AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.109
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00109
Lugano
28 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________ (privazione dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli
interni, promossa con istanza del ______ 1994 da
__________, __________,
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto il
ricorso 2 luglio 1996 di __________ contro la decisione 30 maggio 1996 della
Divisione degli interni;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il
23 luglio 1996 dal ricorrente;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il
12 agosto 1996 da __________;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1992) è
nata dalla relazione fra __________ __________, cittadina della Repubblica
Dominicana, e __________. Con decisione del 16 maggio 1995 la Delegazione
tutoria del Comune di __________ ha istituito in favore della minore una
curatela ai sensi dell’art. 308 CC, avente lo scopo di disciplinare il diritto
di visita del padre e di vegliare sull’evoluzione della bambina. Il 14
settembre 1994 la medesima Delegazione tutoria disponeva il collocamento di
__________ presso la __________ di __________.
B. Nel frattempo,
__________ ha chiesto con istanza del 9 agosto 1994 di privare __________
dell’autorità parentale sulla figlia __________, adducendo che la madre, dedita
alla prostituzione, sarebbe inidonea a curare ed educare la bambina.
Esperita l’istruttoria,
durante la quale sono stati sentiti i genitori di __________ ed è stato
presentato un dettagliato rapporto del Servizio medico psicologico di Bellinzona,
con decisione del 30 maggio 1996 la Divisione degli interni del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l’istanza, ma ha nondimeno privato la madre della custodia
parentale, ha collocato __________ presso l’istituto __________, ha regolamentato
il diritto di visita dei genitori e ha confermato la curatela ai sensi
dell’art. 308 CC. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2’000.–
sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte
l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
C. __________ è insorto
il 2 luglio 1996 con un ricorso nel quale chiede di annullare la citata
decisione e di pronunciare le misure da lui chieste nelle osservazioni finali
del 22 aprile 1996 presentate alla Divisione degli interni. Il 23 luglio
successivo il ricorrente ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Con osservazioni del
12 agosto 1996 __________ propone di respingere il gravame e chiede di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle osservazioni del 13
agosto 1996 la Divisione degli interni postula la conferma della decisione.
__________, curatrice della minore, e la Delegazione tutoria di Bellinzona concludono
per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto:
-
Il ricorso, ancorché
non adempia puntualmente i requisiti formali previsti dalla legge, è
ricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la sanzione
della nullità prevista dall’art. 309 cpv. 5 CPC – applicabile per analogia
anche a un ricorso in materia di tutele e curatele – va applicata con cautela:
quantunque non adempia in modo preciso le esigenze formali della norma,
l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di
impugnare la decisione di primo grado, se dal contesto si desumono i motivi a
sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla
controparte (Rep. 1986 pag. 272,
1985 pag. 338 in alto). Nel caso concreto il ricorso di __________ denota senza
equivoco la volontà di far annullare la decisione 30 maggio 1996 della
Divisione degli interni, di far privare __________ dell’autorità parentale
sulla figlia __________ e di farsi affidare quest’ultima. La richiesta di giudizio
è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a
dubbi. In tale misura il gravame è dunque ammissibile. Si aggiunga che solo la
decisione sulla mancata privazione dell’autorità parentale può essere oggetto
di ricorso al Tribunale di appello (art. 39 cpv. 3 LAC e 62 del Regolamento
sulle tutele e curatele); nella misura in cui il ricorrente si duole delle altre
misure adottate dalla Divisione degli interni, il ricorso non è ricevibile.
-
Giusta l’art. 301
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le
cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di prendere tutte le
decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica dei
genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del
figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 3a edizione, Berna 1990, pag. 164). Per l’art. 311
CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste
infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle
tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia,
infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla
debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può
essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o
hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2).
L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le
circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un
diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la
protezione del figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della
proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione
particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti dottrinali).
-
Nel caso in esame la
Delegazione tutoria di __________ ha già preso misure per la protezione della
minore, in particolare istituendo una curatela ai sensi dell’art. 308 CC e
collocando la bambina presso la __________ di __________.
L’autorità di vigilanza
sulle tutele ha respinto l’istanza di privazione dell’autorità parentale
ritenendo che la madre, pur essendosi verosimilmente dedicata alla prostituzione,
sia in grado di dare una valida educazione alla figlia. Inoltre, il suo attuale
convivente, con il quale sembra avere una relazione stabile, appare in grado di
esercitare un certo controllo sullo stile di vita della compagna, la quale per
altro ha stabilizzato la sua attività lavorativa dopo essersi impiegata come
cucitrice in una ditta di ____________________ (__________). L’autorità di
vigilanza ha concluso che allo stato attuale delle cose il benessere fisico e
morale della minore può essere salvaguardato con un provvedimento meno
restrittivo della privazione dell’autorità parentale, come la privazione della custodia
parentale.
Il ricorrente, riferendosi
alle sue osservazioni finali del 22 aprile 1996, chiede in sostanza di privare
la madre dell’autorità parentale poiché costei sarebbe inaffidabile e
non sarebbe in grado di occuparsi convenientemente della figlia. Egli inoltre,
rinviando ai suoi scritti successivi alla perizia, contesta che la madre non
sia più dedita alla prostituzione e assevera che la relazione con __________ è
terminata.
