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11.1995.88 ΓÇó Appeal withdrawn in divorce interim-measures case
11.1995.88Other CourtMar 14, 1995Withdrawn
In a divorce proceeding, the wife appealed an interim order regulating child maintenance and visitation. Before the appellate court decided the merits, she withdrew the appeal after the parties concluded an agreement on the ancillary effects of the divorce. The First Civil Chamber therefore struck the appeal off the docket for desistance. It ordered appellate procedural costs of CHF 100 against the appellant and compensated the parties' recoverable costs by agreement, while reducing the court fee in view of the parties' cooperation.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the appellate proceedings. When the appellant withdraws the remedy, the court strikes the appeal from the docket without examining the merits. Procedural costs may be charged to the appellant; party costs may be compensated where the parties so agree. A reduction of the court fee may be justified by the parties' cooperative conduct, by analogy to Art. 21 LTG (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.88
Data decisione, Autorità: 14.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00088
Lugano 14 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Enrico Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ DSA (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’11 settembre 1991 da
__________,
(patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)
e ora sul decreto cautelare emanato il 15 ottobre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore;
premesso che il 2 novembre 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 15 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la figlia __________ (1984) e il relativo diritto di visita durante la procedura di divorzio;
preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 23 febbraio 1995 davanti al Segretario assessore l’attrice ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno dichiarato, su richiesta del giudice delegato, di compensare le ripetibili del procedimento in appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
– avv. dott. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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