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Numero d'incarto:
11.1996.181
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00181
Lugano,
28 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._______ (rapporti di vicinato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 1993 da
__________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando
ora sul decreto del 23 ottobre 1996
con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione
processuale;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 13 novembre 1996 presentato da __________ e __________ __________
contro il decreto di stralcio emesso il 23 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 23 ottobre 1996 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dai ruoli per
intervenuta perenzione processuale una causa promossa il 23 marzo 1993 da
__________ __________ nei confronti di __________ e __________ __________, cui
l’attrice chiedeva di rimuovere svariati manufatti dalla loro proprietà;
che con il decreto di
stralcio il Pretore ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate,
compensando le ripetibili;
che contro la
compensazione delle ripetibili __________ e __________ __________ hanno
introdotto un appello del 13 novembre 1996 in cui postulano “l’importo di fr.
...” appunto a titolo di ripetibili;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 309
cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità –
“le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nel caso di litigi
pecuniari – ivi comprese le contestazioni sull’ammontare delle ripetibili –
l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le
sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993
nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P.
contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto gli
appellanti criticano la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, ma
non indicano nemmeno approssimativamente quale sia l’indennità da essi
rivendicata in riforma del decreto impugnato;
che da tale esigenza si
potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse trascurato di statuire sulle
ripetibili (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 1 ad art. 309 CPC), ipotesi che non si verifica manifestamente nella
fattispecie;
che pertanto l’appello dei
convenuti, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;
che le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato
intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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