AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.56
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00055
11.95.00056
Lugano
22 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. __________ e __________ (ipoteca legale a favore
dei condomini) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizioni dell’ 11 dicembre 1992 da
“__________ ”, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________),
contro
__________,
__________,
e
ora sugli appelli del 26 aprile 1993 del
__________,
succursale di __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se
devono essere accolti gli appelli del 26 aprile 1993 presentati dal __________,
succursale di __________, contro le sentenze emesse il 6 aprile 1993 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. L’11
dicembre 1992 la __________ “__________ ” ha convenuto davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna la __________ di Lugano, proprietaria delle
proprietà per piani n. __________, __________, __________e __________del fondo
base n. __________ RFD di __________ __________, chiedendo che fosse ordinato
all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere un'ipoteca legale a garanzia
del pagamento dei contributi condominiali per il periodo 1.11.1990/31.10.1991
di complessivi
fr.
18’063.– (inc. n. __________) e per il periodo 1.11.1991/31.10. 1992 di complessivi
fr. 17’042.45 (inc. n. __________).
Con
decreti supercautelari del 14 dicembre 1992 il Pretore ha accolto le richieste
provvisionali e ha ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere
le ipoteche legali postulate.
B. All'udienza
preliminare del 30 marzo 1993, assente la parte convenuta (preclusa), l’attrice
ha comunicato che i fondi da gravare erano stati acquistati nel frattempo all'asta
pubblica __________ di __________ (succursale di ). Al dibattimento
finale del medesimo giorno la comunione dei comproprietari del Condominio
“ ” ha mantenuto le proprie domande.
C. Statuendo
il 6 aprile 1993, il Pretore ha accolto le petizioni e ha ordinato
all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere le ipoteche legali
definitive a favore __________ “__________ ”, __________ __________, a carico
delle proprietà per piani già di proprietà della __________ e nel frattempo
acquistate dal __________, succursale di __________.
D. Insorto
contro le predette sentenze con appelli del 26 aprile 1993, il __________
chiede in via preliminare di poter intervenire nella lite in via accessoria e
nel merito chiede l'annullamento dei giudizi impugnati.
Nelle
sue osservazioni del 14 maggio 1993, la __________ “__________ ” propone di
respingere i gravami e di confermare le sentenze impugnate.
Considerando
in
diritto:
-
Le
due cause introdotte dalla __________ “__________ ” hanno la medesima natura e
si fondano sugli stessi fatti. Si giustifica pertanto di congiundere le cause
ai fini della motivazione e del giudizio.
Occorre verificare anzitutto se il __________ __________ possa essere ammesso
a intervenire accessoriamente nella lite per avere acquistato ai pubblici
incanti le proprietà per piani su cui il Pretore ha ordinato l’iscrizione
dell’ipoteca legale. Secondo l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è
alienato, il processo continua fra le parti in causa e la sentenza passa in
giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del
diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. Che nella fattispecie
la sentenza del Pretore esplichi effetti di giudicato anche nei confronti del
terzo è indubbio, il __________ __________ ritrovandosi proprietario di fondi
gravati da ipoteche legali a favore dell’attrice. Esso può quindi intervenire accessoriamente
nella causa e proprorre ai suoi atti processuali indipendentemente dalla parte
assistita (art. 52 cpv. 2 CPC, Picard,
Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 247). Poco importa che cio
avvenga solo in sede di impugnazione della sentenza (art. 51 cpv. 2 in fine
CPC) e poco importa che parte assistita - nel caso in esame la convenuta - non
abbia appellato. Il __________ __________ è leso direttamente dall’esito
della causa fra le parti principali: esso deve quindi potersi difendere senza
riguardo all’eventualità che la parte principale rinunci a tutelare i propri interessi
(Ottaviani, Le parti nel processo
civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 101). Ora, dal profilo formale la
legittimazione dell’interveniente accessorio dovrebbe formare oggetto di decreto,
appellabile con effetto sospensivo (art. 51 cpv. 4 e 5 CPC). Dato tuttavia che
in concreto l’intervento avviene solo in appello - sicchè l’appellabilità del
decreto non avrebbe particolare significato - appare vano dilazionare oltre la
causa. Basti accertare che l’appellante ha un interesse legittimo a intervenire
e che, essendo toccato direttamente dalla sentenza, può procedere in lite con
atti propri. Il gravame deve perciò essere vagliato nel merito.
-
L’appellante
sostiene che il Pretore, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione
ai pubblici incanti delle PPP da gravare, ha ordinato l’iscrizione di
un’ipoteca legale definitiva. Se non che, a norma dell’art. 135 LEF, i debiti
di pegno immobiliare non vengono assegnati all’aggiudicatario ma sono estinti
con il ricavo della vendita. Egli chiede pertanto, tenuto conto della giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 106 II 183), l’annullamento della sentenza poiché i
crediti in questione sono stati pagati nell’ambito dell’aggiudicazione o si
sono estinti per effetto della stessa.
-
Dal
fascicolo processuale risulta che la __________ non si è costituita in
giudizio. Essa non era pertanto legittimata a contestare i fatti della
petizione (art. 169 CPC). All’udienza preliminare del 30 marzo 1993 l’attrice
ha comunicato al Pretore che “nel frattempo” i fondi da gravare erano stati
acquistati all’asta pubblica dal __________ __________ (act. IV). Il Pretore ha
nondimeno accolto le petizioni e tenuto conto dell’art. 110 cpv. 1 CPC, per il
quale se l’oggetto litigioso è alienato il processo continua fra le parti in
causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, ha
ordinato l’iscrizione delle ipoteche legali definitive sulle PPP di proprietà
dell’appellante.
a) Nell’ambito
della realizzazione degli immobili le condizioni dell’incanto devono indicare
che i fondi sono venduti con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri
fondiari, ipoteche, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie); i debiti con pegno
immobiliare, se sono esigibili, non vengono assegnati ma sono estinti col
ricavo della vendita (art. 135 cpv. 1 in fine LEF; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts,
Berna 1993, pag. 245). Con l’aggiudicazione si verifica pertanto l’estinzione
di tutti i diritti reali che non figurano nell’elenco degli oneri (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, pag. 236). Certo il diritto all’iscrizione di
un’ipoteca legale dei condomini è un’obbligazione di natura propter rem
e può essere richiesta contro il proprietario attuale della quota (Steinauer, Les droits réels, Tomo I, n.
1352a, pag. 350), ma il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che
se l’ipoteca non è ancora stata iscritta e non sia stata considerata in
occasione della realizzazione forzata, il credito della comunione non può più
essere fatto valere nei confronti del deliberatario (DTF 106 II 193 consid.
3c). In altre parole la comunione dei comproprietari, ogni qualvolta vi è una
realizzazione forzata di una quota, deve far valere il proprio diritto se non
intende perderlo, mentre se il suo credito non è coperto dal ricavato della
realizzazione forzata, il diritto di costituire un’ipoteca legale si estingue
(DTF citata, pag. 189 consid. 2; Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 66 ad art. 712i). In questo senso la posizione del deliberatario
è diversa da quella dell’acquirente ordinario (DTF citata pag. 190, consid. 3).
b) Nella
fattispecie i contributi condominiali richiesti risalgono agli anni 1990/1992,
di modo che al momento dell’introduzione della richiesta d’iscrizione
dell’ipoteca legale a favore dei condomini i relativi crediti erano esigibili.
Non potendo trattarsi di un credito garantito da un’ipoteca legale diretta
(art. 836 CC, Steinauer, op. cit.
n. 1352, pag. 350), esso doveva figurare nell’elenco oneri relativo alla realizzazione
delle PPP in questione (art. 135 LEF, 45 cpv. 1 lett. a del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi: RRF). Ne
discende che se la comunione dei comproprietari non voleva perdere i suoi
crediti avrebbe dovuto farli valere nell’ambito della procedura di realizzazione
forzata delle unità PPP in oggetto (DTF 106 II 193, consid. 3c). Poichè l’11 dicembre
1992 si sono tenuti i pubblici incanti delle unità PPP (Foglio ufficiale del
Cantone Ticino, n. __________ del 13 ottobre __________, pag. __________ e n.
__________ del 23 ottobre __________, pag. __________) e il trasferimento di
proprietà si opera con l’aggiudicazione (Gilliéron,
op. cit. pag. 236), la petizione introdotta l’11 dicembre 1992 e pervenuta alla
Pretura il 14 dicembre successivo non poteva essere accolta, il diritto di costituire
un’ipoteca legale essendosi estinto e non potendo più essere fatto valere nei
confronti del deliberatario.
D’altronde
la stessa attrice ha menzionato la circostanza che per tali crediti essa aveva
già dovuto iniziare una procedura d’incasso (petizione pag. 2), sicchè non
poteva certo sfuggirle la circostanza che le PPP di proprietà della __________
sarebbero state messe all’asta. E’ vero che la __________ non ha risposto alla
petizione, ma l’obbligo di contestare i fatti di petizione (art. 170 cpv. 2
CPC) non va confuso con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il
disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati
devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben
fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, n. 1 ad art.184). Tenuto conto dell’aggiudicazione, spettava alla
parte attrice provare che i crediti asseriti rientravano nella categoria di
quelli assegnati al deliberatario (art. 832 CC, 135 LEF, 47 RRF) o altre
circostanze che potevano permettere l’accoglimento delle sue pretese. Non
avendo fatto valere i suoi crediti nell’ambito della realizzazione forzata
delle PPP in questione, il diritto di richiedere l’iscrizione di un’ipoteca
legale a suo favore è decaduto. Ciò posto, gli appelli devono essere accolti e
le sentenze impugnate riformate di conseguenza.
-
La
richiesta dell’appellante di richiamare la documentazione relativa alla data,
alle modalità e all’esito dell'aggiudicazione è senza oggetto gli appelli
dovendo essere accolti già sulla base degli atti.
-
La
riforma della sentenza impugnata implica una modifica del pronunciato degli oneri
processuali di prima sede che sono posti a carico dell'attrice, integralmente
soccombente. Tenuto conto che la parte convenuta non ha partecipato al
processo, non si giustifica di assegnarle ripetibili.
In
questa sede gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellata, tenuta a
rifondere all’appellante un'equa indennità per ripetibili d'appello (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L'appello
è accolto e le sentenze impugnate sono così modificate:
“1. La
petizione è respinta.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 550.– sono a carico dell'attore.
Non
si assegnano ripetibili”.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
- Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
totale
fr. 800.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico della __________ “__________ ”,
che rifonderà al __________ fr. 1’000.– per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________,
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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