AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.106
Data decisione, Autorità:
13.11.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00106
Lugano
13 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ____________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di _________ promossa con
petizione dell'11 aprile 1988 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 giugno 1996
presentata da __________ contro la sentenza emanata il 31 maggio 1996 dal
Pretore del Distretto di _________;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 29 agosto 1996 presentata da
__________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è
proprietario del fondo n. __________ RFP di __________, confinante con un
sentiero comunale che lo divide dal fondo n. __________, proprietà di
__________. Entrambi i fondi sono edificati. Nella primavera del 1987
__________ ha dato avvio alla ristrutturazione del suo stabile in base alla
licenza edilizia comunale rilasciatagli il __________ 1986. Nell’ambito della
procedura di rilascio dell’autorizzazione, il Municipio ha pubblicato la
domanda di costruzione all’albo comunale, ma non l’ha notificata a __________,
ritenendo che questi non fosse confinante. __________ è venuto a conoscenza dei
lavori nell’aprile 1987 e ne ha chiesto la sospensione, che è stata rifiutata
dall’autorità comunale il __________ 1987. L’istanza di intervento presentata
da __________ all’allora Dipartimento dell’interno è stata respinta il
__________ 1987 e il denunciante è stato invitato a rivolgersi al giudice
civile.
B. Con petizione
__________ 1988 __________ ha convenuto __________ davanti al Pretore del
Distretto di _________, chiedendo che fosse accertata la violazione del suo
diritto di proprietà e che il convenuto fosse condannato a riparare il danno
causato con la riattazione dell’edificio situato sul fondo n. __________,
mediante versamento di un importo da determinarsi dopo istruttoria.
__________ si è opposto
alla petizione con risposta dell’__ __________ 1988. Ultimata l’istruttoria, le
parti hanno ribadito nei rispettivi memoriali le loro domande di giudizio, l’attore
precisando la richiesta di risarcimento in fr. 45’000.–.
Il Pretore ha respinto
la petizione con sentenza del __________ 1991, ritenendo che nel caso concreto
non era data la giurisdizione civile, poiché era stata violata una norma di
diritto pubblico. Adita da __________, questa Camera ha accolto il __________
1992 l’appello, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato l’incarto al
Pretore affinché entrasse nel merito della vertenza.
C. L’istruttoria è
stata completata con l’allestimento di una nuova perizia giudiziaria, il cui
rapporto è stato rassegnato dall’arch. __________ il __________ 1995. Conclusa
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e
hanno prodotto memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del __________ 1995
l’attore ha ribadito la domanda di accertamento del danno patito e ha chiesto
fr. 10’000.– di risarcimento, mentre il convenuto ha proposto nell’allegato
__________ 1995 la reiezione della petizione.
D. Statuendo il
__________ 1996, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
condannato __________ a versare all’attore fr. 5’000.– oltre interessi al 5%
dall’11 aprile 1988. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state
poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ è
insorto contro la citata sentenza con un appello del __________ 1996 in cui
chiede, in riforma del querelato giudizio, la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 10’000.– con interessi al 5% dall’11 aprile 1988 e una diversa
ripartizione degli oneri processuali.
Nelle sue osservazioni
del __________ 1996 __________ propone il rigetto del gravame e con appello
adesivo chiede che la petizione sia respinta.
__________ postula il
rigetto dell’appello adesivo nelle osservazioni del __________ 1996.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore ha
ritenuto che la riattazione eseguita dal convenuto, consistente in una ricostruzione
dopo demolizione dell’edificio originario con una sopraelevazione di un piano,
doveva essere considerata alla stregua di una nuova costruzione, che avrebbe
dovuto essere edificata a 4 m dal confine dell’attore, come imposto dall'art.
