Appeal withdrawn; costs reduced in divorce interim matter

11.1996.186Other CourtMay 25, 1998Withdrawn

Summary

In a divorce-related appeal against an interim decree, the appellant notified the court that the appeal was withdrawn because the parties had reached an agreement. The Court of Appeal therefore struck the case from the docket for desistance. In line with the parties' arrangement, each side bore its own party compensation, while the procedural costs were charged to the appellant but equitably reduced to CHF 100, taking account of the parties' good faith.

Regest

Art. 21 LTG; Art. 352 cpv. 1 CPC: withdrawal of an appeal constitutes desistance and leads to striking the case from the roll. On withdrawal after settlement, procedural costs may be equitably reduced in consideration of the parties' good faith. Party compensation follows the parties' agreement absent reasons to depart therefrom.

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.186

Data decisione, Autorità: 25.05.1998, ICCA

Incarto n. 11.96.00186

Lugano 25 maggio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .__.__ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione dell’8 marzo 1995 da


__________ __________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 25 novembre 1996 ____________________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore l’8 novembre 1996;

preso atto che con lettera del 15 maggio 1998 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo;

accertato che le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

ritenuto che il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi delle parti;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– dott. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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