AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.32
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00032
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 marzo 1988 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 9 maggio 1992 da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 19 aprile 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
__________ (1947) e __________ __________ (1945), entrambi divorziati, si sono
sposati il 3 febbraio 1979. Dalla loro unione è nato , il __________
novembre 1979 (doc. A). Dopo varie esperienze professionali, nel 1986 il marito
ha rilevato la gerenza del ristorante “ ” a __________, coadiuvato
dalla moglie. I coniugi si sono separati nel settembre 1987 e la moglie si è
dapprima trasferita a __________ e poi a __________ con il figlio, mentre il
marito è rimasto nell’abitazione coniugale di __________. __________ __________
ha avuto dalla convivente __________ __________ le figlie __________
(__________aprile 1989) e __________ (__________ottobre 1995).
B. Il 19 novembre
1987 __________ __________ ha inoltrato istanza per il tentativo di
conciliazione e con un’istanza di provvedimenti cautelari del 4 dicembre 1987
ha postulato – segnatamente – l’affidamento di __________ e un contributo
alimentare per sé e il figlio di complessivi fr. 1’500.– mensili. Il 16 luglio
1987 ha avuto luogo il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso. Contestualmente
si è tenuto anche il contraddittorio sulla provvisionale, in occasione del
quale il convenuto si è opposto al contributo alimentare per la moglie,
offrendo l’importo di fr. 500.– mensili per il figlio. Con decreto
supercautelare del 18 dicembre 1987 il Pretore ha affidato __________ alla
madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha stabilito il contributo
alimentare complessivo per moglie e figlio in fr. 1’500.– mensili, a decorrere
dal 1° dicembre 1987.
Il convenuto ha
successivamente presentato quattro istanze di adozione di provvedimenti
cautelari (19 dicembre 1989), rispettivamente di modifica di misure cautelari
(17 febbraio 1988, 28 agosto 1989, 7 novembre 1990). Anche la moglie ha presentato
il 15 aprile 1992 un’istanza cautelare con cui ha chiesto che fosse precisato
l’ammontare degli alimenti a favore suo e del figlio. Assunte le prove e
indette le relative udienze, per quanto è qui di rilievo, il Pretore ha ridotto
il contributo alimentare complessivo a fr. 1’300.– (decreto 4 agosto 1988),
suddividendolo nella misura di fr. 700.– per la moglie e di fr. 600.– per il
figlio (decreto 17 aprile 1992).
C. Il 15 marzo 1988
__________ __________ ha promosso l’azione di divorzio, chiedendo di regolare
le conseguenze accessorie con l’affidamento del figlio a lei stessa, titolare
dell’autorità parentale, con il riconoscimento di un diritto di visita al
padre, l’assegnazione di un contributo alimentare per sé di fr. 1’000.– mensili
fondato sull’art. 151 CC, subordinatamente sull’art. 152 CC, di un contributo
di fr. 800.– mensili indicizzati in favore di __________, l’importo di fr.
255’255.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, oltre agli
interessi maturati, e la restituzione del mobilio posto nell’abitazione di
__________, in subordine del controvalore di fr. 20’000.–.
D. Con risposta e
riconvenzione del 6 settembre 1988 il marito si è opposto alla petizione e ha
chiesto a sua volta la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle
conseguenze accessorie. Egli ha aderito all’affidamento del figlio alla madre
con l’autorità parentale, riservato il proprio diritto di visita, ha offerto un
contributo alimentare per __________ di fr. 500.– mensili, ha avanzato una
pretesa di fr. 206’670.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e ha
chiesto infine che il mobilio posto nella casa di __________ sia dichiarato di
sua proprietà. ll citato importo di fr. 206’670.– sarebbe già comprensivo del
controvalore di fondi di proprietà del convenuto (n. __________, __________e __________RFD
di __________), intestati fiduciariamente alla moglie.
E. Il 5 ottobre 1988
l’attrice ha inoltrato la replica e risposta riconvenzionale, con cui ha
confermato le richieste di petizione e ha postulato la reiezione dell’azione riconvenzionale.
Nella duplica del 25 gennaio 1989 __________ __________ ha ribadito le tesi e domande
contenute nella risposta e riconvenzione.
F. All’udienza
preliminare del 13 ottobre 1989 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di
prova. Conclusa l’istruttoria nel memoriale del 7 marzo 1994 l’attrice si è
confermata nella domanda di divorzio, ribadendo la richiesta di affidamento del
figlio, postulando una pensione alimentare per sé di fr. 1’200.–, da versare
vita natural durante, e un contributo per __________ di fr. 900.– mensili fino
al compimento del 18° anno d’età, rispettivamente del 20° in caso di
continuazione degli studi, entrambi da adeguare all’evoluzione dell’indice del
costo della vita. Essa ha ridotto la pretesa derivante dalla liquidazione del
regime matrimoniale a fr. 229’755.–, oltre interessi, mantenendo invariata la
richiesta di restituzione del mobilio, in subordine del controvalore di fr.
