AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.136
Data decisione, Autorità:
03.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00136
Lugano
3 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..___ (___. ) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (successioni) promossa con petizione del 9 giugno 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora
sul decreto di edizione emanato il 22 luglio 1996 in luogo e vece del Pretore
dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 settembre
1996 presentata da __________ __________ contro il decreto di edizione emesso
il 22 luglio 1996 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 settembre 1996 presentato dal
__________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ,
cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ (), è
deceduto a __________ (__________) il __________ 1992, lasciando eredi
legittimi la moglie __________ __________ con i figli __________ e __________
__________, tutti cittadini italiani domiciliati a __________. Questi hanno
acquisito per legge, in assenza di testamento, il diritto a un terzo ciascuno
dell’eredità. __________ __________ è deceduta a __________ il giorno dopo la
morte del marito. In virtù di un suo testamento pubblico del 5 aprile 1988 i
figli __________ e __________ risultano eredi istituiti in parti uguali,
divenendo eredi legittimi in ragione di metà ciascuno sia della successione
paterna sia di quella materna.
B. Il 14 marzo 1994
__________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud perché fosse ordinato in via cautelare il blocco di ogni conto (nominativo,
cifrato o societario) presso il __________ di __________ facente capo alla
sorella __________ oppure al defunto padre , come titolari o beneficiari
economici, con particolare riferimento al conto n. .
“ ”. Su quest’ultima relazione bancaria, intestata ad __________ __________,
era stato fatto confluire il 15 giugno 1990 il saldo di un conto n.
. __________, del padre __________, conto che era stato
oggetto di ripetuti prelevamenti da parte della sorella.
C. In accoglimento
dell’istanza il Pretore ha ordinato il 16 marzo 1994 – senza contraddittorio –
il blocco in questione, con la comminatoria dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza.
Nel contempo ha fissato a __________ __________ un termine di 15 giorni per
prestare fr. 80 000.– a titolo di garanzia e un termine di 60 giorni per promuovere
l’azione ordinaria, in entrambi i casi con l’avvertimento che la mancata osservanza
del termine avrebbe comportato la decadenza del provvedimento cautelare. Con
decreto del 14 aprile 1994 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece
del Pretore, ha limitato l’ammontare del blocco a
fr. 525 000.– e per tutto
il resto ha confermato l’assetto supercautelare, compresa la proroga di 30
giorni concessa il 24 marzo 1994 per la prestazione della garanzia. Il Pretore
ha poi protratto tale termine di 10 giorni inaudita parte, il 21 aprile 1994,
su richiesta di __________ . Il 4 settembre 1995 questa Camera ha parzialmente
accolto un appello del 26 aprile 1996 presentato da __________ , limitando
il blocco, per quanto riguarda gli averi facenti capo ad __________ ,
al conto n. . “ ” fino a concorrenza di fr.
75’000.– e riducendo la cauzione imposta a __________ __________ a fr. 10’000.–
da versare entro il 21 aprile 1994 (..__________).
D. Nel frattempo, il 9
giugno 1994, __________ __________ ha presentato l’azione di merito per
ottenere che __________ __________ fosse condannata al pagamento di fr.
337’000.– con interessi al 10% su vari importi, come pure di fr. 14’980.– con interessi
al 10% dal 14 marzo 1994, e che fosse ordinato al __________ __________ di
__________ di versargli fr. 525’000.– a debito dei conti esistenti sotto ogni
forma nominativa, cifrata o societaria di pertinenza di __________ __________,
rispettivamente di __________ , in particolare a debito del conto
. “ ”. Nella sua risposta dell’8 settembre 1994
__________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi allegati
preliminari ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
E. All’udienza
preliminare del 7 febbraio 1995 __________ __________ ha postulato, tra
l’altro, l’edizione dalla controparte e dal __________ __________ di __________
dell’intera documentazione in originale relativa ai conti
. “__________ ” e . “__________ ”,
così come a ogni altro conto presso il medesimo istituto intestato a __________
__________ o ad __________ __________ (nominativo o cifrato), o sul quale
quest’ultima avesse procura, o a società di cui __________ __________ o
__________ __________ siano stati beneficiari economici singolarmente, congiuntamente
o disgiuntamente. __________ __________ si è opposta alla domanda di edizione
limitatamente al conto “__________ ” e ad altri conti a lei intestati.
