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Numero d'incarto:
11.1996.196
Data decisione, Autorità:
11.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00196
Lugano
11 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di separazione e riconvenzione di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 2 maggio 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto di edizione emanato il 29
novembre 1996 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 dicembre
1996 presentata dal __________ __________ contro il decreto di edizione emesso
il 29 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa
di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata
__________, quest’ultima ha postulato il 24 marzo 1996 l’edizione dal
__________ __________, succursali di __________, __________, __________ e
__________, di ogni documento (di apertura conto, estratti conto, formulari
attestanti il reale beneficiario, di chiusura e trasferimento di conto ecc.) relativo
a qualsiasi relazione bancaria (conto, libretto, cassetta di sicurezza o
altro), nominativa o cifrata, intestata a __________ __________ personalmente o
fiduciariamente tramite terze persone (fisiche o giuridiche svizzere o estere)
o intestata a persone giuridiche svizzere o estere facenti capo a __________
__________ o delle quali egli risulta essere beneficiario economico o comunque
relativo a ogni relazione bancaria nel senso suddetto e di cui __________
__________ risulta essere, o conosciuto, alla banca come beneficiario
economico. __________ __________ si è opposto alla domanda di edizione. Nelle
sue osservazioni del 9 aprile 1996 il __________ __________ ha chiesto di limitare
la produzione della documentazione relativa a relazioni esistenti o estinte di
cui __________ __________ è o era personalmente titolare.
B. Statuendo il 29
novembre 1996, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato al
__________ __________, succursali di __________, __________, __________ e
__________ di produrre entro 30 giorni ogni documento, estratti conto ecc. attestante
ogni avere o relazione bancaria (conto, libretto, cassetta di sicurezza o
altro) intestati a __________ __________ personalmente o a lui appartenenti
quale beneficiario economico tramite terze persone (fisiche, giuridiche, svizzere
o estere) che possano dare indicazioni sulla sua sostanza e i suoi redditi.
C. Contro il decreto
citato il __________ __________ è insorto con un appello del 17 dicembre 1996
in cui chiede che la produzione della documentazione sia limitata ai conti
intestati personalmente a __________ __________ e che l’ordine sia impartito
unicamente alle succursali di __________ e __________. Nelle sue osservazioni
del 27 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello. Il
18 dicembre 1996 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha concesso all’appello effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. La legittimazione a
ricorrere del terzo cui è ordinata l’edizione di documenti è pacifica (Rep. 1991 pag. 478). L’appello, tempestivo,
è quindi ricevibile.
-
L’appellante
contesta, in sostanza, di dover produrre la documentazione bancaria di cui
__________ __________ è beneficiario economico. Fa valere che quest’ultima
nozione sarebbe poco chiara, che in base al principio della specialità sarebbe escluso
l’impiego di dati raccolti da un banca sugli aventi economici fuori dall’ambito
penale e che la conferma di una decisione come quella impugnata avrebbe conseguenze
incalcolabili per tutta la piazza finanziaria svizzera.
-
Oltre che esagerata,
l’argomentazione è fuori luogo. È vero che il concetto di “avente diritto
economico”, rispettivamente quello di “beneficiario economico” usato dal Pretore
può apparire impreciso per il fatto di non trovare riscontro in alcuna nozione
di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Esso è contenuto però nella
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992,
la quale riprende un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza del 1977, ripreso nel 1990 dall’art. 305ter
cpv. 1 CP e dalla legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997
(“avente economicamente diritto”). La sua accezione, del resto, è chiara.
Avente diritto economico è chi – al di là dei semplici poteri di disposizione
apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi
ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente
dal modo in cui giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria,
possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che
il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà
giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/ Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/
Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a edizione, pag. 270
seg. e pag. 291). Questa Camera ha già per altro avuto modo di accogliere, per
altro, una domanda di edizione intesa alla produzione di documentazione di
conti dei quali una persona defunta era avente diritto economico (I CCA, sentenza
del 3 aprile 1998 in re H. contro H.).
-
In concreto non si
tratta pertanto di risalire al proprietario economico di fondi intestati a
terzi né di scoprire l’identità di chicchessia. Si tratta di indicare su quali
relazioni si trovino beni di __________ __________ e quale sia la loro entità,
nella misura in cui ciò sia necessario alla di lui moglie per far valere i suoi
diritti (art. 170 cpv. 1 CC; DTF 117 II 228 consid. 6a). Del resto la moglie ha
di principio il più ampio diritto di informazione (DTF 118 II 29 consid. 3a),
nel senso che può esigere dalla banca i ragguagli cui il coniuge avrebbe
diritto, a maggior ragione se l’edizione di documenti è intesa a proteggere
suoi diritti derivanti dall’unione coniugale (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 120; Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud,
op. cit., pag. 301, SJ 118 (1996) 120). Nelle circostanze descritte non
sussistono quindi valide ragioni per negare all’attrice il diritto di ottenere
le informazioni necessarie per la salvaguardia dei suoi interessi. L’appello è
pertanto destinato all’insuccesso.
-
L’appellante chiede
infine che la domanda di edizione sia rivolta unicamente alle succursali di
__________ e __________, poiché quelle di __________ e __________ dipendono
formalmente e organicamente da quella di __________. La richiesta, nuova, non
può essere accolta già per il fatto che nelle osservazioni del 9 aprile 1996
nulla era stato eccepito al riguardo.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà a __________ __________ un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr.
1’200.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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