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Numero d'incarto:
11.1996.188
Data decisione, Autorità:
17.01.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00188
Lugano
17 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 4 ottobre 1996 da
__________ __________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dal lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ & __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
presentata il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza
emanata l’8 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con istanza 16
ottobre 1995 __________ __________ nata __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna di essere convocata con il marito __________
__________ per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il
__________ 1996 (inc. n. /);
che il 6 novembre 1995
essa presentato istanza cautelare per ottenere un contributo alimentare mensile
di fr. 2’656.– e che il 9 gennaio 1996, a seguito della nascita del figlio
__________, l’istante ha postulato anche un contributo alimentare mensile di
fr. 750.– per il bambino;
che dopo la discussione
in contraddittorio del 18 gennaio 1996, non essendovi istruttoria, il Pretore
ha statuito sulle istanze cautelari con decreto 19 gennaio 1996, con il quale
ha affidato __________ alla madre, riservato al padre il diritto di visita, ha
posto a carico di __________ __________ un contributo alimentare provvisionale
mensile di fr. 650.– (comprensivo dell’assegno familiare) per __________ di fr.
2’100.– per la moglie e ha suddiviso la tassa di giustizia di fr. 100.– in
ragione di 1/3 a carico dell’istante e di due terzi a carico del convenuto;
che il 5 marzo 1996
__________ __________ ha instato affinché il contributo alimentare a carico del
marito fosse oggetto di una trattenuta di stipendio;
che, sentite le parti
all’udienza del 22 marzo 1996, il Pretore ha emanato il 29 marzo 1996 un
decreto cautelare con il quale ha ordinato al Comune di __________ di trattenere
mensilmente dallo stipendio del suo dipendente __________ __________ l’importo
di fr. 2’750.– e di riversarlo a __________ __________;
che con petizione 4
ottobre 1996 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo
nel contempo l’omologazione della convenzione conclusa dalle parti sulle conseguenze
accessorie e che __________ __________ ha dichiarato l’8 ottobre 1996 di
aderire alle domande di petizione;
che con sentenza 8
novembre 1996 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato alla madre il
figlio __________ e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie
sottoscritta il 25 settembre 1996;
che in tale occasione
il Pretore ha accolto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio dell’attrice, mentre ha respinto quella del convenuto, per
il motivo che questi ha un reddito imponibile di fr. 68’000.–;
che __________
__________ è insorto contro questa sentenza con un appello del 29 novembre
1996, con cui chiede l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio;
che la parte appellata
non ha presentato osservazioni;
Ritenuto
in diritto: che il Pretore ha
respinto l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata dal convenuto per carenza del requisito dell’indigenza, sulla base
della notifica di tassazione del 24 luglio 1995, attestante un reddito
imponibile di fr. 68’095.–;
che l’appellante
contesta tale conclusione, per il motivo che il reddito imponibile figurante
nella successiva notifica di tassazione del 15 aprile 1996, allegata con la precedente
al certificato municipale è di soli fr. 36’470.–;
che egli postula
pertanto la concessione dell’assistenza giudiziaria a partire dal 25 aprile
1996, data in cui ha inoltrato alla Cancelleria comunale di __________ il formulario
per il preavviso comunale sull’assistenza giudiziaria;
che per valutare
l’indigenza del richiedente occorre prendere in considerazione l’intera
situazione finanziaria dell’istante, sia per reddito che per sostanza (DTF 120 Ia
180 consid. 3a, Rep. 1983 118), di modo che il reddito imponibile è solo uno degli
elementi da ponderare e non è determinante preso isolatamente;
che il Pretore non si è
avveduto, verosimilmente per svista, della notifica di tassazione intermedia
emessa il 15 aprile 1996 a seguito della nascita del figlio __________ l’__________
__________ 1995;
che dall’incarto
relativo alle misure cautelari (inc. n. /) emerge che dopo
la nascita del bambino praticamente l’intero reddito del richiedente è stato assorbito
dalle spese relative al proprio mantenimento e dagli oneri alimentari in favore
di moglie e figlio, di modo che il requisito dell’indigenza può essere
considerato adempiuto nel caso concreto;
che l’assistenza
giudiziaria si chiede in ogni stadio della causa con domanda motivata (art. 156
CPC), ciò che è avvenuto, nella fattispecie, solo il 17 ottobre 1996;
che per costante
giurisprudenza il beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso solo a
partire dalla data della relativa istanza e non ha effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 155 CPC; RDAT I-1996 pag.
306 e giurisprudenza citata);
che l’assistenza
giudiziaria può essere concessa con effetto retroattivo solo in casi di urgenza
(DTF 122 I 203 segg.) che qui pacificamente non ricorrono, l’appellante essendo
stato patrocinato dallo stesso studio legale già dal novembre 1995;
che la citazione della
sentenza 31 maggio 1996 del Consiglio di moderazione (inc.
..__________) nulla giova all’appellante, già per il fatto
che in quel caso il patrocinatore aveva inoltrato formale istanza di assistenza
giudiziaria sin dal primo atto di causa, ossia con il tentativo di conciliazione;
che la richiesta al
Comune del certificato municipale il 25 aprile 1996 non è sufficiente per
supplire alla tardiva presentazione, il 17 ottobre 1996, della formale istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria, dato che un mezzo di prova, per altro
nemmeno decisivo (Rep. 1990 275) non può evidentemente essere considerato alla
stregua dell’istanza stessa;
che in definitiva
l’appellante può essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria solo a
partire dal 17 ottobre 1996 e che solo in tale misura il gravame deve essere
accolto;
che viste le
particolarità del caso appare opportuno rinunciare al prelievo di tasse e
spese, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che ha
rinunciato a presentare osservazioni all’appello;
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
- È dato atto che all’attrice è stata
concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Al convenuto è
concessa l’assistenza giudiziaria a decorrere dal 17 ottobre 1996.
II. Non si
riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
–
lic. iur. __________ __________, studio legale __________ & __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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