AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.76
Data decisione, Autorità:
03.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00076
Lugano
3 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n__________ (azione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 10 settembre 1993 da
__________,
__________,
(patrocinato dalla lic.iur. __________, studio avv.
__________, __________)
contro
__________, __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________, __________);
ed
ora sull’istanza 3 giugno 1994 di modifica di provvedimenti cautelari
presentata da __________;
esaminati
gli atti,
posti a
giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 settembre
1994 di __________ contro il decreto del 31 agosto 1994 emesso in luogo e vece
del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con
l’appello;
-
Se dev’essere accolta l’istanza d’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata il
29 settembre 1994 da __________;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1956) e __________ nata __________ (1960) si sono
sposati a __________ il __________ 1985. Dalla loro unione sono nate __________
(1986) e __________ (1888). Il marito, dopo essere stato alle dipendenze della
__________ di S__________, è attualmente disoccupato, mentre la moglie è alle
dipendenze della __________ __________ in qualità di donna delle pulizie. A
seguito di vari problemi sorti con le figlie, e in particolare per l’incapacità
dei genitori di gestire la loro educazione, la delegazione tutoria di
__________, con risoluzione del 14 ottobre 1991, ha privato i genitori della
custodia parentale sulle figlie che sono state collocate presso due famiglie.
B. Il 15 ottobre 1992 __________ __________ ha instato
per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 17
novembre 1992.
Nel
frattempo, il 3 novembre 1992, la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione
di misure provvisionali tendente - tra l’altro - all’affidamento delle figlie
__________ e __________, e alla condanna del marito al versamento dell’importo
di fr. 700.– per ciascuna delle figlie e di fr. 500.– per sé medesima a titolo
di contributo alimentare. Con decreto del 28 giugno 1993 il Pretore ha - tra
l’altro - fissato in fr. 500.– il contributo dovuto dal marito per la moglie.
L’appello
presentato dal marito il 24 agosto 1993 contro il predetto decreto è stato
dichiarato tardivo da questa Camera con decisione odierna (inc. __________).
C. Il 3 giugno 1994 __________ ha introdotto un’istanza
di modifica di provvedimenti cautelari, chiedendo di essere esonerato da
qualsiasi contributo alimentare nei confronti della moglie. Egli ritiene che a
causa del suo licenziamento non è più in grado di far fronte ai suoi impegni,
considerato pure che la moglie è in grado di estendere la sua attività
lavorativa e di coprire pertanto il suo fabbisogno mensile. All’udienza del 6
luglio 1994, indetto per discutere la provvisionale, l’istante ha mantenuto la
sua domanda, alla quale si è opposta la moglie.
Esperita
l’istruttoria, il Segretario assessore con l’accordo delle parti ha sostituito
la discussione finale con la produzione di un riassunto scritto. Nei rispettivi
memoriali conclusivi del 9 agosto, rispettivamente del 18 agosto 1994 le parti
si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande.
D. Statuendo il 31 agosto 1994, il Segretario assessore,
in luogo e vece del Pretore, ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese di fr. 160.– sono state poste a carico del marito, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
E. Insorto contro il predetto decreto con appello del 9
settembre 1994, __________ chiede in riforma del giudizio impugnato l’esonero
da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. In via subordinata
egli chiede la riduzione a fr. 250.– del suddetto contributo. L’appellante
postula inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Nelle
sue osservazioni del 29 settembre 1994 __________ propone la reiezione del
gravame e la conferma del decreto impugnato.
Considerato
in
diritto:
-
Le parti hanno rinunciato a essere citate per la
discussione finale provvisionale all’udienza dell’8 giugno 1993. Il Pretore ne
ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un
riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno
nel Codice di procedura civile e il giudice non può disporre un modo di
procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA
1° marzo 1994 in re S./ S.). L’art. 119 bis CPC prevede che “quando la causa è
introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può
autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto
scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale” (sullo scopo
della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale
__________, vol. 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto
presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un’udienza. In
concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale,
neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La
rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri
diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale
con uno scambio di memoriali scritti, che in quanto irriti devono essere
stralciati dall’incarto processuale. La semplice estromissione degli allegati è
sufficiente per sanare l’irregolarità formale senza arrecare pregiudizio alle
parti, di modo che l’appello presentato dalla moglie può essere vagliato nel
merito.
-
Per l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di
divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle
circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi va
garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello
precedente la sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). I
provvedimenti adottati nell’ambito dell’art. 145 CC non acquisiscono forza di
cosa giudicata e possono essere modificati qualora più non corrispondano ai
criteri di opportunità posti alla base della norma: e cioè o essendo state
trascurate alcune circostanze influenti per la decisione o essendosene
modificate altre in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Commentario
bernese, n. 437 ad art. 145).