-
L’art. 310 CC
(privazione della custodia parentale) stabilisce che quando il figlio non possa
essere sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia
dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo
convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le
relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa
più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze,
non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia
parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la
privazione dell’autorità parentale (sopra, consid. 2). Per rapporto al
genitore privato dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro
genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della custodia
può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale,
ma non scegliere la residenza del figlio (Hegnauer,
op. cit., pag. 192 in alto). In qualità di rappresentante legale egli può ancora
prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio in
caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e
professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le
istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC)
– sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i
terzi (Stettler in: Traité de droit
privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni
del figlio (art. 318 segg. CC).
-
La questione è di
sapere, nella fattispecie, se siano dati i presupposti per l’applicazione
dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale delle cose – basti
togliere alla madre la custodia parentale. La soluzione dipende dal quesito di
sapere se lasciando alla madre l’autorità parentale (senza custodia), il bene
della figlia appaia ancora minacciato.
La privazione
dell’autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che comprovino
l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto. Determinante in tale
esame risultano le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 193).
Ora, non risulta – e nemmeno è stato sostenuto dal ricorrente – che la madre
abbia preso decisioni o sia incorsa in omissioni incompatibili con i compiti educativi
che la legge impone ai detentori dell’autorità parentale. Certo, l’appellante
sostiene che la figlia vivrebbe in ambienti a contatto con il mondo della
prostituzione e che la minore è costretta a seguire la madre in locali pubblici
pieni di fumo. Questi fatti, ancorché non del tutto chiariti dall’istruttoria
condotta dall’autorità di vigilanza, giustificano se mai la privazione della
custodia, non dell’autorità parentale. Dagli atti si evince che la genitrice dà
l’impressione di essere una madre assai affettuosa, attenta ai bisogni della
figlia e in genere rispettosa della sensibilità della bambina (perizia dott.
__________, pag. 14 e 20). Il perito, pur con qualche preoccupazione, conclude
che essa è in grado di dare un apporto valido alla figlia (perizia, pag. 23).
Il ricorrente ha invero criticato vigorosamente il referto peritale (lettera 24
maggio 1996), ma queste contestazioni vertono essenzialmente sulle conclusioni
tratte dal perito sulla sua personalità, e non su quella della madre (osservazioni
finali del 22 aprile 1996, pag. 8). È possibile che attualmente la situazione
personale della madre sia mutata, ma i timori del ricorrente sono prematuri e
non giustificano per il momento l’adozione di ulteriori misure a protezione
della bambina, tanto più che queste possono essere adattate in ogni tempo a un
cambiamento di circostanze (art. 313 cpv. 1 CC). In altri termini, non si
riscontrano elementi che inducano a ritenere insufficiente –al momento del
giudizio– una privazione della custodia parentale con curatela educativa. Resta
il fatto che, qualora la madre si dimostrasse incapace una o più volte di
esercitare correttamente l’autorità parentale (sia prendendo decisioni concrete
che non sono nell’ interesse della figlia, sia omettendo di prenderne
nell’interesse della medesima, sia comportandosi in maniera inammissibile in
circostanze precise o dando segni di squilibrio inequivocabile, non fondato su
generiche impressioni), il ricorrente – o la Delegazione tutoria – potrà
ripresentare un’istanza di privazione dell’autorità parentale valendosi di tali
fatti.
Né dagli atti si evince,
per avventura, che la madre non intenda occuparsi dello sviluppo della figlia
delegando costantemente a terzi le cure dovute e non intraprendendo alcunché
per stabilire o intrattenere un rapporto affettivo interiore (DTF 118 II 25 consid.
2d in relazione all’art. 274 cpv. 2 CC). Non si può quindi affermare che essa
si disinteressi della sorte della figlia (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC). Ciò
impedisce di privare attualmente la madre dell’autorità parentale sulla figlia,
la quale per il momento dispone di adeguati strumenti di protezione. Si
aggiunga che lo stesso ricorrente riconosce di non potersi, allo stadio attuale
delle cose, occupare della figlia, non essendosi ancora creato i presupposti
essenziali “casa, figura materna, fonte di sostentamento” (ricorso pag. 4 punto
4). Ciò posto, non occorre esaminare oltre l’idoneità del padre per l’eventuale
affidamento. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
- Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la natura
e la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare al
prelievo di tasse e spese. __________ __________ rifonderà in ogni caso a
__________, che ha dovuto farsi patrocinare da un legale, un adeguato importo a
titolo di ripetibili. Per quel che concerne il Dipartimento degli interni, i
servizi amministrativi statali hanno agito nell’ambito della loro normale
attività e non possono chiedere indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 2 in
fine OG per analogia). La curatrice, infine, è già remunerata come funzionaria
dell’ente pubblico e non è il caso di attribuirle ripetibili.
__________ ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC). A
prescindere dalla circostanza che egli non è patrocinato, la richiesta non può
essere accolta difettando il requisito dell’esito favorevole del ricorso (art.
157 CPC). Tenuto conto del fatto che con ogni verosimiglianza il ricorrente non
è in grado di versare ripetibili alla controparte, si giustifica invece di
ammettere __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui
è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ è
respinta.
-
__________ è posta
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________ __________, __________.
-
Non si riscuotono
tasse né spese. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 500.– a
titolo di ripetibili per la sede di ricorso.
-
Intimazione a:
– __________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
– Divisione degli interni,
__________;
– Delegazione tutoria del
Comune di __________;
– __________ __________,
servizio sociale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster