AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.35
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00035
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (modifica di sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 agosto 1994 dall’
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
e ora sul decreto
dell’11 gennaio 1995 con cui la Segretaria assessora ha respinto, in luogo
e vece del Pretore, l’istanza cautelare presentata dall’attore contestualmente
alla petizione;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 gennaio 1995 presentata da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’11 gennaio 1995
dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 9
marzo 1990, passata in giudicato, la Segretaria assessora della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il
divorzio tra __________ __________ (1949) ed __________ nata __________ (1948),
affidando la figlia __________ (nata il __________ novembre 1979) alla madre.
Nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata dal giudice,
il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr.
1’300.– mensili alla moglie e uno di fr. 1’000.– mensili alla figlia, oltre fr.
400.– come contributo per le spese straordinarie. Il 12 maggio 1990 __________
__________ si è risposato con __________ __________, dalla quale ha avuto due
figli: __________ (il __________ dicembre 1990) e __________ (il
__________febbraio 1994). Il 7 settembre 1993 __________ ha accettato la riduzione
a fr. 800.– mensili indicizzati del contributo alimentare per sé medesima.
B. Il 25 agosto 1994
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di
sopprimere dal 1° marzo 1994, subordinatamente dal 1° agosto 1994, la pensione
dovuta all’ex moglie e di ridurre di fr. 200.– mensili il contributo per la
figlia __________a. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda.
All’udienza del 4 ottobre 1994, indetta per discutere la cautelare, l’attore ha
confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è opposta. Richiamati i
rispettivi incarti fiscali, alla discussione finale del 7 dicembre 1994 le
parti si sono confermate nelle rispettive domande.
D. Statuendo l’11
gennaio 1995 in luogo e vece del Pretore, la Segretaria assessora ha respinto
l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste
a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla convenuta fr.
1’000.– per ripetibili.
E. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 30 gennaio 1995 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la sua domanda cautelare
sia accolta. La convenuta non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto:
- L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’entità della rendita o quelle del beneficiario
siano migliorate. Presupposto per la soppressione o la riduzione della rendita
è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole
e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la
rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine).
Introdotta l’azione di
modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art.
145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC).
Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già liquide a un esame
sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via
cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di
una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a
titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 151 cpv. 1 CC si
giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche.
Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta
ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere
l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228/229 consid. 3b;
Rep. 1989 131 in fondo). Analogo ragionamento vale per la riduzione del
contributo alimentare dovuto ai figli (art. 157 CC: DTF 104 II 239 consid. 3);
l’azione non è destinata a rimettere in causa la ponderazione d’interessi
operata dal giudice del divorzio: essa presuppone che sia intervenuta una
rilevante modifica delle circostanze e che la nuova disciplina si imponga per
il bene del figlio (DTF 111 II 316 in alto).
- Il primo giudice ha
respinto l’istanza, non riscontrando alcun rilevante cambiamento nelle
condizioni economiche dell’appellan-te; quanto alla nascita dell’ultimogenita
__________, essa non ha – secondo la Segretaria assessora – peggiorato la sua
situazione dell’obbligato poiché già considerata nel settembre 1993, al momento
in cui l’ex moglie ha accettato la riduzione del contributo. L’indubbio aumento
del reddito della beneficiaria, infine, era prevedibile al momento della
pronuncia del divorzio.
L’appellante censura tali
argomentazioni facendo valere che l’utile della sua attività è passato da una
media annua di fr. 83’000.– nel biennio 1989/90 a una media di fr. 180’000.–
nel biennio successivo, per poi diminuire a fr. 102’005.– nel 1993 e denunciare
una perdita di fr. 68’486.– nei primi sei mesi del 1994. Egli contesta poi che
la nascita della figlia __________, nel mese di febbraio 1994, sia già stata
considerata nell’ambito della richiesta di riduzione del contributo avvenuta
nel settembre del 1993. L’appellante osserva infine che la situazione finanziaria
della convenuta è migliorata notevolmente, e in maniera del tutto
imprevedibile, ciò che a maggior ragione giustifica la soppressione del
contributo dovutole.
- a) Dal
fascicolo processuale relativo alla procedura di divorzio (inc. 1462 DSA richiamato)
non risulta quale fosse la situazione economica delle parti al momento in cui è
stata sottoscritta la convenzione sugli effetti accessori del divorzio.
L’incarto fiscale dell’appellante lascia desumere in ogni modo che la
situazione finanziaria del contribuente è migliorata, ove appena si pensi che
da un reddito aziendale annuo di fr. 83’000.– nel biennio 1991/92
l’interessato è passato a un reddito aziendale di fr. 180’000.– nel biennio
1993/94. Certo, egli sottolinea che nel 1993 l’utile è poi diminuito a fr.
102’005.– e nei primi nove mesi del 1994 vi è stata una perdita di fr. 68’486.–,
ma queste circostanze non bastano – da sole – a dimostrare un peggioramento
delle condizioni economiche tale da giustificare una modifica della sentenza di
divorzio già in via cautelare. Tenuto conto del fatto che ai fini del 1994 la
situazione non è ancora ben definita, l’appel-lante stesso ammettendo di essere
tassato in base agli incassi (appello, pag. 7), e che il conteggio del 30
settembre 1994 (doc. AO) è stato allestito dal professionista medesimo, non si
può affermare – a un esame meramente sommario – che la situazione economica sia
quella da lui prospettata. L’appellante trascura, del resto, che una riduzione
passeggera del suo reddito non giustificherebbe ancora una riduzione del
contributo alimentare, difettando quel minimo di durevolezza indispensabile a
giustificare una modifica dell’ assetto vigente (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, Berna
1995, n. 738, pag. 147).
b) I dati
sui fabbisogni minimi delle parti sono ancora più lacunosi e non consentono
lontanamente di definire la disponibilità mensile dei coniugi al momento del
divorzio. Giovi ricordare che per la determinazione del fabbisogno personale
occorre far capo in primo luogo al minimo del diritto esecutivo (tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello), cui vanno aggiunti gli oneri
fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione per la
copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393).
Nella fattispecie, tenuto calcolo del nuovo matrimonio dell’appellante e
dell’attività lucrativa svolta della seconda moglie, le posizioni esposte nel
calcolo del fabbisogno minimo dell’appellante si riferiscono alle sue spese
personali, fatti salvi il minimo esistenziale e la quota di locazione,
adeguatamente ridotta per tenere conto della convivenza. Il fabbisogno minimo
dell’appellante al momento in cui è stata introdotta l’azione di modifica può
essere stabilito, nell’ipotesi a lui più favorevole, in fr. 5’035.– mensili.
Esso comprende il minimo di base previsto per i debitori che vivono in economia
domestica con parenti (applicato per analogia: fr. 925.–), la locazione (fr.
1’735.–), le spese di riscaldamento (fr. 35.–), l’assicurazione della mobilia
domestica (fr. 46.–), la cassa malati (fr. 154.–), il contributo in denaro per
i figli __________ e __________ (fr. 1’140.–: cfr. le raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, sempre che l’appellante provveda
all’intero fabbisogno in denaro), e le imposte (fr. 1’000.–). L’importo così
calcolato deve essere ancora aumentato del 20%, come indicano la giurisprudenza
e la dottrina (DTF 121 II 49; 118 II 97; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., nota 10 ad art. 152 CC), per un importo complessivo di fr. 6’042.–.
L’appellante non avendo reso verosimile l’effettiva necessità di far capo a
un’autovettura e nemmeno dimostrato che altre assicurazioni (valori e vita)
sono state contratte a copertura di rischi d’interesse per l’economia
domestica, i rispettivi importi non possono essere inseriti nel suo fabbisogno,
per altro già maggiorato del noto 20%. I premi della cassa malati dei figli
sono già compresi, da parte loro, nel rispettivo fabbisogno dei minori.
c) In
definitiva, dedotto tale fabbisogno dall’ultimo reddito accertabile (fr.
102’005.–), ossia fr. 8’500.– mensili, l’appellan-te dispone di un’eccedenza
mensile di fr. 2’458.–, con la quale può far fronte al pagamento del contributo
litigioso (fr. 2’400.–). In simili circostanze si può ragionevolmente esigere
che fino all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché non
sarà reso chiaramente verosimile un rilevante peggioramento delle sue
condizioni economiche – l’obbligato continui a versare il contributo alimentare
fissato nella sentenza di divorzio, i diritti conferiti da quest’ultima
decisione alla beneficiaria prevalendo sugli obblighi a carico dell’appellante
(DTF 118 II 229 consid. 3b). Non ravvisandosi, per finire, circostanze
particolari che legittimino una riduzione della rendita già in via
provvisionale, l’appello dev’essere respinto, senza che occorra indagare oltre
sulla situazione della beneficiaria. Tale situazione dovrà essere esaminata al
più tardi, in ogni modo, nella procedura di merito.
- Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia
è commisurata all’entità della controversia e all’ammontare dei contributi litigiosi.
Non si assegnano ripetibili all’appellata, che non ha presentato osservazioni
al ricorso.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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