20’000.–. Il convenuto, dal canto suo, nel memoriale del 17 marzo 1994 ha
mantenuto le proprie domande di giudizio, a eccezione di quelle derivanti dalla
liquidazione dei rapporti patrimoniali. A tale titolo, egli ha chiesto il
versamento di fr. 134’500.– oltre interessi, subordinatamente fr. 69’500.–
(oltre interessi) e il trapasso in suo nome dei fondi di __________; in via
ulteriormente subordinata, egli ha postulato solamente il trasferimento a suo
nome degli immobili. Il convenuto ha chiesto inoltre che – in ogni caso – il
mobilio posto nella casa di __________ sia dichiarato di sua proprietà.
G. Con sentenza del
19 aprile 1994 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti in
accoglimento della petizione, ha conferito l’autorità parentale sul figlio alla
madre, regolamentando nel contempo il diritto di visita del padre, ha fissato
il contributo alimentare per l’attrice, fondato sull’art. 152 CC, in fr. 500.–
indicizzati, e quello per __________– pure da adeguare al rincaro – in fr.
650.– fino al 20 novembre 1996, rispettivamente in fr. 800.– a decorrere da
quella data fino alla maggiore età del figlio, o fino al 18° anno d’età, in
caso di raggiungimento dell’indipendenza economica. Egli ha condannato inoltre
il convenuto a rifondere all’attrice fr. 182’500.– (oltre interessi al 5% dal
15 marzo 1988) a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, assegnandogli
il mobilio della casa di __________o, e – riconosciuti di sua proprietà i fondi
n. __________, __________e __________RFD di __________– ha fatto ordine
all’ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere a nome del marito le citate
particelle, dietro comprova dell’avvenuto pagamento a __________ __________
dell’importo di fr. 182’500.– oltre interessi. Il giudice ha suddiviso tra le
parti le spese e la tassa di giustizia di fr. 5’000.– nella misura di 1/5 a
carico dell’attrice e per i 4/5 rimanenti al marito, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 9’000.– a titolo di ripetibili. Egli ha respinto l’azione riconvenzionale,
ponendo a carico del marito le spese e la tassa di giustizia di fr. 3’000.–,
con l’obbligo di corrispondere alla controparte fr. 6’000.– per ripetibili.
H. Contro la
predetta sentenza è insorto il 9 maggio 1994 __________ __________ con un
appello in cui chiede che la petizione sia integralmente respinta e che, in accoglimento
dell’azione riconvenzionale, tra le parti sia pronunciato il divorzio, il
figlio sia attribuito alla madre, cui competerà pure l’autorità parentale,
riservato il suo diritto di visita, e che il contributo alimentare a favore di
__________ sia fissato in fr. 500.– mensili. A titolo di liquidazione del
regime, egli postula in via principale il riconoscimento a proprio favore di fr.
134’500.– oltre interessi, in subordine fr. 69’500.– più interessi (entro 15
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), e l’ordine all’Ufficiale dei
registri di iscrivere a suo nome i noti fondi di __________o; in via ulteriormente
subordinata egli chiede solo il trapasso degli immobili e in ogni caso, che
siano dichiarati di sua proprietà i mobili che si trovano nella casa di
__________, con protesta di spese e ripetibili.
I. Nelle
osservazioni (“risposta”) del 16 giugno 1994 __________ __________ propone la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
G. L’istruttoria
relativa alla situazione del figlio minorenne è stata completata in sede di
appello. Le parti sono state sentite all’udienza del 17 aprile 1996 e al
dibattimento finale del 19 giugno 1996.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha
sciolto il matrimonio tra le parti per divorzio in accoglimento della petizione
e ha respinto l’azione riconvenzionale del marito. Nelle richieste di appello
il convenuto chiede anzitutto la reiezione della petizione e la pronuncia del
divorzio in accoglimento della propria riconvenzione. Nel gravame egli non
spende però una sola parola per motivare tale domanda, ciò che rende l’appello irricevibile
su questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
In merito agli
effetti accessori del divorzio, l’appellante censura il contributo alimentare
mensile stabilito dal Pretore per il figlio __________, di fr. 650.– fino al 20
novembre 1996, rispettivamente di fr. 800.– fino alla maggiore età o fino al
18° anno d’età in caso di raggiungimento dell’indipendenza economica, e ne
chiede la riduzione fr. 500.–. Il convenuto impugna in appello anche il
dispositivo I.2, relativo all’affidamento del figlio e alla disciplina del
diritto di visita, e formula le proprie domande di giudizio al riguardo. La
contestazione è però solo apparente, in quanto le domande dell’appellante
coincidono con quanto disposto dal Pretore, di modo che tale punto
dell’appello, su cui del resto manca ogni motivazione, sarebbe privo di oggetto
anche se fosse ricevibile.
-
Per l’art. 276
cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli,
incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche,
intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il
contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro
condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid.
1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata
avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro
effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile
facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145 seg.) Nella
determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra
questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige la massima
ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle
allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118
II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere
cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee
a formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986,
pag. 610 seg.).
