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Numero d'incarto:
11.1996.160
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00160
Lugano
25 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. / (azione di divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 13 maggio 1996 da
__________ nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 4 ottobre 1996 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 20 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il __________ 1986
è morto a __________ __________ __________, lasciando quali eredi la moglie
__________ __________, la figlia __________ __________ nata __________ e gli abiatici
__________, __________, __________ e __________ __________;
che su istanza 3 giugno
1988 di __________, __________ e __________ __________, il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha disposto con decreto 4 luglio 1988 la divisione
giudiziale dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ notaio
divisore;
che dopo laboriose e
complesse trattative i coeredi hanno potuto dividere i beni mobili di
pertinenza della successione (brevetto n. __________dell’avv. __________
__________) e hanno trovato un accordo sulla sorte degli immobili, a eccezione
della particella n. __________ RFD di __________;
che il 4 aprile 1996
__________, __________ e __________ __________ hanno chiesto la vendita
dell’immobile ai pubblici incanti, partendo da un prezzo minimo di
aggiudicazione di fr. 1’300’000.–, pari al valore indicato dal perito
__________, mentre __________ __________ si è opposta al principio stesso di
una vendita all’asta, adducendo inoltre che il valore dell’immobile era di
almeno fr. 2’000’000.– e __________ __________ ha chiesto che il prezzo minimo
di aggiudicazione fosse portato a fr. 1’800’000.–;
che il notaio divisore
ha segnalato il 18 aprile 1996 al Pretore l’avvenuta confezione dell’inventario
e la vertenza sorta fra gli eredi sulle modalità di vendita della particella n.
__________ RFD di __________, unico bene ancora di pertinenza della successione;
che con ordinanza 22
aprile 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ e __________
__________ un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande sulle
modalità di divisione;
che con istanza del 13
maggio 1996 __________ __________ ha chiesto il rinvio della vendita ai
pubblici incanti sino al 30 giugno 1997, subordinatamente la fissazione del
valore minimo di aggiudicazione a fr. 2’000’000.–;
che a sua volta
__________ __________ ha proposto con istanza del 13 maggio 1996 il rinvio al
30 giugno 1997 della vendita ai pubblici incanti;
che all’udienza del 10
luglio 1996, indetta per la discussione, le istanti hanno confermato le loro
richieste, mentre __________ __________ ha instato per la messa in vendita
immediata dell’immobile al prezzo minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.–,
richiesta alla quale si sono associati __________ e __________ __________;
che esperita
l’istruttoria, al dibattimento finale del 18 settembre 1996 ogni parte si è
riconfermata nelle proprie domande di giudizio;
che statuendo il 20
settembre 1996 il Pretore ha respinto le istanze, ha ordinato la vendita ai
pubblici incanti della particella n. __________RFD di __________ a un prezzo
minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.– e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 600.– e le spese a carico di __________ __________ e __________ __________
per metà ciascuna, con l’obbligo per ognuna di esse di rifondere un’indennità
per ripetibili di fr. 600.– a __________ __________ e di fr. 200.– ciascuno a
__________ e __________ __________;
che __________
__________ è insorta con un appello del 4 ottobre 1996, mediante il quale
chiede che, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, l’istanza
sia accolta e la vendita all’asta sia differita sino al 30 giugno 1997, in via
subordinata che il prezzo minimo di aggiudicazione sia fissato in fr.
2’000’000.–;
che l’appello non è
stato notificato alle controparti;
Considerato
in diritto:
che nella fattispecie
tutti i coeredi concordano con la necessità di vendere la particella n.
