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Numero d'incarto:
11.1996.183
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00183
Lugano,
28 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (blocco cautelare di
conti bancari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 giugno 1996 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
, __________ __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 21 novembre 1996 presentato dal dott. __________ __________
contro lo scritto intimatogli l’8 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare
del 21 giugno 1996, emesso senza contraddittorio su istanza di __________
__________ , il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto
il blocco del conto “ __________ ” e di eventuali altri conti
intestati o cointestati presso la Banca __________ __________ __________
______________________________ __________ a __________ , marito
dell’istante, come pure il blocco di possibili conti su cui sarebbero stati
trasferiti gli averi del conto “ __________ ” presso la nota banca,
in quanto __________ __________ ne risultasse l’avente diritto economico;
che il 4 luglio 1996
__________ __________ ha chiesto al Pretore la revoca del provvedimento, previo
contraddittorio;
che all’udienza del 25
luglio 1996, indetta per il contraddittorio, entrambe le parti hanno mantenuto
sostanzialmente le loro posizioni;
che con ordinanza del 3
ottobre 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ __________ un
termine di 30 giorni per introdurre davanti al giudice italiano del merito “una
postulazione intesa a ottenere il blocco – pendente causa – delle relazioni
bancarie intestate o cointestate al marito in Svizzera (...), trasmettendo
copia dell’istanza allo scrivente Pretore”, con l’avvertimento che il mancato
rispetto del termine avrebbe comportato la decadenza del blocco decretato il 21
giugno 1996;
che il 4 novembre 1996
__________ __________ __________ ha inviato al Pretore copia di un “ricorso per
sequestro conservativo in corso di causa” [di separazione legale] da essa depositato
il 24 ottobre 1996 presso il __________ __________ di , 1ª sezione,
per ottenere il blocco del noto conto “ __________ ” o di altre
relazioni bancarie su cui risultassero trasferiti gli averi del conto, in
quanto __________ __________ ne sia procuratore o avente diritto economico;
che, preso conoscenza di
ciò, il Pretore ha intimato alle parti uno scritto dell’8 novembre 1996 in cui
reputa “inutile per ora dare ulteriori impulsi processuali alla vertenza”, nel
senso che il blocco sarebbe decaduto da sé qualora la richiesta inoltrata al
giudice italiano fosse stata respinta, mentre sarebbe stato decretato in
esecuzione della decisione italiana qualora la richiesta fosse stata accolta;
che contro tale scritto
__________ __________ ha proposto un appello del 21 novembre 1996 inteso a
ottenere la revoca del blocco decretato dal Pretore il 21 giugno 1996 o – in
subordine – la riduzione di tale blocco alla metà degli averi colpiti dal provvedimento
cautelare;
che l’appello non è stato
intimato a __________ __________ __________;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 382
cpv. 1 CPC possono essere appellati soltanto provvedimenti cautelari emessi
previo contraddittorio;
che nel caso in esame il
contraddittorio è avvenuto il 25 luglio 1996, ma a tale contraddittorio non ha
fatto seguito alcuna decisione formale;
che, invero, l’unico atto
processuale successivo all’udienza del 25 luglio 1996 è l’ordinanza con cui il
Pretore ha impartito all’ istante un termine per chiedere al giudice italiano
il sequestro conservativo dei beni oggetto del blocco decretato come provvedimento
cautelare in Svizzera giusta l’art. 10 LDIP (art. 381 CPC);
che tale ordinanza non
costituisce tuttavia un decreto emanato “previo contraddittorio” già per il
fatto che il Pretore non ha statuito sulla domanda di revoca (anzi, si è
riservato di decidere ulteriormente sull’ammissibilità delle prove offerte
all’udienza);
che non è equiparabile a
un decreto emesso “previo contraddittorio”, per altro, nemmeno lo scritto
dell’8 novembre 1996 con cui il Pretore ritiene inutile ”dare ulteriori impulsi
processuali alla vertenza”;
che lo scritto in
questione – cui mancano già i requisiti formali di un decreto (art. 285 CPC) –
non contiene in effetti alcuna decisione sulla revoca del provvedimento chiesta
dal convenuto;
che quand’anche si
considerasse tale scritto alla stregua di un’ ordinanza, esso non sarebbe ad
ogni modo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nelle circostanze
descritte non si è in presenza di alcun atto impugnabile contro cui possa
essere diretto l’appello in esame;
che il gravame non può
essere considerato, del resto, neppure come un ricorso per denegata giustizia,
la Camera civile di appello non essendo abilitata a sindacare eventuali
critiche riguardanti l’inattività – giustificata o no – di un Pretore (v. Rep.
1983 pag. 2 consid. 2);
che, ciò posto, l’appello
del convenuto non può essere vagliato nel merito;
che gli oneri processuali
di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il
caso di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è stato intimato
per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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