F. Il 4 aprile 1996
ha presentato una domanda di edizione nei confronti del __________
__________ di , chiedendo la produzione in originale dell’intera
documentazione relativa al conto . “ ”, di
quella relativa al conto . “ ”, a ogni altro
conto intestato o già intestato direttamente (nominativo o cifrato) a
__________ __________, o indirettamente attraverso società delle quali egli
fosse beneficiario economico e a ogni altro conto intestato direttamente
(nominativo o cifrato) ad __________ , o indirettamente attraverso
società di cui essa fosse beneficiaria economica. Nelle sue osservazioni del 16
aprile 1996 il __________ __________ chiede di limitare la produzione della
documentazione relativa a relazioni esistenti o estinte di cui __________
__________ o __________ __________ sono o erano personalmente titolari.
__________ __________ ha concluso il 22 aprile 1996 per la sola produzione
della documentazione del conto . “ ”.
G. Statuendo il 22
luglio 1996 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ordinato al
__________ __________ di produrre entro 30 giorni l’intera documentazione
originale relativa al conto .“__________ ”, l’intera documentazione
relativa a ogni altro conto intestato o già intestato direttamente (nominativo
o cifrato) a __________ , o indirettamente attraverso società di cui
questi fosse beneficiario economico, i documenti di apertura (cartoncino firme
ecc.), come pure la documentazione relativa ai depositi in contanti sul conto
. “ ” e su ogni altro conto intestato direttamente
(nominativo o cifrato) ad __________ __________, o indirettamente attraverso
società di cui essa fosse beneficiaria economica. Le spese, con una tassa di
giustizia di
fr. 400.– sono state poste
per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico di
__________ __________. Non sono state assegnate ripetibili.
H. Contro il decreto
predetto __________ __________ è insorta con un appello del 2 settembre 1996 in
cui chiede di limitare la domanda di edizione alla documentazione del conto
.“__________ ” o di altri conti intestati a __________
__________; in via subordinata, oltre ai precedenti, solo quella dei conti
intestati personalmente ed esclusivamente a lei.
Il __________ __________
di __________ ha appellato anch’esso l’8 settembre 1996, chiedendo che la
produzione della documentazione relativa al conto .
“__________ ” avvenga limitatamente alla copia, e solo per i conti intestati o
già intestati a __________ __________ e ad __________ __________ personalmente.
Nelle sue osservazioni del
9 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere sia l’appello di
__________ __________ sia quello del __________ __________.
Il 10 settembre 1996 il
Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
concesso agli appelli effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
- L’appellante, pur
non contestando l’ordine impartito al __________ __________ di mettere a
disposizione la documentazione del conto n. . “__________ ”
e quella relativa ad altri conti intestati o già intestati al padre, critica
l’estensione dell’ordine ai conti di cui lo stesso era beneficiario economico.
A detta dell’appellante il diritto civile non contempla la figura del
“beneficiario economico” e siccome una società è un terzo non sarebbe possibile
chiedere informazioni sui conti intestati a estranei.
È vero che il convetto di
“avente diritto economico”, come pure quello di “beneficiario economico” usato
dal primo giudice può apparire impreciso per il fatto di non trovare riscontro
in alcuna nozione di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Esso è contenuto
però nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1°
luglio 1992, la quale riprende un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza del 1977 e ripreso nel 1990 dall’art. 305ter
cpv. 1 CP (“avente economicamente diritto”). La sua accezione, del resto,
è chiara. Con esso si intende chi – al di là dei semplici poteri di
disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori
patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una
banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone
(rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così
via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi
del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo
capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/
Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud, Le secret bancaire suisse,
3a edizione, pag. 270 seg. e pag. 291). Questa Camera ha già per
altro avuto modo di accogliere una richiesta intesa al blocco di averi dei
quali l’istituto bancario doveva sapere (grazie al formulario A in uso presso
le banche) che un defunto era l’avente diritto economico (I CCA, sentenza del
18 agosto 1996 in re B.).
- Per l’art. 206 CPC
ogni parte (compreso il terzo, qualora soccorrano gli estremi dell’art. 211
cpv. 1 CPC) è in diritto di chiedere dall’altra parte la produzione di documenti
che sono in suo possesso se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il
detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (n. 1), oppure se si tratti
di documenti redatti per un interesse comune alle parti, o attestanti i loro
reciproci diritti od obblighi; le corrispondenze relative a un affare comune o
fra le parti e un intermediario sono pure ritenuti comuni (n. 2).
