AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.57
Data decisione, Autorità:
11.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00057
Lugano
11 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Nani
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione
26 settembre 1991 da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere accolta l'appellazione 5 novembre 1993
di __________ contro la sentenza 27 ottobre 1993 del Pretore del Distretto di
Bellinzona;
-
Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione
all'assistenza giudiziaria presentata il 5 novembre 1993 da __________;
-
Se dev'essere accolta l'appellazione 15 novembre 1993
di __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto
A. __________ (1941) e __________ nata __________ (1945), entrambi
cittadini italiani, si sono sposati a __________ () l’
maggio 1967. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (1968).
Il
marito, elettricista, svolge attualmente la propria attività presso le
__________ di __________ mentre la moglie, di formazione parrucchiera, dopo
aver lavorato come cameriera in diversi ristoranti attualmente è impiegata
presso il negozio __________ __________ di __________ con mansioni di
venditrice-salumiera.
B. Con sentenza del 30 ottobre 1987 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato
tra i coniugi __________ e ha imposto al marito il versamento di un contributo
alimentare per la moglie di fr. 700.-. Il 28 gennaio 1988 la I Camera civile
del Tribunale di appello, adita dalla moglie, ha aumentato il contributo a fr.
780.-.
C. Il 18 febbraio 1991 __________ ha instato per il
tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 15 aprile
1991. Il 26 settembre 1991 il marito ha chiesto al Pretore di pronunciare il
divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della
moglie. Con risposta del 18 gennaio 1992 __________ si è opposta all’azione in
via principale, mentre in via subordinata ha aderito alla domanda di divorzio e
ha postulato una pensione alimentare di fr. 1’200.-- mensili. Con domanda
riconvenzionale essa ha chiesto infine che il contributo alimentare fosse
aumentato a fr. 1’200.-- mensili. Con risposta riconvenzionale del 10 luglio
1992 il marito si è opposto alle pretese della moglie.
D. Chiusa l’istruttoria, ogni parte ha presentato un
memoriale conclusivo; l’attore ha mantenuto la richiesta di divorzio (senza corresponsione
di alimenti alla moglie), la moglie, ribadendo la sua opposizione alla domanda
del marito, ha postulato essa stessa il divorzio e ha aumentato a fr. 1’500.--
mensili la sua pretesa di alimenti. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento
finale.
E. Statuendo il 27 ottobre 1993 il Pretore ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha posto a carico del marito un
contributo mensile per la moglie di fr. 600.-- indicizzati (art. 152 CC). Gli
oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1200.- sono stati
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Entrambe le parti sono insorte contro la predetta
sentenza. La moglie nel suo appello del 5 novembre 1993 ha postulato l’aumento
della pensione alimentare a fr. 1’500.-- mensili. Essa ha chiesto inoltre di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. Il
marito nel suo allegato ricorsuale del 15 novembre 1993 chiede l’esonero da qualsiasi
obbligo alimentare nei confronti della moglie.
Nelle
rispettive osservazioni, entrambe le parti si sono opposte ai gravami
avversari.
Considerato
in
diritto:
- Il Pretore ha riconosciuto alla convenuta una rendita
ai sensi dell'art. 152 CC, non ritenendo accertata una colpa esclusiva e
preponderante dell’uno o dell’altro coniuge nell’oggettiva disunione. Dopo aver
valutato il fabbisogno della moglie in fr. 2’958.-- e il reddito in fr.
2’382.-- egli ha fissato in fr. 600.-- mensili indicizzati la rendita
d’indigenza a favore di __________.
I.
SULL’APPELLO DI __________
-
Il marito contesta il fabbisogno della moglie
stabilito dal Pretore in fr. 2’958.--, asseverando che l’aumento del 20% sul
minimo esistenziale del diritto esecutivo operato dal primo giudice non è
giustificato dalle circostanze. Egli ritiene inoltre che alcune poste quali
l’elettricità, la televisione, il telefono e le spese accessorie non dovevano
essere ammesse, mentre altri oneri quali la cassa malati e le imposte vanno
ridotti. L’appellante sostiene infine che il reddito della moglie deve
comprendere l’importo di Lit. 600.000 che la madre dell’appellata versa alla
figlia quale partecipazione alle spese di alloggio. In definitiva egli
considera la moglie in grado di far fronte al proprio sostentamento senza dover
far capo a un suo contributo.
