Withdrawal of appeal and allocation of costs

11.1996.46Other CourtMar 4, 1997Dismissed

Summary

In an appeal concerning the definitive registration of a legal mortgage, the appellant informed the court by letter that the appeal was withdrawn. The First Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal treated the withdrawal as desistance, removed the case from the docket, and charged the appellant with the procedural costs. Because the proceedings ended without a merits judgment, the court reduced the fee and set total costs at CHF 150. Party compensation was left compensated in accordance with the record agreement.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and costs consequences; the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the appellate proceedings without a decision on the merits. As a rule, the withdrawing party bears the procedural costs and owes compensation to the other party; however, the court may equitably reduce the court fee where the procedure does not end with a merits judgment (Art. 21 LTG). If the parties have reached an agreement on ripetibili, the court will not depart from it absent special reasons (consid. related).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.46

Data decisione, Autorità: 04.03.1997, ICCA

Incarto n. 11.96.00046

Lugano 04 marzo 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 febbraio 1993 da

__________,


(patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________, __________, __________, __________, (entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________);

premesso che l’11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dall’appellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;

preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

  1. Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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