-
Per prassi
costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento
in: RDT 1993, 78), considerate un buon punto di riferimento, seppure da
adattare alle circostanze del caso concreto (I CCA 20 ottobre 1995 P–K/K; 17
agosto 1995 in causa B/B; 24 maggio 1995 in causa R/R). Per un figlio unico di
16 anni le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno complessivo di fr.
1’220.–. Dedotto l’importo di fr. 230.– corrispondente alla voce “cura ed
educazione”, fornita in natura dalla madre affidataria, si ottiene un fabbisogno
in denaro di fr. 990.– mensili. Considerato che il reddito complessivo dei
genitori, come si vedrà in seguito, risulta inferiore al reddito di riferimento
adottato dalle citate raccomandazioni, all’incirca di fr. 6’600.– / 6’700.–
mensili nel 1993, la riduzione del 10% operata dal Pretore può essere
condivisa. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, però, nel fabbisogno
del figlio va calcolata la quota parte di alloggio, poiché inserendola nel fabbisogno
della madre affidataria si alterano i calcoli relativi ai rispettivi contributi
alimentari. Il fabbisogno in denaro di __________ è quindi di fr. 890.–
arrotondati fino al 20 novembre 1996, data del passaggio alla fascia d’età
superiore. A decorrere dal 17° anno d’età il fabbisogno si eleverà a fr.
1’170.– (secondo l’edizione aggiornata al 1.1.1996, Rivista di diritto tutelare
1996 pag. 33: fr. 1’460.– ./. fr. 160.– per cura ed educazione, ridotti al
90%). Il contributo alimentare per il figlio stabilito dal Pretore in fr.
650.–, rispettivamente in fr. 800.– dal 20 novembre 1996, risulta di conseguenza
inferiore alle necessità del giovane, tenuto conto anche della rivalutazione
del reddito paterno operata dal primo giudice rispetto alla precedente
procedura provvisionale e del passaggio ad altra fascia di età.
-
Al fine di
determinare il contributo di mantenimento dovuto per il figlio, occorre esaminare
reddito e fabbisogno di entrambi i genitori e valutarne le rispettive disponibilità.
a) Il Pretore ha
stabilito il reddito del padre in fr. 4’000.– mensili. L’appellante sostiene
invece che tale importo deve essere ridotto a fr. 3’000.–, sulla base della
documentazione fiscale agli atti, e adduce che il basso reddito sarebbe dovuto
alla “crisi generale e del turismo” e a “fattori esterni”, quali il maltempo
verificatosi nel 1993. Nell’appello il convenuto non spiega tuttavia in che
modo la documentazione fiscale gli darebbe ragione ed egli non ha d’altra parte
provato, nell’istruttoria di causa, di avere subìto perdite a seguito della
crisi e del maltempo. Del resto, come rilevato dal Pretore, l’importo di fr.
4’000.– coincide con il reddito aziendale annuo di fr. 48’000.– ritenuto
nell’ultima notifica fiscale prodotta agli atti (biennio 1991/92) e corrisponde
inoltre all’incirca al reddito aziendale accertato dal perito giudiziario
__________ __________, che lo ha stabilito, appunto, in circa fr. 41’030.– (fr.
37’300.– aumentati del 10%) nell’ottobre 1992 (cfr. sentenza di questa Camera
del 12 agosto 1993 tra le stesse parti, rapporto peritale del 10 giugno 1992
pag. 2; audizione del perito __________ __________). Il reddito determinato dal
Pretore appare pertanto adeguato alle circostanze della fattispecie e non vi è
motivo di ridurlo, tanto più che si situa già a livelli assai modesti.
b) L’appellante
critica anche il reddito della moglie, accertato dal Pretore in complessivi fr.
2’000.– (fr. 1’000.– quale reddito da attività lavorativa e fr. 1’000.– dalla
sostanza). Secondo il convenuto, l’attrice, non più impedita dalle cure del
figlio ormai adolescente, potrebbe lavorare a tempo pieno, percependo così uno
stipendio di fr. 2’000.– mensili. La critica è infondata. Dall’istruttoria
risulta che l’appellata ha cessato di lavorare come dipendente l’11 giugno 1979
(cfr. lettera 27 luglio 1982 del marito all’Ufficio di tassazione, incarto
fiscale nel fascicolo “richiamati”) e per quanto risulta dagli atti dopo di
allora essa ha apportato il suo contributo solo nella gestione del Ristorante
“__________ ” (teste __________ pag. 38). Quale sia stata l’estensione del suo
apporto lavorativo non è dato di sapere e dall’istruttoria non risulta che essa
abbia lavorato anche all’infuori dell’esercizio pubblico del marito o che essa
disponga di una qualsiasi formazione, neppure pretesa dall’appellante. Stando
così le cose, e considerata l’età della moglie, ormai cinquantenne, occorre concludere
che essa non è più reinseribile in modo completo nel mondo professionale e che
il reddito potenziale di fr. 1’000.– imputatole dal Pretore è adeguato. Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, non è possibile
imporre alla donna divorziata un aumento dell’attività lucrativa dopo il 45°
anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91) sotto riserva
delle condizioni del mercato del lavoro, che però al momento attuale sono
negative per l’impiego in genere e a maggior ragione per le persone
ultracinquantenni, pregiudicate dalla crisi congiunturale.
