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Numero d'incarto:
11.1996.55
Data decisione, Autorità:
16.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00055
Lugano
16 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n. __________ (azione di scioglimento di comproprietà
immobiliare) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione 14
giugno 1993 dalla
__________, composta di:
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________)
contro
__________, __________
(rappresentata
dal curatore ad hoc avv. __________, __________)
e
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello del 4 aprile 1996 presentato da __________,
__________, __________, __________ e __________ contro il decreto emesso il 25
marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Blenio;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con decreto (recte:
ordinanza) del 25 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Blenio ha ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________, la convenuta __________;
che gli attori sono
insorti con un appello del 4 aprile 1996 contro tale decisione, di cui chiedono
l’annullamento;
che l’appello non è
stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che il Pretore ha
accolto il 25 marzo 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata dalla convenuta __________ il 14 dicembre 1994,
ritenendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza che della probabilità di
esito favorevole;
che secondo l’art. 158
cpv. 1 CPC il giudice che ammette l’assistenza giudiziaria decide con ordinanza
motivata, nelle forme dell’art. 95 CPC;
che nel caso concreto
la natura di ordinanza del provvedimento emanato il 25 marzo 1996 rimane
immutata, nonostante il Pretore l’abbia designata come un decreto (Rep. 1987
230);
che trattandosi di
un’ordinanza è esclusa per legge la possibilità di appellare (art. 95 cpv. 1
CPC), con la conseguenza che il gravame 4 aprile 1996 è d’acchito irricevibile
e può essere evaso prima ancora della sua notificazione (art. 313bis CPC);
che per quanto attiene
agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico degli
appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della
tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a
LTG, la sentenza potendo essere emanata, come si è visto, nella forma
semplificata dell’art. 313bis CPC;
che non è il caso per
converso di attribuire ripetibili all’appellata, cui l’appello non è nemmeno
stato intimato;
per questi motivi,
richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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