__________RFD di __________, mentre sono litigiose le modalità di vendita, che
la maggior parte degli eredi vorrebbe mediante pubblici incanti e che
l’appellante desidera a trattative private;
che secondo l’art. 604
cpv. 2 CC il giudice può provvisoriamente sospendere a istanza di un erede la
divisione della sostanza ove l’immediata sua esecuzione possa recare un
pregiudizio considerevole al valore dell’eredità;
che il Pretore ha
respinto le istanze di differimento della vendita e ha ordinato la messa in
vendita ai pubblici incanti dell’immobile partendo da un prezzo minimo di
aggiudicazione di fr. 1’300’000.–, poiché a suo giudizio non era possibile
procrastinare oltre la vendita dell’immobile senza ulteriori perdite per gli
eredi;
che l’appellante si
oppone alla vendita ai pubblici incanti, sostenendo che tale modo di procedere
comporterebbe un’inaccettabile svalutazione dell’immobile, vista la recessione
economica in atto, così che il differimento della vendita si impone per attendere
la prevedibile ripresa economica che consentirebbe un maggior ricavo dall’asta
a beneficio di tutti;
che a detta
dell’appellante, inoltre, il valore di fr. 1’300’000.– indicato dal perito
__________ nel complemento di perizia del 2 febbraio 1996 sarebbe assai inferiore
al valore reale dell’immobile, stimato ad almeno fr. 2’000’000.–;
che nella fattispecie è
incontestata la necessità della vendita ai pubblici incanti, unica modalità di
vendita accessibile visto il disaccordo dei coeredi (art. 612 cpv. 3 CC);
che le parti avevano
deciso il 21 aprile 1995 di affidare la vendita dello stabile a una ditta di
mediazione, fissando il prezzo a circa fr. 1’900’000.–, con l’impegno di ridiscutere
le modalità di vendita nell’aprile successivo qualora non vi fossero state
concrete trattative di vendita entro la fine di marzo (brevetto n. __________,
pag. 24);
che alla successiva
riunione del 4 aprile 1996 (brevetto n. __________ pag. 25) i coeredi hanno
preso atto della mancanza di interessati all’acquisto e dell’aggiornamento del
valore peritale, sceso a fr. 1’300’000.– in conseguenza del crollo delle quotazioni
sul mercato immobiliare;
che come risulta dagli
atti l’immobile è stato offerto sul mercato sin dal 1991 a un prezzo di circa
fr. 1’900’000.–, ma non ha trovato interessati e un’offerta di fr. 1’700’000.–,
poi ridotta a fr. 1’300’000.–, è stata respinta dagli eredi (doc. 1, lettera
avv. __________ del 21 maggio 1991);
che il valore di
mercato dell’immobile cui si riferisce l’appellante (fr. 2’000’000.–) non trova
conforto nella perizia 2 febbraio 1996, dalla quale emerge che il deprezzamento
dell’immobile rispetto ai valori peritali esposti nel 1987 e 1990 è da ricondurre
alla crisi del mercato immobiliare intervenuta nel frattempo, oltre che alla
vetustà dei fabbricati, disabitati da anni;
che il 6 febbraio 1996
l’agenzia __________ __________ __________ ha riferito che il mercato per
oggetti come quello litigioso è fermo, tanto che immobili analoghi sono
invenduti da anni;
che la vendita a
trattative private, rivelatasi vana negli ultimi cinque anni, appare pertanto
destinata all’insuccesso, tanto più se il prezzo di vendita rimane quello
indicato dall’appellante, anche in considerazione delle profonde divergenze
esistenti fra i coeredi e che già hanno impedito la conclusione di
precedenti trattative;
che a detta
dell’appellante la ripresa economica consentirà di mettere in evidenza i pregi
dell’immobile e le sue particolarità architettoniche, consentendo un miglior ricavo
dalla vendita a favore di tutti i coeredi;
che la notoria crisi
del mercato immobiliare ticinese non sembra suscettibile di miglioramento
nell’immediato futuro, ma anzi lascia presagire il rischio concreto di un
ulteriore deprezzamento del bene litigioso;
che inoltre il
differimento stesso della vendita ai pubblici incanti rischia di portare
pregiudizio ai coeredi anche a motivo della vetustà dell’immobile, disabitato
da tempo e in situazione di degrado, tanto che il perito __________ prospetta
la necessità di interventi conservativi a breve termine (doc. 2, verbale 4 aprile
1996, brevetto n. __________pag. 25), ciò che comporterà nuovi costi a carico
dei coeredi;
che l’appellante non ha
quindi reso verosimile, come le incombeva (Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, 2a ed., 1966, n. 12 ad art. 604 CC), un considerevole
pregiudizio derivante dalla vendita immediata e neppure la possibilità di un
miglioramento della situazione economica in un prossimo futuro;
che in siffatte
circostanze il Pretore, facendo uso del suo potere di apprezzamento, ha negato
a giusta ragione il differimento della divisione (SJZ 37 pag. 286 n. 55; 38
pag. 384 n. 50) e ha fissato il prezzo minimo di aggiudicazione in
considerazione del valore venale prudentemente stimato dal perito nella
situazione attuale del mercato immobiliare;
che di conseguenza il
gravame appare d’acchito destituito di fondamento e può essere respinto con la
procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che la domanda di
effetto sospensivo diviene priva di oggetto con l’emanazione del giudizio
odierno;
che gli oneri
processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica riconoscere ripetibili alle controparti, cui l’appello nemmeno è
stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
–
__________ __________, __________
–
__________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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