Il Pretore ha imputato
all’attrice anche un reddito della sostanza di fr. 1’000.– mensili,
corrispondente al capitale residuo ottenuto dalla vendita della casa di
__________, di fr. 250’000.– (pari a fr. 660’000.–, dedotti gli oneri ipotecari
e spese varie effettuate dalla moglie) investiti a un interesse del 4%.
Sostiene l’appellante che l’attrice disporrebbe in realtà ancora di un capitale
di fr. 300’000.– che investito al 6% le garantirebbe un reddito di fr. 1’500.–
mensili. L’assunto può essere condiviso solo in parte. L’attrice ha spiegato
che dall’importo iniziale di fr. 660’000.– percepito dalla vendita
dell’immobile (doc. DD, testimonianza __________ pag. 23 seg.), dedotti gli
oneri ipotecari, l’imposta sul maggior valore immobiliare e le spese varie sostenute
per il mantenimento proprio e del figlio, le sarebbero rimasti solo fr.
250’000.– (conclusioni pag. 7, osservazioni all’appello pag. 3). Tale somma
risulta attendibile, se solo si considera che gli oneri ipotecari ammontavano a
complessivi fr. 400’000.– (doc. DD pag. 2, II pag. 3 fascicolo “richiamati”),
l’imposta sul maggior valore immobiliare si elevava a fr. 3’555.– (doc. CC) e
che per anni l’attrice – senza intaccare la propria sostanza – non avrebbe
coperto il fabbisogno suo e del figlio, come risulterà in appresso. Il primo
giudice non ha però considerato che l’appellata potrà disporre anche del
capitale che le è stato riconosciuto a titolo di scioglimento del regime
matrimoniale (cfr. consid. 6). Per quel che concerne il tasso d’interesse, è
notorio che negli ultimi anni si è verificato un rilevante calo degli interessi
e che un reddito del 6% non è realizzabile nelle condizioni attuali. Si
giustifica pertanto di considerare un tasso d’interesse del 4%, che è il
massimo ottenibile oggi impiegando il capitale a medio termine con un
investimento sicuro, ciò che comporta un reddito presunto del capitale (fr.
378’500.–) di fr. 1’250.–. Il reddito complessivo della moglie è quindi
valutabile in fr. 2’250.– (fr. 1’000.– dal lavoro + fr. 1’250.– dalla sostanza).
5 a) Per quel che
concerne i fabbisogni delle parti, il Pretore ha valutato quello dell’attrice
in fr. 2’500.– mensili (fr. 1’025.– minimo base + fr. 1’300.– locazione + fr.
175.– premio cassa malati). L’appellante sostiene genericamente che il
fabbisogno in questione deve essere ridotto a fr. 2’000.– al massimo, contestandone
però solo la voce relativa alla locazione, a suo parere eccessiva. L’onere
locativo della moglie ammonta in realtà a soli fr. 1’075.–, la pigione
complessiva dovendo essere decurtata della quota parte già compresa nel
fabbisogno del figlio (fr. 250.– ridotti al 90% = fr. 225.–; cfr.
raccomandazioni di Zurigo e consid. 2d). Ora, considerato che la moglie vive a Locarno,
ove le pigioni sono notoriamente più elevate che nelle zone di campagna,
l’importo di fr. 1’075.– non risulta eccessivo, anche ponderando le limitate
risorse della famiglia. Nel fabbisogno dell’attrice andrebbe del resto
inserito, di principio, l’onere fiscale (DTF 114 II 393), che può essere
prudentemente stimato in fr. 50.– mensili. Per il resto il fabbisogno accertato
dal primo giudice merita conferma. In conclusione, quindi, il fabbisogno dell’attrice
ammonta a fr. 2’325.– (fr. 1’025.– minimo base + fr. 1’075.– alloggio + fr.
175.– premio cassa malati + fr. 50.– imposte), da arrotondare a fr. 2’350.–. In
definitiva, con un fabbisogno mensile di fr. 2’350.– e un reddito complessivo
di fr. 2’250.– mensili, l’attrice ha un ammanco di fr. 100.–.
b) Il fabbisogno
dell’appellante va corretto con l’inserimento dell’onere fiscale, stimato in fr.
100.– mensili. Esso ammonta pertanto a fr. 2’300.– (fr. 1’025.– minimo base + fr.
1’000.– alloggio + fr. 175.– premio cassa malati + fr. 100.– imposte). Occorre inoltre
considerare che egli deve partecipare anche al mantenimento delle figlie
__________, nata il __________ aprile 1989 e __________, nata il
__________ottobre 1995. Con riferimento alle raccomandazioni dell’Ufficio della
gioventù di Zurigo, il contributo a carico dell’appellante per __________ può
essere fissato equamente in fr. 430.– fino al 30 settembre 1995. Tale importo
corrisponde, ridotto al 90% analogamente a quanto calcolato per __________, a fr.
