Appeal inadmissible against non-appealable interim act

11.1996.183Other CourtNov 28, 1996Inadmissible

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Omnilex summary

The defendant appealed against a procedural writing of the Lugano pretore concerning a precautionary freeze of bank accounts. The Court of Appeal held that there was no appealable protective decree after the contradictory hearing, because the pretore had not issued a formal decision on the revocation request. The 8 November 1996 writing was only a procedural communication and, in any event, not a decree or appealable ordinance. The appeal was therefore inadmissible, and the appellant was ordered to pay costs; no compensation was awarded because the appeal had not been served for observations.

Omnilex headnote

Art. 382 cpv. 1 CPC; appealability of interim protective measures after contradictory proceedings. Only formal protective decrees rendered after adversarial proceedings are appealable. A procedural order that merely sets a deadline for further action, or a writing lacking the formal characteristics of a decree and not deciding the revocation request, does not constitute an appealable act. Nor may such a filing be treated as a denial-of-justice complaint where the appellate court lacks competence to review the pretore’s inactivity. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due where the appeal was not served for observations.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.183

Data decisione, Autorità: 28.11.1996, ICCA

Incarto n. 11.96.00183

Lugano, 28 novembre 1996/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (blocco cautelare di conti bancari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 giugno 1996 da


__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)

contro


, __________ __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolto l’appello del 21 novembre 1996 presentato dal dott. __________ __________ contro lo scritto intimatogli l’8 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare del 21 giugno 1996, emesso senza contraddittorio su istanza di __________ __________ , il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto il blocco del conto “ __________ ” e di eventuali altri conti intestati o cointestati presso la Banca __________ __________ __________ ______________________________ __________ a __________ , marito dell’istante, come pure il blocco di possibili conti su cui sarebbero stati trasferiti gli averi del conto “ __________ ” presso la nota banca, in quanto __________ __________ ne risultasse l’avente diritto economico;

che il 4 luglio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore la revoca del provvedimento, previo contraddittorio;

che all’udienza del 25 luglio 1996, indetta per il contraddittorio, entrambe le parti hanno mantenuto sostanzialmente le loro posizioni;

che con ordinanza del 3 ottobre 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ __________ un termine di 30 giorni per introdurre davanti al giudice italiano del merito “una postulazione intesa a ottenere il blocco – pendente causa – delle relazioni bancarie intestate o cointestate al marito in Svizzera (...), trasmettendo copia dell’istanza allo scrivente Pretore”, con l’avvertimento che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la decadenza del blocco decretato il 21 giugno 1996;

che il 4 novembre 1996 __________ __________ __________ ha inviato al Pretore copia di un “ricorso per sequestro conservativo in corso di causa” [di separazione legale] da essa depositato il 24 ottobre 1996 presso il __________ __________ di , 1ª sezione, per ottenere il blocco del noto conto “ __________ ” o di altre relazioni bancarie su cui risultassero trasferiti gli averi del conto, in quanto __________ __________ ne sia procuratore o avente diritto economico;

che, preso conoscenza di ciò, il Pretore ha intimato alle parti uno scritto dell’8 novembre 1996 in cui reputa “inutile per ora dare ulteriori impulsi processuali alla vertenza”, nel senso che il blocco sarebbe decaduto da sé qualora la richiesta inoltrata al giudice italiano fosse stata respinta, mentre sarebbe stato decretato in esecuzione della decisione italiana qualora la richiesta fosse stata accolta;

che contro tale scritto __________ __________ ha proposto un appello del 21 novembre 1996 inteso a ottenere la revoca del blocco decretato dal Pretore il 21 giugno 1996 o – in subordine – la riduzione di tale blocco alla metà degli averi colpiti dal provvedimento cautelare;

che l’appello non è stato intimato a __________ __________ __________;

e considerando

in diritto: che a norma dell’art. 382 cpv. 1 CPC possono essere appellati soltanto provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio;

che nel caso in esame il contraddittorio è avvenuto il 25 luglio 1996, ma a tale contraddittorio non ha fatto seguito alcuna decisione formale;

che, invero, l’unico atto processuale successivo all’udienza del 25 luglio 1996 è l’ordinanza con cui il Pretore ha impartito all’ istante un termine per chiedere al giudice italiano il sequestro conservativo dei beni oggetto del blocco decretato come provvedimento cautelare in Svizzera giusta l’art. 10 LDIP (art. 381 CPC);

che tale ordinanza non costituisce tuttavia un decreto emanato “previo contraddittorio” già per il fatto che il Pretore non ha statuito sulla domanda di revoca (anzi, si è riservato di decidere ulteriormente sull’ammissibilità delle prove offerte all’udienza);

che non è equiparabile a un decreto emesso “previo contraddittorio”, per altro, nemmeno lo scritto dell’8 novembre 1996 con cui il Pretore ritiene inutile ”dare ulteriori impulsi processuali alla vertenza”;

che lo scritto in questione – cui mancano già i requisiti formali di un decreto (art. 285 CPC) – non contiene in effetti alcuna decisione sulla revoca del provvedimento chiesta dal convenuto;

che quand’anche si considerasse tale scritto alla stregua di un’ ordinanza, esso non sarebbe ad ogni modo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

che nelle circostanze descritte non si è in presenza di alcun atto impugnabile contro cui possa essere diretto l’appello in esame;

che il gravame non può essere considerato, del resto, neppure come un ricorso per denegata giustizia, la Camera civile di appello non essendo abilitata a sindacare eventuali critiche riguardanti l’inattività – giustificata o no – di un Pretore (v. Rep. 1983 pag. 2 consid. 2);

che, ciò posto, l’appello del convenuto non può essere vagliato nel merito;

che gli oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;

richiamato l’art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

interim measuresbank account freezeappeal admissibilitycontradictory hearingprocedural actdenial of justicecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible against the pretore's 8 November 1996 writing and earlier procedural order.

Extracted holding

No appealable interim decision after contradictory proceedings existed; the challenged writing was not a formal decree and did not decide the revocation request.

Extracted reasoning

Under Art. 382(1) CPC, only protective measures issued after contradictory proceedings are appealable. The post-hearing order merely set a time limit for proceedings in Italy and reserved further decisions; the 8 November writing neither met the formal requirements of a decree under Art. 285 CPC nor contained a revocation decision. Even if treated as an ordinance, it would not be appealable under Art. 95(1) CPC.

Key legal question

Whether the appeal could be treated as a denial-of-justice complaint.

Extracted holding

No; the appellate chamber could not review alleged inaction by the pretore in this procedural posture.

Extracted reasoning

The filing did not amount to a cognizable denial-of-justice remedy before the civil appellate chamber.

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