-
Presupposto per il riconoscimento di un’indennità
ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d’indigenza ai sensi
dell’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento
giusta l’art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui
colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la
rottura del vincolo coniugale (Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 15 ad art. 151; Rep. 1979, 52; 1982 357), al pagamento della pensione
d’indigenza secondo l’art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non
colpevole (vedi in tal senso Rep.
1985 284-286). Non è contestato che la rendita a favore della moglie sia
ancorata sull’art. 152 CC, nel caso concreto nessuna della parti avendo potuto
provare l’esistenza dei presupposti necessari all’applicazione dell’art. 151
cpv. 1 CC.
La
rendita di cui all’art. 152 CC ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge
si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave
ristrettezza del coniuge innocente giusta la norma citata è da ammettere quando
si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione
economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con
conseguente pericolo di indigenza (Rep.
1984 310; SJ 1992 380).
Nella
fattispecie non è contestato che la moglie sia innocente ai sensi dell’art.152
CC, ma è controversa la sua indigenza.
La
rendita d’indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal
suo reddito attuale nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare
in avvenire (DTF 108 II 30; Rep.
1977, 187) come pure dalle possibilità del debitore, che devono essere tenute
nella debita considerazione (Deschenaux/
tercier, Le mariage et le divorce, 3 ed. 1985, pag. 131-132). L'età dei
coniugi, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono
elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad art. 151 CC, applicabile
anche all'art. 152 CC).
4.a) Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza
occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le circostanze
del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza
accessoria del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi,
sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio, salvo che il
diritto cantonale non disponga altrimenti, ciò che il Cantone Ticino non prevede
(Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad
art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui
fondano le loro pretese.
b) L’appellante sostiene che nel calcolo del fabbisogno
della moglie non deve venire inserito il supplemento del 20% al minimo di base
operato dal Pretore e che le voci imposte e cassa malati,
rivalutate dal giudice in fr. 300.-- e in fr. 150.--, devono essere ridotte a
fr. 100.-- e fr. 120.--, così come indicato nella risposta di causa dalla
convenuta stessa. Deve pure venire stralciata la voce spese accessorie
dell’abitazione di fr. 100.--, che risulta già compresa in quella definita acconto
spese. Quest’ultima censura è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)
l’appellante non avendo mai contestato negli allegati scritti gli importi per
l’alloggio, esposti dalla convenuta nella risposta di causa in complessivi fr.
1’130.--. La determinazione della rendita d’indigenza è fissata dal giudice
secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler-Frei-Maurer,
op. cit. n. 25 ad art. 152). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di
partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________ 311), che può
essere modificato quando le circostanze del caso lo consentono, in particolare
quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. __________ citato; DTF 114 II 13
in fondo). Contrariamente al suo assunto, il reddito percepito dall’appellante
non può essere definito di “estrema mediocrità”, ove si consideri che nel 1992
egli ha guadagnato fr. 5’141.-- netti mensili (cfr. richiamo salario). Si
giustifica pertanto, in concreto, di scostarsi dal minimo esistenziale del diritto
esecutivo per fissare la rendita d’indigenza. Secondo la recente giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 118 II 100; 115 II 424, 114 II 301) il fabbisogno
da tenere in considerazione per il calcolo della rendita d’indigenza equivale
al 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo. Nel fabbisogno della
moglie il Pretore ha inserito diverse voci che esulano sia dal concetto di
minimo stabilito dal diritto esecutivo che da quello di fabbisogno allargato
definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393), come le spese per la
televisione, il telefono e l’energia elettrica, che rientrano nel minimo di
base (I CCA del 28 dicembre 1992 in re S./S.), e la partecipazione alle spese
mediche. Tali voci devono essere stralciate, dal momento che se ne tiene già
conto con l’adeguamento del 20% sul totale del fabbisogno minimo. In conclusione,
quindi, il fabbisogno della moglie ai fini della rendita di indigenza ammonta a
fr. 2’808.-- (minimo base fr. 940.--, alloggio e spese accessorie fr. 1’130.--,
cassa malati fr. 120.--, imposte fr. 100.--, assicurazioni fr. 50.--,
supplemento del 20% fr. 468.--).
- Per quanto concerne il reddito della moglie non è
contestato che essa percepisca mensilmente fr. 2’382.-- presso la __________.
L’appellante sostiene che a questo importo deve ancora essere aggiunto il
contributo mensile di Lit. 600000 versato alla moglie dalla madre, che vive con
lei, comprensivo anche del reddito della sostanza.
Dall’istruttoria
è emerso che la madre dell’appellata le versa mensilmente l’importo di Lit.
600.000 (interrogatorio formale __________); questo importo dovrebbe corrispondere
alla pensione erogata dall’INPS di cui la madre è beneficiaria (doc. 17). A
torto l’appellante sostiene che deve essere considerato reddito della moglie.
Esso rappresenta unicamente una partecipazione, oltretutto modica, della madre
all’economia domestica e non costituisce una fonte di reddito della quale la
moglie beneficia. D’altronde non risulta, e neppure è stato sostenuto, che
questo versamento costituisca un’elargizione volontaria senza fine e che
l’anziana madre sia in grado di far fronte in modo autonomo al proprio
sostentamento. Si aggiunga che tenuto conto dell’esigua partecipazione,
l’appellante applica un tasso di cambio irreale, si può affermare che essa è
quasi interamente a carico della figlia, il suo minimo di esistenza non essendo
lontanamente coperto. D’altronde quand’anche si volesse considerare questo
versamento quale reddito per l’appellata, si dovrebbero pure considerare le
spese supplementari dovute alla presenza della madre nell’economia domestica,
ciò che giustifica in definitiva di poter equiparare queste due posizioni e di
non considerarle nell’ambito della risoluzione del caso concreto. Va rilevato
infine che, vista l’età della persona interessata (1918), tale partecipazione
non può essere ritenuta definitiva e che gli aiuti dei figli o di altri parenti
non devono essere considerati nel calcolo del fabbisogno (Bühler/Spühler, op. cit. n. 15 ad art.
152).
Va
rilevato inoltre che quand’anche l’appellata, in caso di decesso della madre, beneficerà
di tutto il reddito della sostanza immobiliare in Italia, della quale è attualmente
comproprietaria in ragione di 1/4, va considerato che, notoriamente, una proprietà
immobiliare necessita di manutenzione ed è gravata da oneri fiscali, ciò che in
definitiva esclude la possibilità di inserire le esigue pigioni attualmente
percepite (doc. 25) nel calcolo del reddito dell’appellata.
In
definitiva con un fabbisogno mensile di fr. 2’808.- e un reddito di 2’382.--
mensili l’appellante ha un ammanco di fr. 426.--, ragion per la quale l’importo
di fr. 600.-- mensili fissato dal Pretore dev’essere ridotto a fr. 430.-- in
parziale accoglimento dell’appello del marito.
- La pensione alimentare dovuta alla moglie deve anche
tenere conto della situazione patrimoniale del marito. Quest’ultimo percepiva
nel 1992 uno stipendio netto di fr. 5’141.-- (cfr. richiamo salario dalle
__________). Il suo fabbisogno, in assenza di qualsiasi dato, può essere
stimato, in consonanza con quanto ammesso per la moglie, in fr. 2’690.--
(minimo base fr. 940.--, alloggio e spese accessorie fr. 1’100.--, cassa malati
fr. 150.--, assicurazioni fr. 50.--, imposte fr. 450.--) cui dev’essere aggiunto
il 20% per un totale quindi di fr. 3’228.--. Ne discende che l’appellante dispone
di un’eccedenza di fr. 1’913.-- rispetto al fabbisogno, ciò che gli consente di
far fronte al pagamento di una pensione a favore della moglie.
Tenuto
conto della lunga durata del matrimonio (26 anni) e dell’età della
beneficiaria, ormai ultracinquantenne, la rendita deve essere riconosciuta illimitata
nel tempo, non potendosi ritenere che in futuro l’interessata migliorerà la sua
situazione di reddito.
II.
SULL’APPELLO DI __________ 7. La moglie contesta il metodo di calcolo usato dal
Pretore, asseverando che esso fornisce unicamente una base che può essere
modificato se le possibilità del marito lo permettono, ragion per la quale
l’aumento del 20% operato dal primo giudice debba essere esteso a tutto il suo
fabbisogno e non solamente al suo minimo vitale. Essa ritiene inoltre che il
primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del peggioramento delle sue
condizioni di salute, che non le consentiranno di percepire, in futuro, un
reddito tale da coprire il proprio fabbisogno.
