
del 25 gennaio 1994, foglio 5, domanda 7) e ne stima il valore in almeno fr.
2000.–. L’affermazione dell’appellante è stata contestata dal marito, il quale
ha dichiarato di aver acquistato i mobili prima del matrimonio con i propri
risparmi (interrogatorio formale, pag. 4 domanda 11) e ha precisato che in casa
sono rimasti solo i mobili da lui posseduti prima del matrimonio. In presenza
di versioni discordanti e constatata la mancanza di qualsiasi prova
sull’esistenza stessa dei mobili contestati e sul loro costo, correttamente il
Pretore ha ritenuto che la moglie non aveva provato la pretesa. L’appello
principale è pertanto infondato anche su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
- Secondo il Pretore
il marito è colpevole ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC per non aver tenuto
conto, nella scelta dell’abitazione coniugale, dei desideri della moglie, contrariamente
a quanto prevede l’art. 162 CC, costringendola a subire la vicinanza della
suocera, con cui essa era in conflitto. L’appellante adesivo postula la
liberazione da qualsiasi contributo alimentare. Egli sostiene in primo luogo di
non essere colpevole nella disunione, dovuta esclusivamente al comportamento
della moglie, che non contenta della riattazione eseguita nell’alloggio
coniugale si è trasferita a __________ senza neppure consultare il marito .
L’appellante adesivo aggiunge poi che l’appellante sarebbe in grado di far
fronte da sola alle sue necessità, se solo lavorasse a tempo pieno.
L’obbligo di corrispondere
un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa del
coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante,
ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale
vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente
che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri
coniugali, che, se è il caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla
turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante
né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce, per
converso, sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad
art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e
non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
Ora, benché i presupposti
di cui all’art. 151 cpv. 1 CC non siano identici a quelli dell’art. 142 cpv. 2
CC (DTF 108 II 366), non si può ignorare che in concreto la disunione è dovuta
essenzialmente al rifiuto del marito di cambiare domicilio e di allontanarsi da
quello della madre, con la quale la moglie era in aperto conflitto. Le ragioni
invocate dal marito, che non voleva pagare una pigione altrove potendo disporre
di un alloggio nell’immobile di cui è comproprietario, passano in secondo piano
di fronte alle necessità della famiglia. Il marito sapeva infatti dei conflitti
esistenti tra la propria madre, che abita nello stabile di __________ e la
moglie (interrogatorio formale __________ __________, domanda 11; deposizioni
__________ __________ foglio 8, __________ __________ foglio 13, __________
__________ foglio 16). Egli si è opposto al cambiamento di domicilio, pur sapendo
che la moglie non voleva più abitare a stretto contatto con la suocera, mentre
la famiglia ha vissuto per più di un anno in una mansarda, riattata ma
sprovvista dei servizi igienici, raggiungibili solo scendendo una rampa di
scale (interrogatorio formale dell’appellante, pag. 6; deposizione __________,
pag. 10). A giusta ragione il Pretore ha quindi imputato al marito la colpa
nella disunione, l’istruttoria non avendo consentito di accertare un
comportamento anticoniugale della moglie. L’appello adesivo è quindi sprovvisto
di buon diritto su questo punto.
- A detta
dell’appellante nulla sarebbe dovuto alla ex moglie a titolo di contributo alimentare,
già per il fatto che essa potrebbe lavorare a tempo pieno e conseguire un
reddito superiore al suo, tale da coprire integralmente il proprio fabbisogno.
Come si è visto (consid.
2), nella determinazione della rendita occorre considerare gli sforzi della
moglie, che esercita un’attività lucrativa nella misura dell’80% e che si
occupa della figlia a lei affidata. Alla luce di queste risultanze appare equo
riconoscere alla moglie il contributo alimentare mensile di fr. 100.– fino al
mese di luglio 1996 compreso; in seguito essa può far fronte alle sue necessità
con il proprio reddito senza l’aiuto del marito. Al proposito l’appello adesivo
deve pertanto essere parzialmente accolto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta,
integralmente soccombente sull’appello principale, ne sopporta tutti gli oneri
e dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
L’attore si vede accogliere, seppur parzialmente, l’appello adesivo e si
giustifica pertanto di suddividere gli oneri processuali in ragione di 1/4 a
carico dell’appellante adesivo, soccombente sul principio della colpa ma
vittorioso in larga misura sul contributo alimentare e di 3/4 a carico
dell’appellante principale. Quest’ultima dovrà inoltre rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Non vi è
per contro motivo di modificare la ripartizione degli oneri processuali di
prima sede, visto che il parziale buon esito dell’appello adesivo ha
un’incidenza assai limitata rispetto all’insieme dei punti litigiosi davanti al
Pretore.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono a carico di
__________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 1’200.– a
titolo di ripetibili d’appello.
-
Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello adesivo è parzialmente accolto, e la sentenza impugnata
è così riformata:
-
A
titolo di contributo alimentare per la moglie il marito è condannato a versare
l’importo di fr. 100.– al mese fino al mese di luglio 1996 compreso: l’importo
è indicizzato come il contributo a favore della figlia.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già anticipati
dall'appellante adesivo, sono a carico di __________ __________ per 1/4 e a
carico di __________ __________ per 3/4. Quest’ultima rifonderà ad __________
__________ fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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