1’140.– dopo deduzione di fr. 185.– per la quota parte di pigione già assunta
dal padre e compresa nel suo onere abitativo, e fr. 475.– a titolo di cura ed
educazione prestate in natura dalla madre. Dopo la nascita di __________, la
situazione cambia e per ogni figlia il padre dovrebbe contribuire in ragione di
fr. 300.– (applicando le note raccomandazioni, edizione 1996: fr. 1’020.–
dedotti fr. 420.– per cure ed educazione, fr. 170.– per la quota parte di
alloggio, il tutto ridotto del 10%) per un totale di fr. 600.–. Tale risultato
appare equo se si considera che anche la madre delle bambine deve partecipare
al mantenimento delle figlie e che essa garantisce, prestando cura ed
educazione in natura a bambini piccoli, circa la metà del fabbisogno complessivo.
L’appellante rileva
che egli deve far fronte a un onere annuo di fr. 35’000.– per gli interessi di
un debito ipotecario di fr. 463’800.– gravante il fondo n. __________RFD di
__________ sul quale è posto il ristorante. Nella misura in cui egli sembra
contestare, implicitamente, l’accertamento pretorile del suo fabbisogno per
quanto riguarda le spese di alloggio, la censura è infondata. Questa Camera ha
già avuto modo di precisare nel precedente giudizio del 12 agosto 1993 che
l’aumento dell’onere ipotecario da fr. 213’800.– al momento della donazione del
fondo al convenuto da parte del padre (doc. 9) a fr. 463’800.– due anni dopo
(doc. 11), è avvenuto senza che vi fossero motivazioni oggettive, cosicché lo
stesso non andava considerato (sentenza I CCA, pag. 7 seg., consid. 4).
Comunque sia, infatti, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei familiari è
in linea di massima prevalente sui debiti di altra natura, per cui il pur
legittimo interesse a mantenere una casa propria deve se del caso cedere il
passo alla preminente necessità di sostentare la propria famiglia (Rep. 1985
92; Bühler/Spühler, op. cit., art. 145 CC n. 162).
L’importo di fr. 1’000.– conteggiato a titolo d’alloggio all’appellante dal
Pretore resiste pertanto alla critica, anche alla luce della notoria riduzione
dei tassi ipotecari e del fatto che la convivente è tenuta a partecipare alle
spese inerenti all’abitazione, non potendo pretendere di essere mantenuta
dall’appellante.
Le disponibilità
mensili del convenuto ammontano dunque fino al 30 settembre 1995 a fr. 1’270.–
(reddito fr. 4’000.–, dedotto il fabbisogno personale di fr. 2’300.– e il
contributo per __________ di fr. 430.–), e dall’ottobre 1995 si riducono a fr.
1’100.– (reddito di fr. 4’000.–, dedotto il fabbisogno personale di fr. 2’300.–
e il contributo per le figlie di fr. 600.– complessivi).
- Come rilevato in
modo pertinente dal primo giudice, non si può pretendere dalla madre, in
considerazione delle sue precarie condizioni finanziarie che non le consentono
nemmeno di coprire il proprio fabbisogno minimo, un contributo in denaro per il
figlio oltre a quanto già prestato in natura con le cure e l’educazione. Visto
che il contributo a carico del padre fissato dal Pretore non garantisce il
fabbisogno del figlio, si impone una sua rivalutazione, indipendentemente dalle
richieste di giudizio dei genitori, e il suo aumento a fr. 890.– mensili. Tale
importo copre le necessità del figlio solo fino al diciassettesimo anno di età,
ma le condizioni economiche del padre, esposte in precedenza (cfr. consid. 4d),
non consentono un maggior onere.
Dagli accertamenti
eseguiti d’ufficio in appello, è emerso che il giovane ha ultimato il secondo
anno di studi al Liceo di __________ e conseguirà la maturità, presumibilmente,
nel giugno 1998, ossia dopo il raggiungimento della maggiore età (art. 14 CC,
in vigore dal 1° gennaio 1996). L’obbligo alimentare del padre non decade pertanto
automaticamente il 30 novembre 1997, alla maggiore età del figlio, ma può
essere protratto - di principio - fino al momento in cui la formazione del
giovane si concluderà normalmente (art. 277 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1°
gennaio 1996). Il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare
del figlio anche oltre la maggiore età (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal
1° gennaio 1996), in particolare quando il giovane al momento del divorzio è
prossimo alla maggiore età o la sua formazione professionale è ancora in corso
(Forni, Die Unterhalts- pflicht der
Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446).
Nel caso concreto è quindi opportuno, per ragioni di economia processuale,
prevedere l’obbligo alimentare del padre fino al 30 giugno 1998. Occorre
tuttavia verificare, per il periodo compreso tra il dicembre 1997 e il 30
giugno 1998, se le condizioni finanziarie dell’appellante consentono il
versamento di un contributo alimentare al figlio maggiorenne. Tale contributo
riveste infatti carattere straordinario e il genitore ha di principio il
diritto di conservare il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 49; Forni, op. cit., pag. 440 e 441).