a) Come visto in precedenza il minimo del diritto
esecutivo è solamente un punto di partenza che può essere adattato se le circostanze
del caso lo consentono. Nella fattispecie nel calcolo del fabbisogno della
moglie non si è tenuto conto solamente del minimo previsto dal diritto
esecutivo (cfr. tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello come autorità di vigilanza, pressoché identiche per il
fabbisogno di persone sole ai minimi di esistenza valevoli per tutta la Svizzera
(RJJ 1993 293), bensì del fabbisogno allargato, comprensivo anche delle assicurazioni
e del presumibile onere fiscale. Ciononostante pur aumentando del 20% il
fabbisogno esteso della moglie, così come richiesto dall’appellante, il suo
fabbisogno non risulta essere superiore a fr. 2’808.--, come visto in
precedenza. La sentenza citata dall’appellante e pubblicata in SJ 1992 380
prevede tra l’altro di aggiungere al minimo previsto dal diritto esecutivo i
premi d’assicurazioni e gli oneri fiscali, ciò che nel caso concreto è stato
fatto. Va inoltre rilevato che la rendita d’indigenza non è destinata ad
assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza
di matrimonio, e questo anche se la situazione finanziaria dell’obbligato lo permette
(Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n.
23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare la beneficiaria dal
bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente i suoi bisogni (SJ 1992
pag. 383 con richiami di dottrina).
b) E’ indubbio che per fissare la rendita il giudice
debba tenere conto delle circostanze esistenti al momento del divorzio e in un
futuro prevedibile (DTF 108 II 30). L’appellante sostiene che il suo stato di
salute è precario e che la sua situazione finanziaria peggiorerà nel tempo.
Ora dal fascicolo processuale risulta che l’appellante è stata in cura da
diversi medici per differenti motivi. Essa ha sofferto in particolare di
depressioni nervose e ansie, dovute alla rottura del matrimonio e di un’altra
relazione sentimentale (dott. __________, __________, __________, incarto
servizio psico-sociale) e di problemi di carattere ginecologico (dott.
__________; doc. 20) che l’hanno costretta a periodi di inabilità lavorativa
(doc. 23 e 27). Ciò nonostante in nessuno di questi casi i medici hanno
formulato prognosi per l’immediato futuro e in definitiva si deve ammettere che
__________ non è limitata nell’attività lavorativa da problemi di salute. Va
rilevato infine che se da un canto non si può più pretendere dall’appellante
che riprenda la sua attività di parrucchiera, dalla quale risulta lontana da
oltre 25 anni, d’altro canto essa ha dimostrato di poter lavorare quale
venditrice o cameriera a tempo pieno, ciò che le consente attualmente di
percepire fr. 2’382.--. In queste condizioni non si giustifica accordare
all’appellante una rendita superiore a fr. 430.-- mensili.
- Gli oneri processuali seguono in linea di
principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ vede parzialmente accolto
il suo appello, ma in minima misura. Non si giustifica pertanto una modifica
della ripartizione degli oneri processuali di prima sede.
In
sede di appello, tenuto conto della minima riduzione della rendita __________
risulta soccombente in misura maggiore e deve dunque sopportare i 2/3 degli
oneri processuali del suo appello, con l’obbligo di rifondere alla controparte
un adeguato importo per ripetibili di appello. Per quanto riguardo l’appello di
__________, gli oneri processuali sono posti integralmente a suo carico con
l’obbligo di rifondere delle ripetibili alla controparte.
ha postulato l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
La domanda non può essere accolta. Pur dovendo considerare la sua indigenza
verosimile (art. 155 CPC), nel caso concreto fa difetto il requisito della probabilità
dell’esito favorevole dell’appello. E’ vero che nelle cause di diritto della famiglia
tale requisito va invero valutato con minor rigore (Rep. __________ 122), ma nella fattispecie l’appellante ha
proposto al giudizio della seconda sede contestazioni su un tema già ampiamente
sviluppato da consolidata dottrina e giurisprudenza, per di più pubblicata. Si
aggiunga che non è dato di capire come l’appellante sia giunto a proporre un
importo di fr. 1’500.--, ritenuto che, come visto in precedenza, la pensione
d’indigenza è destinata unicamente a preservare la beneficiaria dal bisogno e
non a garantirle il medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio
(__________).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
- L'appello di __________ è parzialmente accolto e la
sentenza impugnata è così modificata:
“ 2. __________
è condannato a versare a __________ nata __________ una pensione
alimentare fondata sull’art. 152 CC di fr. 430.-- mensili anticipati.”
Per il resto la
sentenza rimane invariata.
- Gli oneri processuali dell'appello di __________, consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 450.-
sono
posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e dell’appellata in ragione di
1/3. __________ rifonderà alla controparte fr. 500.-- per ripetibili ridotte
di appello.
3 L'appello di __________ è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ è respinta.
-
Gli oneri processuali dell’appello di __________,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
450.-
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili
d’appello.
- Intimazione a:
avv. __________, __________
avv__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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