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Numero d'incarto:
11.1996.152
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00152
Lugano
03 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 27 aprile 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 20 settembre
1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 agosto
1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1931) e __________ __________ (1934) si sono sposati a __________ il
__________ 1958. Dal loro matrimonio sono nati __________ (1958), __________
(1959) e __________ (1964), deceduto nel 1990. Il marito è __________
indipendente; la moglie, che non risulta avere formazione professionale,
durante il matrimonio si è occupata prevalentemente dell’economia domestica. Le
parti vivono separate dal settembre 1993.
B. Il 16 settembre 1993
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 25 ottobre 1993. Con decreto cautelare del 18 aprile 1994 il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato
in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi, obbligando il
marito a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 2’000.–
dal settembre al dicembre 1993, ridotto a fr. 1’900.– dal gennaio 1994. Con
sentenza del 10 aprile 1995 questa Camera, adita dalla moglie, ha aumentato il
contributo a fr. 2’277.50 mensili da settembre a dicembre 1993 e a fr. 2’320.–
dal gennaio 1994. L’appello adesivo presentato dal marito è stato respinto
(inc. n. ..__________).
C. Il 27 aprile 1994
__________ __________ ha promosso azione di divorzio, negando alla moglie
qualsiasi contributo alimentare e proponendo in liquidazione del regime dei
beni l’attribuzione in ragione di metà ciascuno del capitale di riscatto di una
polizza assicurativa. __________ __________ si è opposta alla petizione, postulando
nondimeno, in caso di accoglimento della domanda di divorzio, una pensione
alimentare mensile di fr. 2’340.– e il versamento di almeno fr. 80’000.– in liquidazione
del regime coniugale, oltre al riconoscimento della proprietà di alcuni mobili.
Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande e al dibattimento
finale del 28 marzo 1996 hanno riaffermato le loro domande di giudizio.
D. Statuendo il 26
agosto 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo mensile di fr. di fr. 1’526.– indicizzati
(vita natural durante), oltre fr. 33’438.75 in liquidazione del regime dei
beni, e ha accertato la comproprietà dei coniugi su alcuni oggetti. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per un terzo a
carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 3’000.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 20 settembre 1996 nel
quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la
riduzione a fr. 11’972.50 dell’importo in liquidazione del regime matrimoniale.
Il 28 ottobre 1996 __________ __________ ha rinunciato a formulare osservazioni,
chiedendo il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi sul
contributo alimentare per la moglie e la liquidazione del regime dei beni. Il
Pretore, accertato che l’istruttoria non aveva permesso di individuare particolari
colpe a carico delle parti né – segnatamente – l’asserito comportamento
violento della moglie e la sua trascuratezza nei confronti del marito e dei
figli, ha ritenuto la convenuta coniuge innocente e ha obbligato l’attore a
versarle una pensione alimentare di fr. 1’526.– mensili vita natural durante.
L’appellante contesta l’innocenza della moglie e sostiene che la testimonianza
della figlia __________ deve prevalere su quella del figlio __________, il
quale non sarebbe attendibile.
-
L’innocenza del
coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un
contributo alimentare, anche a norma dell’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha
mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell’art.
151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può
anche essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una
riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii)
– sotto il profilo dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere
assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314
in fondo con citazioni). Per essere causale il comportamento colpevole non deve
rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che,
insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della
controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con rinvii). In concreto occorre accertare pertanto se alla moglie vada
imputata una colpa causale.
-
Nel corso
dell’istruttoria sono stati sentiti i figli __________ e __________. __________
ha affermato che i conflitti nella coppia esistevano sin dalla sua infanzia,
che la madre l’ha spesso maltrattata fisicamente, soprattutto dopo i litigi tra
i genitori, che non l’ha mai aiutata nei compiti, che a 13 anni, a causa delle
sofferenze, ha tentato il suicidio e che a 14 anni ha lasciato la famiglia
(deposizione del 29 gennaio 1994 rilasciata nell’ambito della procedura
provvisionale). __________ ha dichiarato invece che la madre si è occupata dei
figli e che non li ha mai percossi, salvo in un caso quando essi erano piccoli
(deposizione del 29 maggio 1995). Altri elementi di prova che confortino l’una
o l’altra deposizione non emergono. Ora, sulla base di queste due sole
testimonianze, in evidente contraddizione tra di loro, non è possibile
affermare che alla moglie incombe una colpa causale nella disunione. Gli
asseriti maltrattamenti, del resto, risalgono agli anni sessanta o settanta,
tant’è che dopo la partenza di __________ dall’abitazione familiare (1972)
l’appellante non sostiene vi siano stati altri episodi del genere. Tali fatti
sembrano ricondursi inoltre – come accenna la figlia __________– a dissidi tra
le parti, sulle cui origini però non si sa nulla di preciso. Per di più nella
petizione l’attore ha allegato che dopo il 1993 i rapporti coniugali sono ancora
peggiorati e che la separazione è avvenuta consensualmente, per evitare
ulteriori litigi (petizione, pag. 3). Egli non ha specificato tuttavia i motivi
per cui ha deciso di lasciare l’abitazione coniugale parecchi anni dopo la
maggiore età dei figli. È probabile che la convenuta abbia incontrato difficoltà
nel ruolo di madre, ma dal fascicolo processuale non risulta che ciò si
ricolleghi a colpe o negligenze. Per quanto riguarda i problemi sociali
lamentati dai figli non è dato di sapere – una volta ancora – se tale stato di
cose fosse imputabile al comportamento della madre o (anche) ad altri fattori,
non bastando al riguardo che la convenuta non abbia mai aiutato la figlia
__________ a fare i compiti. Si aggiunga che la responsabilità educativa
incombe a entrambi i genitori e che la situazione in cui si sono trovati i
figli non può – per questo solo fatto – essere imputata alla madre, né per
altro risulta (e nemmeno è stato preteso) che il padre sia intervenuto per far
cessare eventuali maltrattamenti. L’esistenza di una turbativa dell’unione
coniugale è emersa dall’istruttoria, ma non è stato possibile determinarne le
cause nemmeno con approssimazione. In circostanze siffatte non si può dunque
ravvisare una colpa causale della moglie.