Nella fattispecie l’appellante dovrebbe poter disporre di un importo di fr.
2’760.– (fabbisogno minimo fr. 2’300.– più supplemento del 20%) ma in concreto
egli deve partecipare al mantenimento delle figlie minorenni nate fuori dal
matrimonio e si deve accontentare del fabbisogno minimo. Visto che il
legislatore ha voluto favorire la formazione professionale dei giovani, come
dimostra il testo dell’art. 277 cpv. 2 CC, si giustifica pertanto di
riconoscere a __________ un contributo alimentare almeno fino al temrine
presumibile degli studi liceali, ossia fino al 30 giugno 1998. Il maggior onere
per il padre si ridurrà del resto a un periodo di sette mesi, dal dicembre 1997
al giugno 1998.
In conclusione,
quindi, l’appello si rivela infondato nella misura i cui chiede la riduzione
del contributo alimentare per il figlio, che deve anzi essere aumentato,
d’ufficio, a fr. 890.– mensili e avere effetto fino al 30 giugno 1998.
- L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe riconosciuto a torto all’attrice una pensione
fondata sull’art. 152 CC, la moglie non essendo indigente, visto che il suo fabbisogno
si ridurrebbe al massimo a fr. 2’000.–, invece dei fr. 2’500.– accertati dal
primo giudice.
a) Presupposto per
il riconoscimento di un’indennità alimentare ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC e
di una pensione d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge
richiedente. Mentre al pagamento dell’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1
CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non
necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo
coniugale (Deschenaux/Tercier/
Werro,
Le mariage et le divorce, 4a ed. 1995 Berna, § 14 n. 700; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, art. 151 CC n. 15;
Rep. 1979 52; 1982 357), al pagamento della pensione di indigenza ai sensi
dell’art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non colpevole.
b) La rendita di
indigenza fondata sull’art. 152 CC ha come scopo ultimo quello di evitare che
un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione di indigenza. La
grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere
quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione
economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con
conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 __________; SJ 1992 __________).
Nella fattispecie non
è contestato che la moglie sia innocente ai sensi dell’art. 152 CC, ma è
controversa la sua indigenza. La rendita di indigenza dipende in primo luogo
dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui
beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977 187) come pure
dalle possibilità del debitore (Deschenaux/
Tercier/Werro, op. cit. pag. 152 seg.). L’età dei coniugi, la formazione
del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare
nel calcolo (DTF 108 II 81, applicabile anche all’art. 152 CC).
c) Come si è visto (consid.
4c), il fabbisogno dell’appellata ammonta a fr. 2’350.–, al quale va aggiunto
il supplemento del 20% previsto dalla giurisprudenza (DTF 121 III 49, 118 II
100; 115 II 424; 114 II 304), per un totale di fr. 2’820.–. Rispetto al reddito
di fr. 2’250.– (consid. 4b) vi è quindi un ammanco di fr. 570.–, da coprire, di
principio, con un contributo alimentare. Anche al debitore dovrebbe essere
lasciato analogo agio rispetto al fabbisogno minimo. Sennonché l’appellante
deve partecipare al mantenimento delle figlie nate fuori dal matrimonio e a
tale suo obbligo deve far fronte con il citato supplemento, di modo che nei confronti
della moglie egli può far valere solo fr. 2’760.– (fabbisogno minimo fr.
2’300.– + supplemento del 20%). Dovendo provvedere al mantenimento della prole
(__________fr. 890.– differenza per __________ e __________ fr. 140.–)
l’appellante può versare solo una rendita di fr. 200.– fino al 30 giugno 1998,
data alla quale cesserà l’obbligo alimentare in favore di __________. Dal 1°
luglio 1998 l’appellante potrà nuovamente avere una disponibilità sufficiente
per provvedere alla rendita di indigenza in favore dell’appellata, pur tenendo
conto degli aumentati oneri verso le figlie (reddito di fr. 4’000.– meno il fabbisogno
di fr. 2’300.–, il supplemento del 20% di fr. 460.– e la differenza per la partecipazione
al mantenimento delle figlie di fr. 140.–). Nel caso concreto negare
all’appellata ogni prestazione nell’intervallo sarebbe iniquo, in
considerazione delle pesanti conseguenze che ciò comporterebbe nel settore
delle assicurazioni sociali, con la perdita di eventuali prestazioni per
superstiti dell’AVS (art. 23 cpv. 2 LAVS). Si giustifica quindi di confermare
il contributo alimentare mensile di fr. 500.– stabilito dal Pretore e di
ridurlo a fr. 200.– fino al 30 giugno 1998. Finché il figlio è in formazione,
ci si può attendere da entrambi i genitori un sacrificio ragionevole: dalla madre
che rinunci - quanto meno in parte, al 20% di agio cui avrebbe diritto; dal
padre, che si limiti a esigenze minime. D’altra parte la convivente
dell’appellante fa già quanto si può esigere da lei - per ora -, occupandosi
delle cure e dell’educazione in natura delle figlie.
