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11.1996.10 ΓÇó Appeal dismissed in property revendication case
11.1996.10Other CourtJan 31, 1996Dismissed
The Ticino Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a judgment ordering him to vacate and hand over a property donated in 1982. The appellant argued that the donor lacked discernment capacity, relying on an interrogation, a medical certificate, letters, the donor's prior lawsuit, and an allegedly uncertain signature. The court held that these elements, even taken together, did not prove incapacity at the time of the donation. The first-instance judgment was confirmed, appellate costs were imposed on the appellant, and no ripetibili were awarded because the appeal had not been served on the respondent.
Art. 641 cpv. 2 CC; proof of donor's incapacity of discernment in an action for revendication based on ownership; the party alleging incapacity bears the burden of proving it. Indications such as later medical findings, subjective statements, or doubts arising from a signature irregularity are insufficient if they do not establish, with the necessary degree of certainty, incapacity at the decisive time. The appellate court will not interfere where the first instance has reasonably assessed the evidence and no arbitrariness is shown (consid. in diritto).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.10
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00010
Lugano, 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 6 ottobre 1992 da
__________ -__________,
(patrocinata dall’avv. prof. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 10 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza del 12 dicembre 1995 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto una petizione con cui __________ __________ -__________, rivendicando la proprietà della particella n. ____RFD di __________ (art. 641 cpv. 2 CC), chiedeva che __________ __________ fosse condannato a sgomberare e a consegnarle l’immobile sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP;
che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 10 gennaio 1996 per ottenere che, conferito al gravame effetto sospensivo, la petizione di __________ __________ -__________ sia respinta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza;
che il 19 gennaio 1996 la presidente della I Camera civile ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo, il ricorso avendo tale attributo già per legge;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto:
che il Pretore ha accolto l’azione per non avere, il convenuto, dimostrato l’incapacità di discernimento del padre, __________ __________, al momento in cui questi aveva donato all’attrice, sua nipote (allora dodicenne), la proprietà del fondo litigioso (rogito __________ 1982, n. __________, del notaio __________ __________, __________);
che nell’appello il convenuto censura un apprezzamento erroneo delle prove, sostenendo che il Pretore avrebbe sottovalutato le reticenze dell’attrice durante l’interrogatorio formale del 7 luglio 1994, come pure un certificato medico agli atti (doc. 1c), due lettere (doc. 1d e 1e), la circostanza che il defunto padre aveva promosso il 24 aprile 1984 una causa per far accertare la nullità della donazione e la firma insicura del padre medesimo sul relativo contratto (doc. A), onde un giudizio pretorile viziato – secondo l’appellante – di “arbitrio allo stato puro” (appello, pag. 7);
che nel corso dell’interrogatorio formale l’attrice ha dichiarato di ricordare il nonno come una persona con leggere difficoltà di parola, a suo avviso senza problemi di udito, e di non rammentare a distan-za di dodici anni altri particolari sulla salute di costui (risposta 1.3: verbale del 7 luglio 1994, pag. 1 in fondo), ciò che – contrariamente all’opinione dell’appellante – non comprova in alcun modo la scemata responsabilità della persona;
che il certificato medico del 3 agosto 1982 attesta bensì sordità, tur-be della fonazione, “manifestazione iniziale di tipo artereosclerotico cerebrale” e grandi difficoltà di comunicazione, ma – come ha rilevato il primo giudice – tale certificato è posteriore di oltre quattro mesi alla firma del contratto e costituisce tutt’al più un indizio, non una prova sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento del donatore il 27 marzo 1982;
che la lettera del 6 agosto 1982 con cui l’avv. __________ __________ definiva __________ __________ “non più completamente in grado di valutare la portata dei suoi atti” (doc. 1d), oltre a essere l’espressione soggettiva di un legale di parte, è coeva al certificato medico;
che ciò vale anche per la risposta del 7 agosto 1982 in cui __________ __________ (fratello del convenuto) ammetteva una quasi totale mancanza di parola del padre (doc. 1e), soggiungendo tuttavia che costui è “sempre stato in grado di far intendere i suoi voleri”;
che l’azione giudiziaria con la quale __________ __________ intendeva far dichiarare inefficace la donazione del fondo alla nipote è stata ritirata dagli eredi (doc. G) perché verosimilmente destinata all’insuccesso (deposizione __________ __________ del 4 ottobre 1993: verbali, pag. 2 in fondo);
che la firma relativamente incerta del donatore sul noto contratto del 27 marzo 1982 può destare sospetti, nondimeno a parere del notaio __________ l’interessato “sapeva esattamente cosa stava facendo allorché firmò l’atto di donazione” (foglio successivo al doc. 1o);
che, anche apprezzati nel loro insieme e non isolatamente, gli indizi predetti alimentano se mai dubbi e perplessità, ma non bastano a dimostrare che __________ __________ non capiva la portata dei suoi atti all’epoca della liberalità, né le altre risultanze istruttorie suffragano estremi del genere;
che il rammarico espresso dal Pretore per le conseguenze del giudizio e per l’impossibilità di “riportare le relazioni tra le parti sul binario della comprensione reciproca” nulla muta al corretto esito della sentenza;
che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata con la procedura dell’art. 313bis CPC;
che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– __________ __________, __________;
– avv. prof. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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