46 NAPR del Comune di __________. Essa è invece stata edificata a soli 1.37 m e
tale violazione delle norme di piano regolatore comporta la responsabilità del
costruttore (art. 679 CC) per il danno causato all’attore, constatato da due
diverse perizie giudiziarie. Per la valutazione del danno il Pretore si è
fondato sulla seconda perizia, assunta d’ufficio (art. 88 cpv. 1 lett. a CPC)
dopo il rinvio dell’incarto da parte di questa Camera e rassegnata il
__________ 1995. La prima perizia, pur accertando gli inconvenienti derivanti
all’attore dalla nuova costruzione del convenuto, non teneva infatti in
considerazione per la determinazione del danno il criterio della distanza della
costruzione. Il Pretore si è tuttavia scostato anche dalla seconda perizia e ha
stabilito a fr. 5’000.– il risarcimento dovuto all’attore, ritenendo che la
diminuzione del valore immobiliare stabilita dal perito dovesse essere ridotta
della metà, poiché l’abitazione dell’attore è situata in un nucleo di montagna
dove le distanze fra edifici sono particolarmente ridotte, è usata
sporadicamente come residenza di vacanza e inoltre la vicinanza degli stabili offre
protezione dalle intemperie.
-
L’appellante
contesta tale riduzione, adducendo che il Pretore avrebbe ecceduto i limiti del
proprio potere d’apprezzamento scostandosi senza valide ragioni dalle
conclusioni peritali del __________ __________ 1995, secondo le quali il danno
poteva essere valutato in fr. 10’000.–.
a) Il
giudice non è vincolato dall’opinione dei periti (art. 253 CPC), ma se in materia
tecnica intende scostarsi dalle conclusioni dell’esperto giudiziario deve motivare
in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso, semplici congetture e
considerazioni ipotetiche e soggettive essendo insufficienti a mettere in
dubbio l’esito della perizia (DTF 118 Ia 144; SJ 119/1997 pag. 58; Rep. 1994,
p.171; Cocchi/ Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 253).
b) Nel
caso concreto il perito ha esaminato in dettaglio la particolare situazione dei
due edifici, ha esperito un sopralluogo (delucidazione orale del __________
1995), ha scattato diverse fotografie, ha elaborato una pianta delle
possibilità di sopraelevazione secondo il PR (1:200) e una sezione degli
edifici (1:100). Da tutti questi elementi emerge in modo chiaro che l’edificio
dell’attore è stato irrimediabilmente danneggiato dalla sopraelevazione del
fondo n. __________ e che non vi sono possibilità concrete di eliminare gli
inconvenienti riscontrati (perdita della vista e parzialmente dell’insolazione,
ristagno di aria per insufficiente ventilazione dovuta alla ridotta distanza:
perizia, pag. 2). Il perito ha rilevato che vi sarebbe stata una perdita di
vista anche se il convenuto avesse rispettato le norme di PR, ma che in tale
ipotesi si sarebbe evitata la presenza della grondaia (che sporge dalla facciata
80-90 cm) e della copertura del tetto a pochi centimetri dalle finestre
(allegato B e fotografie). Una distanza così ridotta tra gli edifici comporta
una diminuzione della qualità abitativa al piano superiore dello stabile
appartenente all’attore (verbale della delucidazione orale, del __________
1995), sia per la vista ostruita dalla grondaia che per gli aspetti negativi,
come gli odori causati dal ristagno di aria fra gli edifici e la mancanza di
ventilazione. A detta del perito il conseguente deprezzamento dello stabile
proprietà dell’attore può essere stimato calcolando il minor valore locativo
del vano al piano superiore che si affaccia verso la nuova costruzione del
convenuto, pari alla metà della locazione presumibile di fr. 100.– mensili, per
un totale capitalizzato di fr. 10’000.– (perizia, pag. 3; delucidazione orale,
pag. 1 e 2).
c) L’argomentazione
del Pretore, secondo il quale il proprietario di una casa situata in un paese
di montagna dovrebbe tollerare le distanze ravvicinate tra edifici tipiche del
nucleo tradizionale, non può essere condivisa già per il fatto che nel caso
concreto si è in presenza di una nuova edificazione, l’edificio primitivo essendo
stato demolito (deposizione __________del __________ 1989). Il piano regolatore
di Olivone prevede al riguardo una distanza minima di 4 m da un edificio con
aperture in caso di nuove costruzioni nel nucleo (art. 46, doc. C), a dimostrazione
del fatto che l’edificazione ravvicinata, usuale nel passato, non è più ammessa
per le nuove opere. Il fatto poi che l’attore usi l’abitazione di __________
come casa di vacanza non giustifica una riduzione del deprezzamento stimato dal
perito. Anzi, proprio l’uso come abitazione di vacanza e di svago rende
importante la perdita di vista, di insolazione e gli altri inconvenienti
enunciati dal perito. Non risulta d’altra parte che la vicinanza degli stabili
porti anche vantaggi e al proposito il perito ha esplicitamente dichiarato che
il ristagno d’aria presenta più aspetti negativi che positivi (delucidazione
orale della perizia, __________ 1995). Non vi sono quindi validi e oggettivi
motivi per scostarsi dalle conclusioni tecniche dell’esperto giudiziario. Il
deprezzamento dell’immobile a seguito della violazione delle norme edilizie
deve quindi essere fissato a fr. 10’000.–.