d) Sostiene ancora
l’appellante che la rendita a favore della moglie dev’essere limitata nel
tempo. Secondo la giurisprudenza la rendita ai sensi dell’art. 151 CC è
limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare
temporaneo: la rendita sarà assicurata per la durata presumibile del reinserimento
professionale della moglie, avuto riguardo segnatamente alla durata del
matrimonio, all’età, allo stato di salute della beneficiaria, alla sua
formazione, alla situazione economica in genere e alla possibilità per la
moglie di ritrovare un’attività lavorativa totale o parziale (DTF 114 II 11).
Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione di indigenza secondo
l’art. 152 CC, considerato tuttavia che il giudice dovrà fare prova di riserva
nel limitare la rendita nel tempo, tenuto conto delle motivazioni di ordine
sociale poste alla base della norma, volta – come si è detto sopra – ad
impedire che la beneficiaria cada nell’indigenza (DTF 114 II 11).
Vista la lunga durata
del matrimonio (17 anni), l’età relativamente avanzata dell’attrice, ormai
cinquantenne, la mancanza di formazione professionale specifica e la
congiuntura economica negativa, la rendita deve essere riconosciuta alla beneficiaria
illimitatamente nel tempo, non potendosi ritenere che in futuro essa potrà migliorare
la sua situazione di reddito.
L’appello deve dunque
essere parzialmente accolto, dovendosi ridurre a fr. 200.– mensili la rendita
di indigenza fino al 30 giugno 1998.
- L’appellante
contesta la liquidazione del regime matrimoniale operata dal primo giudice. Nella
fattispecie le parti avevano adottato il regime della separazione dei beni,
come risulta dalla sentenza impugnata (pagina 16 consid. 6, petizione pag. 4).
La litispendenza dell’azione di divorzio risale al 19 novembre 1987 (istanza
per il tentativo di conciliazione: Rep. 1985 __________), di modo che la
liquidazione è retta dalle norme sulla separazione dei beni in vigore fino al
31 dicembre 1987 (art. 9a cpv. 2 e, per analogia, art. 9d cpv. 3 tit. fin. CC).
a) A titolo di
liquidazione del regime patrimoniale, con la petizione la moglie ha chiesto, in
particolare, la restituzione dell’importo di fr. 229’755.–, corrispondente al
saldo negativo del suo conto corrente n. __________presso la Banca __________
(doc. B e doc. rich. VI), per i prelevamenti effettuati dal marito a partire
dal 7 febbraio 1986 fino al 31 dicembre 1987. Tale cifra corrisponde al saldo
negativo del conto (fr. 255’255.–), dedotte le somme di fr. 16’500.– (importi
prelevati dal marito dopo la revoca della procura e restituitile dalla banca) e
di fr. 9’000.– (importo che la moglie ammette di aver prelevato il 3 marzo 1986
per pagare la cucina della sua casa di ). L’importo in questione
sarebbe servito per investimenti nel ristorante del marito (“”), per
altre spese personali dello stesso e per il mantenimento della famiglia. Il
convenuto ha riconosciuto di avere prelevato dal conto citato fr. 80’500.–,
effettivamente destinati al suo esercizio pubblico, facendo però valere sue contropretese
(di cui si dirà oltre).
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha condannato il convenuto a rifondere all’attrice fr.
172’500.–, composti di fr. 112’500.– ottenuti per il ristorante e di fr.
60’000.–, spesi per le sue necessità personali. Sostiene l’appellante che egli
sarebbe tenuto a rifondere unicamente fr. 50’500.–, ossia fr. 80’500.–
percepiti per il ristorante, dedotti fr. 30’000.–, a suo dire versati al
proprio padre in restituzione di un prestito concessogli tempo addietro.
b) Per l’art. 160
cpv. 2 vCC (applicabile in concreto in virtù dell’art. 8a tit. fin. CC) il marito
si prende la debita cura del mantenimento della moglie e dei figli, ciò che
vale anche in vigenza del regime della separazione dei beni (Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch,
10a ed., Zurigo, 1986, pag. 186). Secondo l’art. 246 vCC, inoltre,
qualora tra i coniugi viga il regime della separazione dei beni il marito può
esigere dalla moglie che essa contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri
del matrimonio (cpv. 1); in tal caso egli non è tenuto a restituire i
contributi della moglie (cpv. 3). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare
che l’art. 246 cpv. 3 vCC è applicabile non soltanto ai contributi versati
dalla moglie a sostegno degli oneri matrimoniali (cpv. 1), ma anche a quelli
versati a titolo volontario, eccedenti l’obbligo legale (DTF 96 II 2 e rif.
cit.). Tale disposto, nondimeno, concerne unicamente le prestazioni effettuate
dalla moglie con l’animus donandi o per compiere un dovere morale, allo
scopo in particolare di contribuire alla prosperità dell’unione coniugale. Le
prestazioni, diversamente, possono essere effettuate anche a titolo di mutuo.
