Appeal against interlocutory evidentiary order inadmissible

11.1996.36Other CourtFeb 29, 1996Inadmissible

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Omnilex summary

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal by three co-heirs against a pretorial order concerning the refusal to rehear two witnesses during a site inspection in a neighbor dispute. The court held that the challenged decision was an interlocutory evidentiary ordinance, not a decree, and therefore not subject to appeal under the CPC. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure. The appellants were ordered to pay CHF 150 in costs jointly and severally, and no party compensation was granted because the respondent had not been served with the appeal.

Omnilex headnote

Art. 182 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC; appealability of evidentiary orders. Decisions concerning the taking of evidence are ordinances, not decrees, unless the law expressly provides otherwise. As such, they are in principle not appealable. A party cannot complain of a ruling on a request it has itself renewed. Where the appeal is directed against a non-appealable ordinance, the appeal is inadmissible and may be disposed of in simplified procedure; costs fall on the unsuccessful appellants, while party compensation is not due absent notification to the opposing party.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.36

Data decisione, Autorità: 29.02.1996, ICCA

Incarto n. 11.96.00036

Lugano 29 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 28 maggio 1991 da

dott. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________


__________, __________


__________, __________ in comunione ereditaria

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 22 febbraio 1996 da __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emanato il 12 febbraio 1996 dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

  2. Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ è proprietario della particella n. __________ RFD __________, confinante con la particella n. __________RFD, proprietà di una comunione ereditaria composta di __________, __________ __________ e __________;

che con petizione 28 maggio 1991 __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord __________, __________ e __________, per ottenere la rimozione di tutte le piante fruttifere situate sulla particella n. __________RFD __________ che non rispettano le distanze legali verso il suo fondo, e il versamento dell’importo di fr. 360.– oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;

che con atto del 6 settembre 1991 i convenuti hanno sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito, sostenendo che il valore di causa era inferiore a quello indicato dall’attore e chiedendo al Pretore di decidere con ordinanza il valore di causa ai sensi dell’art. 13 CPC;

che nei successivi allegati del 13 gennaio, rispettivamente del 14 febbraio 1992, le parti hanno ribadito le rispettive tesi;

che all’udienza preliminare del 13 ottobre 1992 le parti hanno confermato le proprie domande a giudizio e hanno notificato diversi mezzi di prova, in particolare l’audizione di testi, il sopralluogo e la perizia sulle piante da rimuovere;

che in tale occasione il Pretore ha determinato con ordinanza in calce al verbale di udienza il valore di causa ai sensi dell’art. 13 CPC, stimato in almeno fr. 8’000.– (act. XI);

che i convenuti hanno postulato all’udienza del 23 marzo 1995 la riassunzione dei testi __________ e __________ in occasione del sopralluogo, ai sensi dell’art. 234 cpv. 5 CPC (act. XII, pag. 11);

che il Pretore ha respinto tale domanda il 24 aprile 1995 (act. XIII);

che, ricevuta la lettera 23 gennaio 1996 con la quale l’attore chiedeva la fissazione del sopralluogo, il Pretore gli ha assegnato con ordinanza 25 gennaio 1996 un termine di 20 giorni per formulare le sue osservazioni alla domanda di riassunzione dei testi;

che, constatata l’opposizione dell’attore espressa nella lettera 29 gennaio 1996, il Pretore ha convocato le parti per il sopralluogo, con ordinanza 1° febbraio 1996;

che il 7 febbraio 1996 i convenuti hanno invitato il Pretore a determinare infine il valore della causa conformemente all’art. 13 CPC, ad accertare che l’attore aveva lasciato decorrere infruttuoso il termine per presentare i quesiti peritali e a statuire sulla riassunzione dei testi;

che con lettera 12 febbraio 1996 il Segretario-assessore della Pretura ha comunicato ai convenuti che il valore di causa era già stato determinato in occasione dell’udienza preliminare e che il termine per proporre i quesiti peritali era scaduto infruttuoso;

che con atto separato di stessa data il Segretario-assessore ha respinto la domanda di riassunzione dei testi in occasione del sopralluogo;

che con appello 22 febbraio 1996 __________, __________ __________ e __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il decreto 12 febbraio 1996 sia annullato, subordinatamente sia riformato nel senso che è autorizzata l’audizione dei due testimoni in occasione del sopralluogo;

che il gravame non è stato notificato alla controparte;

Considerato

in diritto:

che in concreto gli appellanti chiedono l’annullamento del decreto 12 febbraio 1996 relativo alla riassunzione dei testi __________ e __________, sostenendo che lo stesso è contrario all’art. 101 CPC;

che come indicato nel gravame, l’atto 12 febbraio 1996 è un doppione, il Pretore avendo già statuito il 24 aprile 1995 sulla domanda di riassunzione dei testi, che ha negato;

che tuttavia gli stessi appellanti hanno riproposto il 7 febbraio 1996 la domanda di riassunzione dei testi, prevalendosi della mancata presentazione dei quesiti peritali, di modo che non possono dolersi di aver ricevuto risposta alla propria istanza;

che contrariamente all’opinione degli appellanti la decisione 12 febbraio 1996 del Segretario-assessore non è un decreto ma un’ordinanza, poiché tutte le questioni che concernono l’istruttoria sono decise con ordinanza, salvo che la legge preveda espressamente il decreto (Rep. 1987 230, 1984 388);

che ciò non è il caso in concreto, poiché a norma dell’art. 182 CPC la decisione sulle prove è un’ordinanza e come tale, per precisa norma di legge (art. 95 cpv. 1 CPC), non è suscettibile di appello (Rep. 1975 pag. 304);

che per inciso anche la decisione sul valore di causa costituisce un’ordinanza e non un decreto (cfr. art. 13 CPC);

che rivolto contro un’ordinanza, per sua essenza inappellabile, il gravame è irricevibile e sfugge quindi a un esame di merito;

che esso può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che gli oneri processuali sono a carico degli appellanti in solido, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. L’appello è irricevibile.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti in solido a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– __________, __________

– __________, __________

– __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

neighbor disputeevidentiary orderappeal admissibilitywitness rehearingsite inspectioncourt costsprocedural ordinance

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the 12 February 1996 evidentiary order was admissible.

Extracted holding

The challenged decision was an interlocutory order on evidence, not an appealable decree; the appeal was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 182 CPC, decisions on evidence are issued as ordinances; pursuant to Art. 95(1) CPC, such ordinances are not appealable. The appellants had also already re-submitted the witness rehearing request, so they could not complain of having received a response.

Key legal question

How costs and party compensation should be allocated.

Extracted holding

Costs were charged jointly and severally to the appellants, and no party compensation was awarded because the respondent had not been notified of the appeal.

Extracted reasoning

Since the appeal was inadmissible, the losing appellants bore the procedural costs; absence of notification to the respondent precluded ripetibili.

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