AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.133
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00133
Lugano
16 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa __________. __________. __________ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 6 agosto 1996 da
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 26 agosto 1996 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 19
agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è una
società attiva nel commercio di capi d’abbigliamento;
__________ __________ è una ditta specializzata in pratiche doganali nell’ambito di trasporti internazionali di
merci, legata alla società consorella __________ _. di __________. Il 25 marzo
1996 __________ __________ __________, società __________ attiva nel commercio
marittimo e della quale il rappresentante
__________ __________ è in possesso di una licenza __________ per la
vendita di articoli nel settore dell’abbigliamento, ha incaricato __________ di
emettere una dichiarazione doganale di transito comunitario (T1) allo scopo di
trasportare a Madrid un carico di 440 colli contenenti complessivamente 132'840
magliette. __________ ha emesso il documento sul quale figurava __________ _.
quale garante.
Lo stesso 25 marzo 1996
__________ __________ __________ ha venduto la citata merce a __________
__________, la quale ha chiesto al destinatario __________, il 21 giugno
successivo, il ritorno della merce in Ticino e ha incaricato __________ di
eseguire il trasporto. Il 21 lu-glio 1996 __________. ha rifiutato l’ordine di
__________ __________ di consegnare la merce, non essendo state pagate le spese
relative a due precedenti spedizioni per le quali __________ aveva provveduto a
far emettere due dichiarazioni doganali di transito comunitario (T1 n. __________
dell’11 aprile 1996 e T1 n. __________ del 18 aprile 1996). Il giorno
successivo __________. ha comunicato a __________ che la merce sarebbe stata
depositata presso il punto franco di __________, nei depositi di , e
che sarebbe stata liberata dietro pagamento delle spese di trasporto, di una
multa inflitta dall’autorità spagnola e previo appuramento delle due dichiarazioni
T1 relative alle due spedizioni precedenti, ossia dell’accertamento che i
carichi erano regolarmente giunti a destinazione. Nel frattempo, __________ ha
rivenduto il carico di magliette in oggetto alla società slovena __________ __________ / (doc. P e
Q).
B. Il 6 agosto 1996
__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud che fosse
ordinato in via supercautelare a __________ di mettere a sua disposizione
l’intero carico di 440 colli, dietro pagamento delle sole spese relative a
detto carico; nel merito essa ha rivendicato l’accertamento della proprietà,
con facoltà di disporre liberamente, della merce in questione. Con decreto
emanato il 7 agosto 1996 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il
segretario assessore della Pretura ha respinto l’istanza.
Alla discussione del 13
agosto 1996 l’istante ha riaffermato le proprie domande, alle quali si è
opposta la convenuta. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Al
termine della discussione il Pretore, richiamata l’applicabilità delle norme
procedurali sulla camera di consiglio, ha ritenuto che la causa dovesse essere
trattata come azione possessoria. Ha quindi proceduto seduta stante al
dibattimento finale, nel corso del quale le parti si sono riconfermate nelle
loro conclusioni.
C. Statuendo il 19
agosto 1996, il Pretore ha ordinato a __________ di mettere immediatamente a
disposizione di __________ l’intero carico di 440 colli indicati come camion PC
/ PC, doc. T1 doganale __________, dietro pagamento delle
spese di trasporto e degli oneri relativi a detto carico. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all’istante fr. 4’000.– a titolo di ripetibili.
D. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 26 agosto 1996, __________ postula –
previo conferimento dell’ef-fetto sospensivo al ricorso – l’annullamento della
decisione impugnata con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per
l’istruttoria; in via subordinata essa chiede che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di respingere l’istanza. Con decreto del 29 agosto 1996 il vicepresidente
di questa Camera ha accordato all’appello effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del
23 settembre 1996 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuto che
la contestazione verte sul possesso della merce depositata presso la convenuta,
ha ordinato a quest’ulti-ma di mettere a disposizione dell’istante l’intero
carico poiché essa non sarebbe legittimata a trattenere la merce in assenza di
un credito esigibile nei confronti dell’istante.
L’appellante postula
innanzitutto l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto al Pretore
per la continuazione della procedura ordinaria, poiché il Pretore non avrebbe
dovuto mutare l’azione ordinaria (tendente all’accertamento della proprietà
della merce) in un’azione possessoria soggetta alla procedura sommaria,
limitandole così i mezzi di difesa.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che il Pretore, alla fine dell’ udienza del 13 agosto 1996,
ha richiamato alle parti le norme sulla procedura di camera di consiglio, precisando
di considerare la lite alla stregua di un’azione possessoria. A prescindere
dalla circostanza che la convenuta nulla ha eccepito al riguardo e ha proceduto
alla discussione finale, la questione di sapere se il primo giudice abbia
ecceduto i suoi poteri può rimanere indecisa, dato che l’appello dev’essere
accolto – come si vedrà in appresso – già trattando la vertenza come un’azione
possessoria. Per tale motivo non si giustifica neppure l’assunzione delle prove
offerte dall’appellante e rifiutate dal Pretore.