-
Il contributo alimentare di fr. 500.–, stabilito dal
Pretore con decreto del 28 giugno 1993, era stato fissato senza un calcolo
dettagliato. Il marito, a quel tempo impiegato presso la __________ di
__________, percepiva mensilmente fr. 3’528.– netti e aveva un fabbisogno da lui
quantificato in fr. 3’186.80. La moglie era impiegata quale ausiliaria dallo
Stato e percepiva in media fr. 350.– mensili.
Nel
decreto impugnato il Segretario assessore ha confermato il contributo di fr.
500.– dovuto alla moglie, partendo dai redditi attuali dei coniugi (fr.
2’750.– per il marito e fr. 655.– per la moglie) e dai loro fabbisogni (fr.
2’162.– per il marito e fr. 2’444.– per la moglie).
- L’appellante censura tale conclusione asseverando che
il primo giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la moglie è
senz’altro in grado di guadagnare almeno fr. 2’400.–, di modo che essa potrebbe
far fronte alle proprie spese senza il suo contributo. Egli contesta inoltre i
rispettivi fabbisogni e nega che la sua situazione sia migliorata a seguito
della nuova convivenza con __________. Egli sostiene in particolare che nel suo
fabbisogno devono essere conteggiate le spese relative alla sua partecipazione
alla retta dell’istituto per il figlio della signora __________ (fr. 200.–), le
spese personali (fr. 150.–) e le spese per l’automobile (fr. 100.–).
a) In merito
ai contributi dovuti tra coniugi, giova preliminarmente rilevare che la
metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto
federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si
procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia,
prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi
esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF
114 II 304; SJ 1992 380). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto
dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi
d’assicurazione relativi alla copertura di rischi d’interesse per l’intera
comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di
dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito
dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo
(DTF inedita del 27 maggio 1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che ne dovesse
risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei
fabbisogni dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di
principio in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid.
7; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit. n. 26 ad art. 176 CC).
b) Dal
calcolo del fabbisogno determinato dal primo giudice per il marito deve essere
stralciato d’ufficio tutto quanto non rientra nella nozione di supplemento ai
minimi esecutivi (I CCA 28 dicembre 1992 in re S. / S.; cfr. tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF), o nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393)
ossia la posta relativa al telefono, TV, elettricità. Anche l’importo di fr.
232.– per l’estinzione di un debito con la Banca __________ non può essere
riconosciuto, l’obbligo di mantenimento verso la famiglia essendo, di
principio, prioritario rispetto ai debiti contratti dal coniuge debitore di
alimenti (Rep. __________ 92). I debiti verso terzi possono invero
essere considerati a determinate condizioni, se il mantenimento della famiglia
è assicurato (Bühler/Spühler,
op. cit. n. 162 ad art. 145) , oppure quando si tratta di spese decise in
comune e che sono andate a beneficio di entrambi i coniugi (Perrin in SJ 1993 437; Steinauer in RFJ 1992 7).
Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie. Si aggiunga inoltre che il
marito non ha reso verosimile che il debito di cui si prevale rientra nella
categoria di quelli ammissibili nel fabbisogno, non bastando a questo proposito
la sola cedola di versamento (doc. H).
Inoltre,
a ragione il primo giudice non ha conteggiato le spese di partecipazione alla
retta dell’istituto per il figlio della convivente, dal momento che
l’appellante non è obbligato ad assistere la compagna nel suo onere di
mantenimento del figlio (sentenza della I
CCA del 10 settembre 1991 in re H./.H). Infine non possono essere
ammesse le spese personali, già comprese nel minimo vitale, e quelle per
l’automobile, non risultando indispensabile ai fini professionali l’utilizzo di
un veicolo.
Operate
queste modifiche, il fabbisogno dell’appellante ammonta a fr. 1’785.– (minimo
base fr. 925.–, alloggio
fr. 528.–,
premio cassa malati fr. 221.–, assicurazione mobilio fr. 16.– e imposte fr.
95.–).
- L’appellante sostiene che nel fabbisogno della moglie
non si giustifica conteggiare le pigioni e i premi di cassa malati arretrati.
La
questione non merita particolare approfondimento, poichè che il fabbisogno
della moglie sia fissato in fr. 2’414.–
(fr.
2’444.– ammessi dal primo giudice dedotti fr. 30.– per il canone TV, non
riconosciuti) o in fr. 2’099.– (fr. 2’444.– ./. fr. 354.– pari al canone TV
più quote di pigione e primi di cassa malati arretrati) l’appello dovrebbe
comunque essere respinto, come si vedrà di seguito.
- Il reddito del marito può essere confermato in fr.
2’750.– mensili, pari all’indennità di disoccupazione attualmente percepita. Ci
si potrebbe invero chiedere se tale reddito sia determinante, ritenuto che nel
calcolo del contributo alimentare non è decisivo il reddito effettivo
dell’interessato, ma qello che egli potrebbe ragionevolmente ottenere facendo
prova di buona volontà (DTF 117 II 16). La questione può tuttavia
rimanere indecisa, il reddito del marito non essendo stato contestato dalla
moglie.
