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Numero d'incarto:
11.1995.85
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00085
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n. ______ spec. (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con istanza del 21 settembre 1994 da
Patriziato di Lodrino, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________) e
__________, __________.
premesso
che il Patriziato di __________ ha interposto il 24 ottobre 1994 un appello
contro un decreto emesso il 17 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di
__________, con cui è stata respinta, per incompetenza giurisdizionale,
l’azione possessoria introdotta dallo stesso Patriziato di __________;
preso
atto che il 17 marzo 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le
parti avendo raggiunto un accordo;
visto
che il Patriziato di Ira__________a, con lettera del 4 aprile 1994, ha
comunicato di non rinunciare alle ripetibili di appello;
ricordato
che se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza le tasse,
le spese e le ripetibili sono stabilite, a richiesta di parte, dal giudice
adito (art. 151 CPC);
osservato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________375), pone
fine alla procedura di ricorso e comporta, in linea di principio, l’addebito
degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua
indennità per ripetibili;
rilevato
che in caso di desistenza la valutazione dell’equa indennità considera il recedente,
seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, come
soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato n. 10 ad art. 148);
accertato
che nel caso concreto non risultano giusti motivi per suddividere tra le parti
le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
considerato
nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto
del fatto che non è stata emanata una decisione di merito (art. 21 LTG);
ritenuto
che per l’art. 150 CPC le ripetibili sono fissate entro i limiti della tariffa
dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite
e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore, ragion per cui l’importo
di fr. 600.-- a favore del Patriziato di __________ appare nella fattispecie
equo e consono all’impegno profuso da quest’ultimo nella procedura di ricorso,
mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a __________ che non ha
presentato osservazioni all’appello;
per
questi motivi,
decreta:
-
L’appello è
stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
fr. 150.--
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà al Patriziato di __________ l’importo di fr.
600.-- a titolo di ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili a
__________.
- Intimazione a:
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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