-
Secondo l’art. 927
CC chi ha tolto ad altri una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a
restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente (cpv.
1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica
immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritorglierla
all’attore (cpv. 2). L’illecita violenza non deve necessariamente consistere in
un atto di forza: basta che si traduca in un atto a pregiudizio e contro la
volontà del possessore (Stark, Berner
Kommentar, n. 22 all’introduzione degli art. 926-929 CC con richiami). La prova
del diritto prevalente deve poter essere recata senza causare ritardi nella
procedura; il titolo sul quale si basa il convenuto deve essere liquido, né il
convenuto può invocare la presunzione derivante dal possesso attuale (Steinauer, Les droits réels, tomo I, n.
347, pag. 94).
-
L’appellante vanta
un diritto di ritenzione sulla merce a seguito di un credito nei confronti dell’appellata
per il mancato appuramento di due documenti doganali (T1 n. __________ e T1 n.
__________) emessi su incarico della stessa appellata relativamente a
spedizioni successive. L’appellata contesta la pretesa, facendo valere che
partner contrattuale dell’appellante in tali occasioni era la __________. Ora,
a un esame meramente sommario come quello che presiede l’esame di un’azione
possessoria e delle sue eccezioni, il diritto di ritenzione vantato
dall’appellante appare legittimo. Per l’art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili e le
cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore
possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il
credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito
e la cosa. In base a questa disposizione gli oggetti sui quali viene esercitato
il diritto di ritenzione devono trovarsi in possesso del creditore con la
volontà del debitore. Ciò presuppone un valido trasferimento del possesso per
l’esecuzione del negozio giuridico principale, sulla base del quale si fonda
indirettamente il possesso degli oggetti ritenuti (Zobl, Berner Kommentar, Berna 1996, n. 161 ad art. 895 CC).
Il diritto di ritenzione
presuppone in secondo luogo l’esistenza di un credito valido ed esigibile (Zobl, op. cit., n. 166 ad art. 895 CC; Steinauer, Les droits réels, tomo III,
2a edizione, n. 3138a, pag. 357; DTF 105 II 192 e segg.), come pure
una connessione tra il credito e l’oggetto della ritenzione. Fra commercianti
tale connessione esiste già per il fatto che tanto il possesso della cosa
quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari (art. 895 cpv. 2 CC).
Per ammettere un diritto di ritenzione fra commercianti basta, in altri
termini, che il credito e il possesso della merce ritenuta dipendano dalla loro
relazione d’affari (Zobl, op.
cit., n. 231 ad art. 895 CC; DTF 115 IV 213). Poco importa che il possesso
dell’oggetto ritenuto derivi dallo stesso negozio giuridico o da negozi
giuridici diversi: decisivo è che il credito e il possesso si basino su fatti –
anche precedenti – che rientrino nelle relazioni d’affari tra le parti (Zobl, op. cit., n. 236 ad art. 895 CC).
- Dal fascicolo
processuale risulta che l’11 aprile 1996 __________ __________ ha venduto all’appellata
merce per complessivi US$ 22’743 (doc. 6), merce che è stata ceduta il giorno
medesimo dall’appellata a una ditta di Madrid (doc. 7). Sempre lo stesso giorno
l’appellante ha emesso per conto dell’appellata una dichiarazione doganale di
transito comunitario (T1 n. __________0) attestante l’invio di 345 colli dal
Ticino a Madrid (doc. 8). Il 18 aprile 1996 __________ ha chiesto
all’appellante l’emissione di un documento doganale di transito comunitario
relativo al trasporto di 407 colli (doc. 10). Quello stesso giorno l’appellata
ha venduto a una ditta spagnola merce per complessivi Ptas 8’432’484 (doc. 11).
L’appellante ha emesso il 18 aprile 1996 il documento T1 relativo al trasporto
di 407 colli dal Ticino alla Spagna (T1 n. __________), facendo riferimento
alla fattura della medesima data emessa dall’appellata alla ditta spagnola
(doc. 12). Infine, il 20 maggio 1996 __________ ha inviato all’ istante una
fattura relativa al trasporto dell’11 aprile 1996, nella quale era indicata la
__________ quale mittente e l’appellata quale destinataria (doc. 9), e una
fattura relativa al trasporto del 18 aprile 1996, con le medesime indicazioni
(doc. 13). Le fatture non sono state contestate.
