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11.1996.135 ΓÇó Costs after remand in easement cancellation case
11.1996.135Other CourtSep 11, 1996Modified
The Ticino Court of Appeal, acting after a Federal Court remand, ruled only on costs in an easement-cancellation dispute. It held that the appellants, who were entirely unsuccessful, must bear the appellate costs and pay CHF 900 in party compensation to the respondent side. It also confirmed the first-instance cost allocation. The merits of the dispute were not reconsidered; the decision concerns only procedural costs after the remittal.
Art. 148 cpv. 1 CPC; allocation of costs after remand. Where the appellants are wholly unsuccessful, they bear the appellate costs and owe reasonable party compensation to the opposing party. If the final procedural outcome leaves the lower-court allocation of first-instance costs unaffected, that allocation is confirmed. The court may, after a Federal Court remand limited to costs, decide solely on the cost consequences flowing from the ultimate success or failure of the parties (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.135
Data decisione, Autorità: 11.09.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00135 Rinvio T.F.
Lugano 11 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ___ (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 31 gennaio 1989 da
__________, __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________, di __________,
__________., proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________ e __________,
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__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________
(tutti rappresentati dall’amministratore della proprietà per piani particella n. __________ __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 28 settembre 1995 la I Camera civile ha parzialmente accolto un appello presentato il 30 dicembre 1992 dai convenuti contro la sentenza emanata il 2 dicembre 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, e ha modificato il giudizio pretorile nel senso di accogliere parzialmente la petizione;
che in esito a tale giudizio è stata modificata anche la ripartizione dagli oneri processuali di prima sede;
che con sentenza del 14 giugno 1994 la II Corte civile del Tribunale federale, statuendo sul ricorso per riforma presentato il 3 novembre 1995 da __________ __________, ha annullato la sentenza del 28 settembre 1995, l’ha riformata nel senso di respingere l’appello e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;
che non spetta a questa Camera chiarire la manifesta contraddittorietà tra il dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale federale e quello figurante nella comunicazione del 18 giugno 1996 dello stesso tribunale;
che per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, l’accoglimento della petizione comporta la conferma della decisione pretorile del 2 dicembre 1992;
che in questa sede i convenuti, integralmente soccombenti, devono sopportare tutti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere alla controparte, che aveva proposto la conferma della sentenza impugnata, un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
sono posti a carico degli appellanti che rifonderanno alla con- troparte l’importo di fr. 900.- per ripetibili.
Gli oneri processuali di prima sede sono confermati.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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