In concreto è fuori discussione
che __________ e __________ __________ sono gli unici eredi del padre
__________ in parti uguali. Alla morte del genitore essi hanno acquisito
pertanto i diritti derivanti dal mandato che legava la banca al loro dante causa
(art. 560 cpv. 2 CC; Rep. 1993 pag. 209; Cocchi,
L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in: Les nouveaux défis au
secret bancaire suisse, pag. 43). Ora, ogni erede ha il più ampio diritto di
informazione sulla situazione degli averi del defunto (DTF 89 II 93 consid. 6)
e ha facoltà di ottenere, salvo contrario ordine alla banca da parte del
defunto, tutte le informazioni che quest’ulti-mo avrebbe potuto pretendere (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud,
op. cit., pag. 317 con riferimenti dottrinali e 323). In concreto l’attore può
esigere dal __________ __________, quindi, le informazioni che suo padre
avrebbe potuto ottenere, e ciò a maggior ragione se l’edizione dei documenti in
possesso dalla banca è intesa a raggiungere una giusta ed equa ripartizione
dell’eredità (Rep. 1993 pag. 210). Nelle circostanze descritte, tenuto conto
anche del fatto che nell’asse ereditario rientra l’universalità dei beni del
defunto e non solo i beni a lui intestati (Farid/Fisching/Lichtenberger,
Internationales Erbrecht, 4a edizione, vol. III, Italia, pag. 17
nota 29), non sussistono valide ragioni per negare all’attore il diritto di
ottenere tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia dei suoi diritti
(v. anche Aubert/Haissly/Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in: SJZ 92/1996
pag. 137). Su questo punto l’appello è pertanto destinato all’insuc-cesso.
-
L’appellante
contesta l’obbligo di produrre la documentazione del conto n.
. “__________ ”, asserendo di poter dimostrare che le somme
prelevate dal conto del padre sono state consegnate al padre stesso, come pure
quelle confluite sul conto “__________ ”, che per altro è intestato anche a
terzi. Essa ritiene inoltre che l’edizione non sia giustificata poiché il
fratello, che già avrebbe ricevuto la documentazione, tenderebbe ad
approfittare delle circostanze per ottenere ciò a cui non ha diritto, e
sottolinea di non essere mai stata sollecitata a recarsi al __________
__________ per fornire la documentazione relativa alla chiusura del conto n.
.“__________ ”; anzi, dopo la morte del padre il fratello
avrebbe sottratto tutta la documentazione conservata nelle case paterne di
__________ e di __________.
-
Questa Camera ha già
accertato che dal conto n. .“__________
____________________ ”, intestato al padre delle parti, sono stati trapassati
senza giustificazione apparente al conto n. . “__________
”, intestato all’appellante, il saldo finale del conto (fr. 42’014.– il 15
giugno 1990: doc. C) e titoli per un valore nominale di US$ 60’000 (il 13
giugno 1989: doc. G20), mentre l’appellante ha dichiarato di avere ritirato dal
conto n. . “__________ ”, tra l’8 settembre 1988 e il 12
marzo 1990, una somma di complessivi fr. 24’141.25. Ulteriori prelevamenti dal
conto n. .“__________ -__________ ” (doc. G1–G19 e G21–G22)
non sono invece stati imputati con sufficiente verosimiglianza all’appellante,
né risultava sufficientemente verosimile che il relativo ammontare fosse finito
su altre relazioni bancarie di costei (I CCA, sentenza del 4 settembre 1995 tra
le parti, consid. 5b). Fino a concorrenza di fr. 75’000.– era stato pertanto
ordinato il blocco degli averi facenti capo alla convenuta sul conto n.
. “__________ ”.
-
Non può essere
seriamente contestato che gli eredi abbiano reciproco obbligo di rendiconto,
data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno del compendio ereditario
(art. 723 del Codice civile italiano, analogo all’art. 610 cpv. 2 CC). In concreto,
accertato che dal conto del defunto sono stati prelevati averi depositati poi
sul conto n. .“__________ ” di cui la convenuta è titolare,
non fa dubbio che quest’ultima è tenuta a informare il fratello sulla
destinazione dei proventi. L’appellante inoltre si era impegnata a recarsi con
il fratello presso il __________ __________ per chiarire la sorte di eventuali
depositi ivi esistenti o estinti, in modo da determinare se tali beni dovessero
essere collazionati (doc. H punto 3). Tale impegno non può ritenersi decaduto
per il solo fatto che l’attore non ha sollecitato la sorella a rispettarlo. Del
resto, si negasse all’appellato una simile possibilità nell’ azione di merito,
egli non avrebbe alcun altro modo di tutelare le proprie pretese, poiché in
caso di blocco cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere
tenuta – di principio – a fornire informazioni sui beni immobilizzati (Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud,
op. cit., pag. 203 nota 249; Pfister-Liechti,
Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit bancaire
et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15). Poco importa che l’appellante
possa dimostrare di aver consegnato al padre le somme da lei prelevate. Tale questione
riguarda infatti il merito della lite, non l’edizione dei documenti. Ciò vale
anche per quanto riguarda le altre argomentazioni fatte valere nell’appello.
-
Diversa è la
situazione per quanto concerne i conti di cui l’ap-pellante è titolare personalmente
o avente diritto economico (su quest’ultima nozione v. sopra, consid. 1). Dagli
atti non emerge alcun elemento dal quale risulti che dal conto n.
. “__________ ” siano stati girati fondi su conti
dell’interessata che non siano il noto n. .“__________ ”.
La domanda di edizione denota, ciò premesso, scopo esplorativo e appare inammissibile
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, n. 3 ad art. 206). L’attore potrà ancora chiedere l’edizione di
simili documenti, del resto, qualora l’esame degli atti relativi al conto n.
. “__________ ” dovesse precisare trasferimenti di fondi in
direzione di altri conti. Al proposito l’appello deve pertanto essere accolto
limitatamente ai conti di cui l’appellante è titolare personalmente o avente
diritto economico.
II. Sull’appello del
-
La legittimazione a
proporre appello del terzo cui è ordinata l’edizione di documenti è indiscussa
(Rep. 1991 pag. 478). L’appello, tempestivo, può dunque essere vagliato nel
merito.
-
L’appellante
contesta di dover produrre la documentazione bancaria di cui __________ o
__________ __________ erano o sono beneficiari economici. Fa valere che
quest’ultima nozione sarebbe poco chiara, che in base al principio della
specialità sarebbe escluso l’impiego di dati raccolti da una banca sugli aventi
diritto economico fuori dell’ambito penale e che la conferma di una decisione
come quella impugnata avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta la piazza
finanziaria svizzera. Oltre che esagerata, la doglianza è già stata vagliata (consid.
1). Non merita pertanto ulteriore disamina.
-
L’appellante si
duole di dover presentare la documentazione originale in suo possesso,
sostenendo che per prassi bancaria la produzione avverrebbe unicamente in copia
conforme. Ora, è vero che a norma dell’art. 201 CPC la produzione di documenti
può avvenire anche mediante estrazione di copie conformi all’originale. In
concreto tuttavia ciò non appare sufficiente. Basti ricordare che, l’edizione
della documentazione relativa al conto n. .“__________ ” è
stata chiesta non solo per verificare gli averi in conto, ma anche ai fini di
una perizia calligrafica sugli ordini di prelievo e di bonifico intervenuti
dalla costituzione del conto (verbale di udienza preliminare, del 7 febbraio
1995; istanza di edizione, pag. 2). In circostanze siffatte la produzione dei
documenti originali ordinata dal primo giudice è indispensabile, a prescindere
dalla circostanza che nelle sue osservazioni del 16 aprile 1996 la banca non
aveva sollevato tale argomento. Oltre a ciò, e a ogni buon conto, la documentazione
originale sarà restituita alla banca non appena terminata la causa (art. 205
CPC). Per quanto riguarda le spese inerenti alla ricerca e alla produzione
degli atti, esse saranno sottoposte al giudice, che provvederà a verificarle e
le addebiterà alle parti in ragione della soccombenza nel merito. Ciò posto,
l’appello, infondato, deve essere respinto.
III. Sulle spese
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta ottiene
causa vinta per quanto riguarda gli altri conti a lei personalmente intestati e
dei quali essa ha diritto economico, mentre soccombe sui conti di cui il padre
aveva diritto economico e sul conto “__________ ”. Tenuto conto di ciò, si
giustifica di suddividere a metà gli oneri del suo appello e di compensare le
ripetibili. Il __________ __________, interamente soccombente, sopporta gli
oneri del proprio appello e verserà un’adeguata indennità per ripetibili
all’attore. L’esito dell’appello impone un riparto degli oneri di prima sede
nelle medesime proporzioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L’istanza di edizione nei confronti del __________
__________, __________, è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato al
__________ __________, __________, di produrre entro 30 giorni dalla notifica
di questo decreto i seguenti documenti:
– l’intera documentazione originale del
conto n__________.__________ “__________ ”;
– l’intera documentazione di ogni altro
conto intestato o già intestato direttamente (nominativo o cifrato) al defunto
__________ __________ o indirettamente attraverso società di cui egli fosse
avente diritto economico;
– i documenti di apertura (cartoncino
firme ecc.) e la documentazione relativa ai depositi in contanti sul conto n.
. “__________ ”.
- La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da
anticipare dall’istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. L’appello del __________
__________ è respinto.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr.
1’500.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
succursale di __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster