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Numero d'incarto:
11.1995.33
Data decisione, Autorità:
10.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00033
Lugano
13 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima camera civile del Tribunale d’appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera,
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 16 febbraio 1994.
__________,
__________,
(ora rappresentato dall’avv. __________,
__________)
contro
__________, nata __________,
__________,
(rappresentata dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio
1995 di __________ __________ contro la sentenza del 13 gennaio 1995 del
Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata il
giorno stesso da __________ __________;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata il 6
febbraio 1995 da __________ __________;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
__________ __________ (1943) e __________ __________ (1951), entrambi di
cittadinanza italiana, si sono sposati a __________ (Italia) il
__________gennaio 1973 e dalla loro unione sono nati i figli __________ (1973),
__________ (1974) e __________ (1976);
che
con sentenza del 14 dicembre 1990 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato la separazione personale per tempo indeterminato dei coniugi,
omologando nel contempo la convenzione sugli effetti accessori della
separazione nella quale era previsto - tra l’altro - il versamento di un
contributo alimentare di fr. 333.-- a favore della figlia __________;
che
il 16 febbraio 1994 __________ __________ ha introdotto azione di divorzio e ha
postulato l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie e
della figlia stessa:
che
con risposta del 28 febbraio 1994 __________ __________, pur aderendo alla
domanda di divorzio, ha postulato - tra l’altro - il versamento di un
contributo alimentare di fr. 500.-- a favore della figlia __________;
che
replicando il 31 marzo 1994 il marito si è opposto alla richiesta della moglie
e ha postulato in via cautelare la soppressione del contributo alimentare a
favore della figlia;
che
all’udienza del 28 aprile 1994 indetta per la discussione della domanda
cautelare, il marito ha confermato la propria richiesta, alla quale si è
opposta la moglie;
che
al dibattimento finale del 12 gennaio 1995, relativo pure alla procedura di
merito, la moglie ha confermato la propria opposizione, mentre il marito nel
memoriale conclusivo del 19 dicembre 1994 ha mantenuto la sua domanda
cautelare;
che
con sentenza del 13 gennaio 1995 il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio e ha esonerato il marito da qualunque contributo per la moglie e per
la figlia;
che
nella medesima sentenza il Pretore ha respinto l’istanza cautelare presentata
da __________ __________ e ha confermato il contributo alimentare per la figlia
__________ di fr. 500.-- fino al mese di agosto 1994, sopprimendolo a partire
da questa data;
che
insorto contro la sentenza del Pretore con appello del 31 gennaio 1995,
__________ __________ non contesta il pronunciato del divorzio, ma chiede in
riforma del giudizio impugnato la soppressione del contributo cautelare a
favore della figlia __________;
che
nelle sue osservazioni del 6 febbraio 1995 __________ __________ propone di
respingere il gravame in quanto tardivo;
Considerato
in
diritto:
che
l’appello verte sulla mancata soppressione del contributo cautelare fr. 500.--
mensili a favore della figlia __________, che il Pretore ha emanato insieme al
giudizio di merito (dispositivo 4.1 della sentenza querelata);
che
le misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con
procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e il Pretore statuisce
pertanto con “decreto” (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile
nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);
che,
come detto, il primo giudice ha statuito sulla domanda cautelare insieme con il
merito;
che
sotto il profilo dell’art. 101 CPC v’è da domandarsi se tale modo di procedere
sia lecito: ancorché risponda a esigenze pratiche, esso lede infatti alla
sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nel processo
ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente
sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC);
che,
quand’anche si ammettesse la legittimità dell’operato pretorile, nel caso in
esame il dispositivo 4.1 del giudizio impugnato mantiene natura cautelare;
che
del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso
più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un
giudizio unico, comprensivo anche del merito;
che
nel caso concreto la sentenza è stata ricevuta dal legale dell’appellante il 16
gennaio 1995 (appello pag. 2), ragione per cui l’atto presentato il 31 gennaio
1995 risulta tardivo e pertanto non può essere vagliato nel merito;
che
la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può
essere accolta, il ricorso mancando di ogni possibilità di successo (art. 157
CPC);
che
nondimeno è giustificato tenere conto della circostanza che l’errore dell’
appellante è in parte indotto dall’emanazione di un giudizio unico, comprensivo
anche del merito, ciò che configura un “giusto motivo” (nel senso dell’art. 148
cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di tasse e spese, comunque di difficile
incasso;
che
avendo presentato osservazioni, l’appellata deve beneficiare in ogni modo di
un’equa indennità per ripetibili;
che
la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
per contro accolta nel misura in cui le ripetibili saranno di impossibile
incasso;
per
questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellante è respinta.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellata è accolta nella misura in cui le ripetibili saranno di
impossibile incasso.
-
Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.
-
Intimazione:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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