Giusta
l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della famiglia non incombe più
prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune, ciascuno nella misura
delle proprie forze. Così la moglie non ha più una pretesa legale ad essere di
principio esentata dall’obbligo di assolvere un’attività lavorativa prestando
il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio
il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un’attività lucrativa o che
l’aveva esercitata solo in misura limitata, può essere tenuto, a seconda delle
circostanze (in particolare dell’età, della formazione professionale, dello
stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della
durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività
lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il
reddito del marito non è sufficiente per coprire le spese supplementari
derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid.
3a).
Considerato
che il reddito di fr. 2’750.– del marito, sufficiente ai fabbisogni di una sola
economia domestica, non consente di far fronte agli accresciuti oneri di due
distinte economie domestiche, la moglie deve contribuire anch’essa a coprire
l’ammanco dei fabbisogni familiari.
-
Nella fattispecie __________ __________ è impiegata
presso la __________ __________ in qualità di ausiliaria. La retribuzione varia
a dipendenza del tempo di lavoro e dall’inizio della sua attività essa ha
percepito mensilmente fr. 655.– (teste __________). Dal fascicolo processuale
risulta inoltre che l’appellata ha lavorato presso lo __________, presso il
Comune di __________ (teste ), ove percepiva fr. 900.– mensili e
presso il “ ” di __________ (cfr. interrogatorio formale). Ciò posto
si può ragionevolmente pretendere da essa, ancora giovane e in buona salute,
visto che i problemi di carattere psichico sembrano essere superati, che sia in
grado di estendere la sua attività lavorativa. Un’attività, anche parziale, che
le consenta di percepire 1’450.– ( o anche solo fr. 1’135.–) rientra senza
dubbio nelle sue possibilità, tenuto conto che essa ha l’opportunità di
lavorare quasi a tempo pieno presso la __________ (teste __________, verbali
pag. 10). Tale retribuzione corrisponde del resto a circa 22 ore settimanali
retribuite fr. 16.– l’una, ciò che risulta essere alla portata
dell’interessata. Si aggiunga che, con sentenza odierna questa Camera ha
confermato l’affidamento a terzi delle figlie __________ e __________, ciò che
permette all’appellata di estendere ulteriormente la sua attività lavorativa.
D’altronde la ripartizione dell’ammanco trova applicazione solo quando i
fabbisogni della famiglia non possono essere coperti sfruttando tutte le
potenzialità di reddito della famiglia, ivi comprese quelle della moglie che
fino ad allora aveva lavorato solo a tempo parziale.
-
Nel caso concreto, tenuto conto che non vi è
praticamente eccedenza da ripartire (reddito complessivo fr. 4’200.– meno
fabbisogno complessivo 4’199.–, nell’ipotesi in cui nel fabbisogno della moglie
sono conteggiati gli arretrati) il contributo alimentare a favore della moglie
ammonterebbe a fr. 965.– (fabbisogno personale di fr. 2’414.– meno reddito
virtuale di fr. 1’450.–). Nonostante l’appellante abbia ragione nel computare
alla moglie un reddito potenziale superiore a quello attualmente percepito, non
vi è quindi motivo per modificare il contributo alimentare stabilito dal primo
giudice, neppure stralciando dal fabbisogno dell’appellata gli arretrati di
pigione e di primi cassa malati. In effetti nell’ipotesi di un fabbisogno di
soli fr. 2’099.– vi sarebbe un’eccedenza di fr. 316.– e il contributo
alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 807.– (fabbisogno fr. 2’099.– più
metà dell’eccedenza fr. 158.– dedotto il reddito personale di fr. 1’540.–),
comunque superiore a quello stabilito in prima sede. L’appello deve quindi
essere respinto sia nella domanda principale che nella subordinata.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, tenuto a rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
ha postulato l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. La domanda non può essere accolta. Innanzitutto appare dubbio che
sia adempiuto il requisito dell’indigenza, poichè tenuto conto di un reddito di
fr. 2’750.– e di un fabbisogno di fr. 2’250.–(compreso il contributo versato
alla moglie), all’appellante rimane pur sempre un’eccedenza di fr. 500.– che
gli consente di far fronte agli altri suoi impegni. Inoltre nel caso concreto
fa difetto pure il requisito della probabilità di esito favorevole
dell’appello. Nelle cause di diritto della famiglia tale requisito viene invero
valutato con minor rigore (Rep. __________ 122), ma nella fattispecie
l’appellante ha proposto al giudizio della seconda sede contestazioni su temi
già ampiamente sviluppati da consolidata dottrina e giurisprudenza, per di più
pubblicata.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie può essere
dichiarata priva d’oggetto. I costi processuali sono infatti a carico
dell’appellante, che deve inoltre versare alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili. Con quest’ultimo importo l’appellata sarà
verosimilmente in grado di provvedere al pagamento dell’onorario esposto dal
suo legale per le prestazioni di questa sede.
Per
questi motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ è respinta.
-
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ è dichiarata priva d’oggetto.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.–
per ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
-
lic.
iur. __________, studio avv. __________, __________
-
avv.
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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