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Numero d'incarto:
11.1996.164
Data decisione, Autorità:
05.10.1998, ICCA
Incarto n.:
11.96.00164
Lugano
5 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause .._,.._____ e .._____ (azioni confessorie)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizione del 10 aprile 1995 da
__________,
__________, __________ e __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati agli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 10 ottobre
1996 presentata da __________, __________, __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 19 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 aprile
1995 __________, __________, __________ e __________ __________, proprietari in
comunione ereditaria della particella n. __________ RFD di __________, hanno promosso
causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna singolarmente
contro __________ __________, __________ __________ e __________ __________,
proprietari delle particelle n. __________, __________e __________, per far
accertare l’esistenza di un diritto di passo pedonale e veicolare su una
striscia di terreno larga 2.5 m a carico delle particelle appena citate e per
far rimuovere ogni ostacolo all’esercizio di tale diritto. I convenuti si sono
opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la riduzione del
passo mediante indennità, nel senso di limitare la servitù al solo passaggio
pedonale, da esercitare su una larghezza di 0.80 m. All’udienza preliminare del
22 gennaio 1996 le tre cause sono state congiunte per l’istruttoria e il giudizio.
B. Esperita
l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel loro allegato
del 4 luglio 1996 gli attori hanno in sostanza confermato le loro domande, opponendosi
alla riconvenzione. I convenuti hanno postulato nell’allegato di stessa data il
rigetto della petizione e l’accoglimento della riconvenzione, subordinatamente
la cancellazione della servitù mediante indennità da determinare.
C. Con sentenza del
19 settembre 1996 il Pretore, accertato che il valore litigioso era di fr.
3’060.– e rientrava pertanto nella sua competenza inappellabile, ha respinto
l’azione, rilevando che gli istanti non avevano mai esercitato il diritto di
passo veicolare iscritto a registro fondiario e non avevano mai sollevato
obiezioni agli ostacoli posti sul tracciato, lasciando indeciso il quesito di
sapere se la domanda di ripristino del passo veicolare non configurasse un
abuso di diritto. La tassa di giustizia di fr. 450.– è stata posta a carico
degli attori, tenuti a rifondere fr. 200.– per ripetibili a ciascuno dei
convenuti. Ciò posto, il Pretore ha accolto parzialmente la riconvenzione e ha
ricondotto la servitù a un passo pedonale largo 0.80 m, previo versamento agli
istanti di un’indennità di fr. 570.– da parte di __________ __________, di
altri fr. 570.– da parte di __________ __________ e di fr. 940.– da parte di
__________ __________. La relativa tassa di giustizia di fr. 450.– è stata
posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________,
__________, __________ e __________ __________ sono insorti contro la citata
sentenza con un appello del 10 ottobre 1996 con cui chiedono, in riforma del
giudizio pretorile, l’accoglimento delle petizioni e il rigetto delle domande riconvenzionali.
Essi contestano in particolare il valore litigioso fissato dal Pretore e
chiedono, preliminarmente, che sia accertata la competenza della Camera civile
di appello. Nelle loro osservazioni del 18 novembre 1996 i convenuti propongono
di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
E. La giudice
delegata, vista la controversia sulla competenza di questa Camera, ha
completato l’istruttoria con una perizia sul valore litigioso. Sul referto
peritale del 19 maggio 1998 le parti hanno rinunciato a esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
accertato che i diritti di passo controversi interessavano in concreto una
superficie di 51 m2, sicché ha stimato il valore litigioso in fr.
3’060.–, pari al 20% del valore pieno del terreno occupato, da lui valutato in
fr. 300.–/m2. Gli appellanti contestano tale metodo di calcolo e
sostengono che si deve tenere in considerazione il valore pieno del terreno
interessato, di modo che il valore litigioso sarebbe di fr. 18’825.– e la causa
rientrerebbe nella competenza ordinaria del Pretore, onde la ricevibilità
dell’appello.
-
Il giudice
esamina d’ufficio in ogni stadio di causa la propria competenza, segnatamente
quella per valore (art. 97 n. 3 CPC). Trattandosi di controversie relative a servitù,
determinante è il valore che i diritti hanno per il fondo dominante o la
svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC). Per l’appellabilità di una causa, d’altra parte, fa stato il valore delle
domande indicate “nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima
istanza” (art. 15 CPC).
-
Nel suo referto
del 18 maggio 1998 il perito giudiziario ha appurato che la superficie gravata
dal passo è complessivamente di 62.5 m2 (28 m2 sul fondo
n. __________, 17.25 m2 sul fondo n. __________e 17.25 m2
sul fondo n. __________) e ha determinato il valore pieno del terreno in fr.
310.–/m2 . Egli ha calcolato poi sia il maggior valore del fondo
dominante, sia la svalutazione dei fondi gravati, giungendo alla conclusione
che i due risultati sono equivalenti (perizia, pag. 10). Le parti hanno rinunciato
a esprimersi sulla perizia. In effetti, non vi è ragione per scostarsi dal motivato
parere dell’esperto, che fonda la sua opinione su parametri oggettivi. Ora, secondo
gli accertamenti del perito, il valore della servitù di passo, prendendo in considerazione
anche la svalutazione subìta dal fondo n. __________ (estraneo alle cause),
ammonta a fr. 6’465.–. Tale somma, invero favorevole ai ricorrenti, non raggiunge
manifestamente la soglia appellabile di fr. 8’000.–. Ne deriva che il gravame
del 10 ottobre 1996 non può essere trattato come appello e va trasmesso alla Camera
di cassazione civile (art. 126 CPC).
-
Gli oneri
processuali del decreto odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Gli appellanti hanno esplicitamente chiesto a questa Camera di accertare il
valore litigioso, sostenendo che esso ammontava a fr. 18’825.– (ricorso, pag.
- e che la causa rientrava nella competenza appellabile del Pretore. Tale
argomentazione si è rivelata infondata, sicché gli appellanti devono essere
chiamati a sopportarne le conseguenze in materia di spese e ripetibili. Il
giudizio sugli oneri processuali di merito seguirà, per entrambi i gradi di
giurisdizione, il relativo sindacato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile. Gli
atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
perché esamini se il gravame può essere trattato come ricorso per cassazione.
- Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.—
b) costi di perizia
fr. 2’406.90
c) spese fr.
50.—
fr.
2’656.90
sono
posti a carico degli appellanti in solido, con obbligo di rifondere alle
controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi per
ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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