II. Sull’appello adesivo
- Il convenuto
chiede che la sentenza impugnata sia riformata e che la petizione della
controparte sia respinta. Egli riafferma la liceità della propria costruzione,
ottenuta sulla base della licenza edilizia, e sostiene che l’autorizzazione
concessa dall’autorità amministrativa non può essere negata da un’autorità
civile, soprattutto quando sono proprio le norme di diritto civile a richiamare
l’applicazione di quelle di diritto amministrativo nei rapporti di vicinato.
La responsabilità del
vicino giusta l’art. 679 CC è una responsabilità causale che esiste
indipendentemente da una colpa del proprietario immobiliare (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
ed., n. 1894) e quindi il fatto che quest’ultimo sia in buona fede non è
rilevante. La conformità della nuova costruzione alla licenza edilizia, inoltre,
non implica di per sé che un progetto sia automaticamente accettabile secondo
il diritto privato, se lede i diritti di un vicino che il diritto privato tutela
(Steinauer, op. cit., n. 1822).
Questa Camera ha già illustrato nella sentenza del __________ __________ 1992
(inc. n. __________) per quali motivi la violazione di norme contenute in
ordinamenti di diritto pubblico poteva essere fatta valere – pregiudizialmente
– davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione intesa alla protezione
della proprietà o del possesso. L’opinione contraria del Pretore – che si è
nondimeno adeguato all’orientamento della Camera – e quella dell’appellante
adesivo non offrono nuovi argomenti che consentano di rimettere in discussione
una giurisprudenza invalsa (Rep. 1981 pag. 157 consid. 2) e confermata ancora
recentemente (RDAT 1996 II, pag. 128 n. 37; pag. 131 n. 38; I CCA, sentenza del
__________ 1996 in re R. e litisconsorti c. V; Rep. 1994 pag. 324). Sotto
questo profilo l’appello adesivo è destinato quindi all’insuccesso.
- L’appellante
adesivo non contesta che la sua costruzione leda le distanze previste dall’art.
46 NAPR di __________. Egli adduce tuttavia che l’attore sarebbe responsabile
del danno, poiché essendo domiciliato in un altro Comune non avrebbe preso provvedimenti
per tenersi informato su quanto accadeva a __________e. L’argomentazione non
gli giova. Dall’incarto amministrativo richiamato risulta in modo evidente che
il Municipio non ha notificato all’attore la domanda di costruzione del convenuto,
per un’interpretazione troppo restrittiva della nozione di “confinante”
(fascicolo bruno “richiami”, lettera __________ 1987 dell’Ispettorato dei
Comuni al Municipio di __________). Nessuna negligenza può invece essere
imputata all’attore, che non appena venuto a conoscenza della nuova
edificazione si è rivolto all’autorità comunale per ottenere la sospensione dei
lavori in attesa di chiarimenti (lettera __________ 1987, doc. 1). Solo nel
novembre 1987 l’attore è stato informato dall’autorità amministrativa che
quest’ultima non sarebbe intervenuta (doc. 5). Quando l’attore si è reso conto
della nuova costruzione, il fabbricato raggiungeva già 1.5 m di altezza e
nell’autunno 1987 era praticamente ultimato, mancando solo la posa del tetto
(deposizione __________, del __________ 1989, pag. 2 e 3). Nessuna
responsabilità incombe quindi all’attore per la nuova opera edificata in violazione
delle norme di piano regolatore.