Ora, le medesime
operazioni risultano essere state eseguite anche per il trasporto dei 440 colli
oggetto del diritto di ritenzione e per la quale la __________ ha chiesto il 25
marzo 1996 l’emissione della documentazione doganale di transito comunitario
(T1 __________: doc. 3, 4, 5, B e C; v. consid. A). In siffatte evenienze si
può concludere, a livello di mera verosimiglianza, che l’appellata è debitrice
verso l’appellante anche delle spese sostenute in relazione ai due trasporti
successivi. Intanto non è contestato che l’appellata abbia fatto fronte al
pagamento delle spese occasionate dal primo trasporto (doc. G); inoltre la
fattura della __________ del 16 maggio 1996 (doc. E) indica, come quelle
successive del 20 maggio 1996 (doc. 9 e 13), l’appellata quale destinataria.
Infine la __________ ha indicato, quando ha chiesto l’emissione del primo
documento T1, che la merce veniva commercializzata per conto dell’appellata,
alla quale doveva essere inviata la fattura (doc. B, ultimo fogli e 2). Tanto
basta, a un esame puramente sommario, per ritenere che i tre trasporti, seppure
ordinati da __________, riguardavano merce appartenente all’appellata, ragione
per cui quest’ultima risulta essere debitrice nei confronti dell’appellante
anche per le operazioni contestate.
- La validità del
diritto di ritenzione dipende dall’esigibilità del credito vantato. Il Pretore
ha negato l’esistenza di un credito esigibile poiché, quand’anche l’appellante
dovesse pagare dazi o penalità doganali, queste non costituirebbero ancora un
credito nei confronti dell’istante. Se non che, il credito vantato non deve necessariamente
essere liquido: il creditore può esercitare il diritto di ritenzione anche se
il suo credito è contestato o se l’importo non può essere ancora stabilito con
esattezza (Zobl, op. cit., n. 170
ad art. 895 CC; Steinauer, op.
cit., n. 3138a, pag. 357; Oftinger/Bär,
Zürcher Kommentar, n. 75 ad art. 895 CC; ZBJV 1933 pag. 279 e segg.). Esistenza
e ammontare del credito dovranno eventualmente essere chiariti nell’ambito del
processo di merito (Zobl, op.
cit., n. 170 ad art. 895 CC).
Nella fattispecie, a un
esame sommario, il credito appare esigibile. Anzitutto parte dello stesso è
noto: esso riguarda le spese sostenute per il rientro dei 440 colli dalla
Spagna che sono con-testate solo parzialmente dall’appellata (osservazioni,
pag. 10). Inoltre vanno aggiunte le spese che saranno accollate all’appel-lante
per il mancato appuramento del documento T1 n. __________ relativo al trasporto
dell’11 aprile 1996 (doc. 19) e del documento T1 n. __________ per il
trasporto del 18 aprile 1996 (doc. 18) che – come si è visto – concernono merce
appartenente all’appellata. Tale credito risulta dal fatto che la __________. è
garante nei confronti delle autorità doganali per la corretta esecuzione del
trasporto. Tenuto conto del fatto che la debitrice risulta essere una società
svizzera e che il garante si dovrà rivolgere alla corrispondente svizzera,
quest’ultima dovrà chiedere la rifusione delle spese all’appellata,
proprietaria della merce oggetto delle dichiarazioni doganali. Ciò posto, a un
esame di mera verosimiglianza il diritto di ritenzione vantato dall’appellante
risulta legittimo. Si aggiunga che il proprietario di un bene mobile sul quale
è esercitato un diritto di ritenzione a garanzia di un credito contestato può
chiederne la restituzione, dietro deposito giudiziario di una somma sufficiente
a garantire il credito, comunque non eccedente il valore del bene ritenuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, n. 1 ad art. 458; Oftinger/
Bär, op. cit., n. 14 ad art. 898 CC). Ne discende che l’appello deve essere
accolto e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
-
Visto l’esito
dell’appello, appare superfluo esaminare le altre censure sollevate nel gravame.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellata,
che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Tenuto
conto della soccombenza dell’istante, analoga modifica deve subire il pronunciato
sulle spese e le ripetibili di prima sede.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________, che rifonderà a
__________ fr. 4’000.–a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’000.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ fr. 1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ _, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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