-
L’appellante tenta
invero di spiegare perché la deposizione di __________ sarebbe più attendibile
di quella – antitetica – rilasciata da __________. Se non che, egli si limita a
esporre la sua opinione soggettiva, concludendo che il figlio ha avuto
un’esistenza che non gli ha consentito di disporre di un opportuno senso di
percezione della realtà. Ma, in mancanza di altri elementi oggettivi, ciò è
insufficiente per ritenere causale l’eventuale colpa della convenuta. L’appello
su questo punto, è dunque destinato all’insuccesso.
-
Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’440.– mensili e quello della
moglie in fr. 2’080.–. Appurato un reddito del marito di fr. 4’166.– mensili
(fr. 50’000.– annui) e preso atto della rendita AVS percepita dalla moglie (fr.
970.– mensili), egli ha fissato in fr. 1’526.– mensili il contributo per la
convenuta. L’appellante si duole che il Pretore, nel determinare il suo
fabbisogno, non abbia ammesso una spesa di fr. 500.– per oneri di locazione
benché egli, pur beneficiando di un diritto di abitazione, versi alla figlia
tale somma in quanto il diritto in oggetto non sarebbe stato concesso
gratuitamente. La doglianza è destinata a cadere nel vuoto già per il fatto
che, come questa Camera aveva già avuto modo di indicare, tale versamento
costituisce un’elargizione volontaria (sentenza del 10 aprile 1995, consid. 3)
e l’appellante in questa sede neppure tenta di dimostrare quanto da lui
asserito. Del resto la figlia ha affermato che il padre le versa fr. 500.– per
aiutarla a pagare il mutuo della casa (deposizione 28 gennaio 1994), ciò che
rende la tesi dell’appellante finanche inattendibile.
-
Per quel che
riguarda il reddito, l’appellante assevera di guadagnare non più di fr. 3’200.–
mensili e sottolinea che la recessione economica, come pure la grave situazione
in cui versano i tassisti nel Cantone, sarebbero fatti notori. Ora, è indubbio
che nel Ticino la congiuntura economica ristagna, ma ciò non esonerava
l’appellante dal dimostrare una riduzione del proprio reddito. Giovi ricordare
che il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio,
è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio
(Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto alle parti allegare e provare i
fatti su cui fondano le loro pretese.
Nella fattispecie risulta
dalla notifica di tassazione 1991/92 che l’appellante ha un reddito aziendale
imponibile di fr. 60’000.– annui (doc. C inc. /). Il
Pretore, invero, ha già considerato una diminuzione poiché ha stimato tale reddito
in fr. 50’000.– annui, ossia fr. 4’166.– mensili (sentenza, pag. 6 in alto).
Certo, __________ __________ ha dichiarato che i tassisti attivi nella zona
dell’aeroporto di __________ guadagnano in media di fr. 4’500/5’000.– lordi
mensili, ma ciò non basta a dimostrare la tesi dell’appellante. Come questa
Camera ha già rilevato nella sentenza cautelare, l’attore avrebbe dovuto
produrre una documentazione contabile precisa e completa, come pure le
notifiche e le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni. Come noto all’attore,
non basta la dichiarazione di un collega per inficiare i dati ufficiali di una
tassazione passata in giudicato. Non vi è quindi motivo per scostarsi da un
reddito di fr. 5’000.– mensili. Le ragioni che hanno indotto l’ufficio
assistenza sociale a versare immediatamente i contributi alla moglie non sono decisivi
e la situazione debitoria dell’appellante non concerne la questione del reddito
conseguibile. Anche su questo punto la sentenza impugnata merita dunque
conferma.
-
Resta il fatto che
il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere
ridotto a vivere nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto
esecutivo (DTF 121 III 49 e segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; Hausheer/ Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante può essere
tenuto a versare all’ex moglie solo una rendita d’indigenza che non lo riduca
sotto tale minimo. Ciò posto, l’importo deve essere fissato in fr. 1’238.–
mensili, pari alla differenza tra il reddito mensile di fr. 4’166.– e il
fabbisogno determinante di fr. 2’928.– (2’240.– più il 20%). Entro questi
limiti l’appello deve essere accolto.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di avere considerato ai fini dello scioglimento del
regime coniugale l’importo di fr. 40’000.– ottenuto con la vendita di una
vettura di sua proprietà. Egli ribadisce che, vista la sua situazione
economica, tale somma è stata utilizzata – secondo la comune esperienza – per i
suoi bisogni e sottolinea che, ad ogni modo, una parte di tale introito è stata
impiegata per pagare le spese per il funerale del figlio __________, mentre fr.
5’000.– sono stati illecitamente sottratti dalla moglie stessa. Ancora una
volta però manca agli atti qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi
l’assunto dell’attore. Certo, la figlia __________ ha affermato che i costi del
funerale del fratello sono stati pagati dal padre e che il padre le ha riferito
l’illecito prelevamento di fr. 5’000.– da parte dalla convenuta, ma ciò non è
sufficiente per dimostrare quanto asserito. Intanto l’appellante non ha
prodotto neppure la fattura della ditta di onoranze funebri. Inoltre dalla
documentazione bancaria agli atti si evince che il 4 giugno 1992 è stato
prelevato da un conto presso la __________ __________ __________ __________ ad
__________ l’importo di fr. 40’000.– (doc. E) senza apparente connessione con
le giustificazioni addotte dall’appellante. Tenuto conto del fatto che il
figlio è deceduto nel 1990 e che l’episodio evocato dalla figlia risale al
1993, la destinazione dei fondi non è stata per nulla resa verosimile, non
bastando oltretutto invocare generici bisogni familiari. Su questo punto la sentenza
del Pretore merita ancora conferma.
-
Quanto al mobilio
della casa di __________, il Pretore ha accertato da un canto la mancanza di
prove sulla proprietà esclusiva dei beni inventariati dal perito, che ha dunque
considerato acquisti in base alla presunzione dell’art. 200 CC, e d’altro canto
ha riconosciuto in comproprietà dei coniugi quelli non inventariati, demandando
la loro liquidazione in separata sede. L’appellante sostiene che la proprietà
dei beni di cui il Pretore ha ritenuto la comproprietà è stata accertata sulla
base delle sole dichiarazioni della moglie, mentre il resto dei mobili gli è
pervenuto in eredità.
a) Per
quel che riguarda i beni non elencati nella perizia, la convenuta si è limitata
a consegnare al perito una lista di oggetti che, a suo parere, dovevano
trovarsi nell’abitazione. Tuttavia l’istruttoria ha permesso di accertare che
soltanto il quadro raffigurante un’ambulanza e la statua di due cavalli si trovavano,
in tempi successivi, sia nell’abitazione di __________ che a __________
(deposizioni __________ e __________ __________). Nel diritto ticinese lo
scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio
(per altri Cantoni: Spühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 44 e 47 ad art.
158 CC), ragione per cui la convenuta deve sopportare le conseguenze di quanto
non è riuscita a dimostrare. L’appello su questo punto deve pertanto essere
accolto e la comproprietà dei beni non rinvenuti nell’abitazione di __________
va riferita unicamente al quadro e alla statua con due cavalli.
b) Per
il resto, dal fascicolo processuale non emergono dati sulla provenienza dei
mobili inventariati dal perito. La figlia __________ ha invero affermato che in
origine l’abitazione di __________ era dei nonni paterni, ma essa ha indicato
successivamente che l’immobile è stato venduto a terzi, che lo stesso è stato
da lei acquistato e in seguito donato alla madre e infine che quest’ultima l’ha
nuovamente donato alla figlia, ammobiliato (deposizione 26 gennaio 1994, inc.
n. 354/93). Sulla scorta di questa testimonianza non si può certo condividere
la tesi dell’appellante. È possibile che alcuni mobili siano appartenuti ai
genitori del marito (deposizione __________ __________), tuttavia spettava
all’attore indicare quali fossero. Ne discende che l’appello su questo punto è
infondato.
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene
solo una lieve riduzione dell’obbligo contributivo e lo stralcio di parte dei
beni riconosciuti in comproprietà, ragione per cui si giustifica di porre a suo
carico tre quarti di tali oneri. Non si legittima invece di riconoscere ripetibili
alla controparte, lo scritto del 28 ottobre 1996 non valendo alla stregua di
osservazioni. Gli oneri di prima sede possono rimanere invariati, l’esito
dell’appello non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul
loro riparto.
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- __________ __________ verserà mensilmente a
__________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1’238.– mensili vita natural durante.
(Lemma invariato)
- (Invariato)
È accertata la proprietà esclusiva di __________
__________ sui beni mobili peritati in sede giudiziaria, a esclusione di:
– quadro di ambulanza,
– statua con cavallo di bronzo e cavaliere
dorato,
per i quali è accertata la comproprietà di
__________ e __________ __________ in ragione di metà ciascuno, da liquidare in
separata sede.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico della
controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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