Il convenuto, saputo
che il vicino aveva sollevato obiezioni presso il Municipio sulla procedura
amministrativa adottata nel caso concreto, ha d’altro canto proseguito nella
costruzione, decidendo di prendere contatto con il vicino solo qualora
quest’ultimo avesse fatto sospendere i lavori dal Municipio o dalla Pretura
(deposizione __________, verbale __________ 1989). Egli ha quindi
coscientemente assunto il rischio di costruire e non può dolersi per presunte
negligenze del vicino.
-
L’appellante
adesivo contesta il valore probatorio della seconda perizia giudiziaria, che a
suo dire sarebbe inconcludente e non poggia su alcun fondamento scientifico,
come ammesso dallo stesso perito. Nel caso concreto il perito si è invero
fondato su criteri di apprezzamento per stimare la perdita di valore
dell’immobile proprietà dell’attore. L’apprezzamento è però quello di una
persona dell’arte, in grado di elaborare, partendo da dati oggettivi,
indicazioni pertinenti sul valore degli immobili. Come si è visto (consid. 2)
l’esperto ha eseguito un sopralluogo, allestendo pianta e sezione degli
edifici. Il fatto che egli non sia entrato nel locale che subisce i maggiori
inconvenienti per valutarne l’insolazione non è determinante, contrariamente a
quanto sostiene l’appellante adesivo. La valutazione del deprezzamento non è
infatti avvenuta solo sulla base della perdita di insolazione ma anche su altri
elementi. La documentazione fotografica (compresa quella della precedente
perizia eseguita nel 1989) illustra in modo chiaro la situazione e gli
inconvenienti descritti dal perito. Non si può seriamente negare che il fatto
di avere una grondaia e un tetto a pochi centimetri da una finestra comporti un
deprezzamento del locale, che in precedenza godeva di una discreta vista. Come
indicato dal perito, se la costruzione del convenuto fosse avvenuta nel
rispetto del piano regolatore, la vista di cui godeva l’attore sarebbe comunque
diminuita, ma la grondaia sarebbe stata a maggior distanza dalla finestra (allegato
B della perizia e fotografie) e non si sarebbero verificati gli altri inconvenienti
riscontrati (ristagno d’aria ecc.). Per quel che concerne la valutazione
concreta del deprezzamento, un canone locativo di fr. 100.– per locale appare
consono alla comune esperienza. Il perito giudiziario ha dimezzato tale valore
per tenere conto non solo della bruttura irrimediabile situata a pochi
centimetri dalla finestra, ma anche degli altri fattori oggettivi che incidono
negativamente sull’immobile dell’attore. Il suo apprezzamento, fondato sulle
conoscenze tecniche e l’esperienza dell’arte, resiste alla critica e non vi è
motivo oggettivo per scostarsene.
-
In conclusione,
quindi, l’appello deve essere accolto e all’attore deve essere riconosciuto, in
riforma del giudizio impugnato, un risarcimento di fr. 10’000.–. L’appello
adesivo, infondato, deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellato, sia per quel che concerne l’appello principale che per quello
adesivo. Il convenuto rifonderà inoltre all’appellante un’adeguata indennità
per ripetibili di appello. L’esito dell’attuale giudizio implica anche la
riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate al
convenuto, con l’obbligo di rifondere all’attore un’adeguata indennità per
ripetibili. A questo proposito il Pretore ha compensato le ripetibili, senza
dare indicazioni sul loro ammontare e in questa sede l’appellante non ha
precisato la propria richiesta. L’indennità per ripetibili di prima sede deve
essere calcolata, sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa
dell'Ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso il giudice (art. 150
CPC). Tenuto conto di un valore litigioso di fr. 10’000.–, un’indennità per ripetibili
di fr. 1’500.– appare adeguata (art. 9 TOA).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ è condannato a versare a
____________________fr. 10’000.– più interessi al 5% dall’11 aprile 1988.
-
La tassa di giustizia di fr. 1’000.–
e le spese di fr. 4’357.–, da anticipare dall’attore, sono a carico del
convenuto, che rifonderà all’attore fr. 1’500 – a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali
dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
da anticipare
dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà a __________
fr. 800.– a titolo di ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.–
per ripetibili d’appello.
V. Intimazione a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di _________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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