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Numero d'incarto:
11.1996.198
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00198
Lugano,
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (.____) della Pretura del Distretto
di Bellinzona (azione di separazione)
promossa con petizione del 23 aprile 1996
da
, ora in __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando
ora sul decreto cautelare del 9 dicembre 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 20 dicembre
1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
9 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem formulata da
__________ __________ con le osservazioni all’ap-pello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e
__________ __________ si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dal
matrimonio sono nati __________ (__________1977) e __________ (__________1981).
I coniugi vivono separati dall’ agosto 1995 e un tentativo di conciliazione
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiesto dal marito, è decaduto
infruttuoso il 25 settembre 1995. Il 23 aprile 1996 __________ __________ ha
promosso causa, postulando la separazione dalla moglie per due anni, e con
decreto del 28 giugno 1996 il Pretore lo ha condannato a versare alla moglie,
dal 1° aprile 1996, contributi alimentari in via provvisionale per complessivi
fr. 3280.– mensili (fr. 1935.– per la moglie stessa, fr. 845.– per il figlio
__________ e
fr. 500.– per la figlia
, compresi gli assegni familiari). Un appello da egli introdotto
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna
(inc. ..).
B. Il 4 settembre 1996
__________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse allo __________
__________ __________ __________, per il quale lavora il marito, di trattenere
dallo stipendio di quest’ultimo la somma di fr. 3280.– mensili, riversandola
direttamente a lei. Il Pretore ha accolto l’istanza senza contraddittorio con
decreto del giorno successivo. Il 15 settembre 1996 __________ __________ ha
instato per la revoca del provvedimento e all’udienza del
17 ottobre 1996 ogni parte
è rimasta sulle sue posizioni. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno ribadito
i loro punti di vista alla discussione finale del 14 novembre 1996. Statuendo
il 9 dicembre 1996, il Pretore ha confermato la trattenuta di stipendio. La tassa
di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico del
marito, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 20 dicembre
1996 nel quale chiede che la trattenuta di stipendio sia revocata e il giudizio
del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio
1997 __________ __________ propone di respingere l’appello, sollecitando una
provvigione ad litem di fr. 1000.– per la procedura di ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 177 CC stabilisce
che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice
può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in
parte, all’altro. La norma è applicabile per analogia anche nel quadro dell’
art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di separazione o di
divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20; Bühler/ Spühler, in: Berner Kommentar,
3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC). La trattenuta di stipendio non
presuppone una colpa del debitore inadempiente (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, n. 10 ad art.
177; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss
des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha accertato che l’istante chiedeva la trattenuta di stipendio perché
il marito non le aveva ancora corrisposto il contributo alimentare di fr.
3200.– relativo al mese di settembre 1996. Preso atto che il convenuto non solo
ammetteva tale circostanza, ma subordinava il versamento alla revoca della
trattenuta di stipendio ottenuta dalla moglie senza contraddittorio, il primo
giudice ha rilevato che un simile atteggiamento non meritava protezione e
giustificava anzi una prognosi sfavorevole per i versamenti futuri. La
trattenuta di stipendio andava quindi confermata, tanto più che il contributo
alimentare posto a carico del convenuto non è nemmeno sufficiente per
assicurare alla moglie il fabbisogno minimo.
-
L’appellante
fa valere che il contributo alimentare del settembre 1996 è l’unico rimasto impagato
dall’aprile 1996. Ciò è avvenuto perché egli era venuto a sapere che la moglie
non aveva corrisposto alla Banca __________ __________ __________ la semestralità
scaduta il 30 giugno 1996 sul mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale
(fr. 5871.–). Debitore solidale verso l’istituto di credito, egli aveva quindi
significato alla moglie – il 4 settembre 1996 – che avrebbe sospeso lo
stanziamento dei contributi alimentari finché la banca non fosse stata
tacitata. Per tutta risposta la moglie si era rivolta al Pretore, ottenendo
senza contraddittorio la trattenuta di stipendio. Appurato il pagamento
dell’onere ipotecario, egli ha poi condizionato l’erogazione del contributo di
settembre alla revoca del provvedimento, vedendoselo invece confermare dal
giudice.
-
Le argomentazioni
dell’appellante si fondano sul fallace presupposto, invero spiegabile ove egli
non fosse assistito da un legale, che il coniuge tenuto al versamento di un
contributo alimentare possa ritenersi svincolato dal proprio obbligo nel caso
in cui il coniuge beneficiario distragga il versamento –in tutto o in parte–
dalla sua destinazione. In realtà le cose non stanno così ed egli non può fare
giustizia da solo. Tutt’al più il coniuge tenuto al versamento potrebbe
pretendere di dedurre dal contributo quanto da lui pagato direttamente, in
luogo e vece dell’altro coniuge, per obblighi cui quest’ultimo avrebbe dovuto
far fronte. Nella fattispecie però l’appellante non ha pagato alcun onere ipotecario
in sostituzione della moglie (anzi, egli non si è neppure presentato a un
colloquio con il funzionario della Banca __________ __________ __________:
deposizione __________: verbali, pag. 20 in alto). Non era quindi legittimato a
sospendere i pagamenti e a giusta ragione il Pretore ha ordinato –
contrariamente a quanto è sostenuto nell’appello – la trattenuta dallo stipendio
senza contraddittorio. Tale misura appariva tanto più legittima se si pensa che
l’appellante rifiutava anche il versamento del contributo per i figli, cui non
incombeva sicuramente alcun obbligo verso la Banca __________ __________ del
__________ __________.
In concreto nulla avrebbe
impedito all’appellante, diffidato dalla banca a corrispondere l’onere
ipotecario nella sua veste di mutuatario solidale, di farsi autorizzare senza
indugio dal giudice a versare direttamente all’istituto di credito la quota del
contributo alimentare che la moglie avrebbe dovuto destinare a quel pagamento.
Che ciò fosse impossibile non è preteso, del resto, nemmeno nel ricorso. Invece
di procedere in tal modo, egli ha deciso unilateralmente di lasciare la
famiglia nel bisogno, contando sul fatto che un simile mezzo di pressione
avrebbe indotto la moglie a trovare i fondi necessari per onorare i propri
impegni. Il che non è lecito ed è ancor meno ammissibile da parte di un coniuge
legalmente patrocinato. È vero che una trattenuta di stipendio non si
giustifica per la sola circostanza che il debitore ritardi il pagamento di un
singolo contributo periodico, ma nella fattispecie l’appellante aveva
chiaramente espresso il proposito di non corrispondere più nulla finché la
banca non fosse stata tacitata (doc. 1). La prognosi sulla sua volontà di pagamento
per il futuro immediato era dunque negativa. E rimaneva negativa anche al
dibattimento finale, quando egli ha ribadito la disponibilità a erogare il
contributo di settembre 1996 (l’unico che aveva potuto rifiutare, dopo di che
il Pretore aveva applicato la trattenuta di stipendio senza contraddittorio) solo
qualora la moglie avesse ritirato l’istanza. All’atto pratico, visto che la
banca era stata sostanzialmente tacitata, solo pagando tale contributo egli avrebbe
potuto dimostrare al giudice la propria buona volontà e confidare nella revoca
del provvedimento.
- Se ne conclude che
l’appello, manifestamente infondato, non ha possibilità di successo. Spese e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di
provvigione ad litem avanzata dalla moglie diviene senza oggetto,
l’appellata ottenendo una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
-
L’istanza di
provvigione ad litem è dichiarata senza oggetto.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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