Occorre quindi ricercare in ogni caso quale sia stata la reale volontà delle
parti (DTF 96 II 2 e rif. cit.). In proposito il Tribunale federale, pur concordando
con la dottrina sul fatto che l’animus donandi può essere di principio
presunto, ha nondimeno avuto modo di precisare che, qualora in passato la
moglie abbia concesso mutui al marito, i coniugi manifestano l’intenzione di
contenere entro limiti precisi i sacrifici finanziari della moglie a favore
della famiglia, di modo che non si può più presumere che eventuali contributi posteriori
della stessa siano effettuati con l’animus donandi o per eseguire un
dovere morale. Pur non potendolo escludere, si assiste in tal caso a
un’inversione dell’onere probatorio, nel senso che incombe al marito dimostrare
che le prestazioni della consorte sono avvenute donandi causa (in
proposito si veda DTF 96 II 2 seg.).
Gli oneri del
matrimonio comprendono segnatamente le spese per la sussistenza, il vestiario e
l’abitazione della famiglia, per le prestazioni mediche e ospedaliere, per il
tempo libero, l’educazione, le spese ordinarie e straordinarie conformi al proprio
stato sociale (Lemp, Commentario bernese,
art. 246 vCC n. 5). Per il resto, tra coniugi non vigono norme diverse che per
soggetti giuridici ordinari (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, pag. 311; Lemp,
op. cit., pag. 975 n. 19, art. 244 vCC n. 6). In particolare, quando un coniuge
pretende di avere concesso un mutuo all’altro, egli deve provare sia di avergli
messo a disposizione la somma, sia l’esistenza del contratto di mutuo e del
relativo obbligo di restituzione (DTF 83 II 210; Tercier, La partie spéciale du code des obligations, pag. 205
n. 1601, Kummer, Commentario bernese,
art. 8 CC n. 248).
c) L’appellante non
contesta di avere ricevuto dalla moglie fr. 80’500.– per il ristorante
“__________ ” e neppure il suo obbligo di restituzione, riconoscendo pertanto
che le parti hanno concluso al riguardo un contratto di mutuo. Del pari, egli
ha implicitamente ammesso l’obbligo di restituzione (e pertanto l’esistenza di
un contratto di mutuo) dell’importo di fr. 30’000.– ottenuto dalla moglie e
versato per il concordato __________ __________ (cfr. prelevamento fr. 30’000.–
del 17 aprile 1986, doc. B, doc. D, doc. 1, documentazione bancaria richiamata
classificatore 1): tant’è vero che il 21 maggio 1987 egli ha personalmente
versato sul conto dell’attrice l’importo di fr. 25’000.– asseritamente rientrati
dal citato concordato (documentazione bancaria richiamata, doc. B, doc. 1,
prima riga, duplica pag. 4). Così stando le cose, ben si può concludere che,
vista l’importanza dei mutui concordati tra i coniugi, quantomeno tacitamente,
essi abbiano inteso contenere l’impegno finanziario della moglie in favore
della famiglia, cosicché, in ossequio della citata giurisprudenza del Tribunale
federale (supra, consid. 4b), è subentrata un’inversione dell’onere probatorio
in merito all’esistenza dell’animus donandi delle prestazioni effettuate
dalla moglie ai sensi dell’art. 246 vCC. Spetta tuttavia all’attrice dimostrare
l’ammontare dei contributi prestati per il mantenimento della famiglia.
Orbene, la moglie non
ha cifrato l’importo complessivo da lei versato per il mantenimento della
famiglia, limitandosi a sostenere che l’importo corrispondente al saldo
negativo del suo conto (dedotti gli importi di fr. 16’500.– e di fr. 9’000.–) è
stato consumato per investimenti vari nell’esercizio pubblico del marito, per
altre spese personali di quest’ultimo e per il mantenimento della famiglia
(replica e risposta riconvenzionale pag. 6); tantomeno l’importo può essere
desunto dagli atti di causa. Dalla documentazione prodotta si evince unicamente
che l’attrice ha messo a disposizione fr. 33’000.– per l’acquisto della vettura
__________ (prelevamento 30 maggio 1986 doc. B, doc. 1, doc. D, appello pag.
10), poi rimasta in proprietà del marito. Che questa fosse l’automobile di
famiglia e che la relativa spesa rientrasse quindi tra quelle contemplate
dall’art. 246 cpv. 3 vCC non è contestato. Per tale spesa il convenuto non ha
dimostrato l’animu donandi della moglie. Ne discende che, per i motivi
esposti sopra, il relativo importo (fr. 33’000.–) deve esserle rimborsato.
d) Al citato importo
di fr. 33’000.– vanno sommati i fr. 80’500.– ammessi dal marito per
investimenti nel ristorante e l’importo di fr. 5’000.– quale differenza
dell’importo ricevuto dall’attrice e restituitole solo in parte per il concordato
__________ (fr. 30’000.– prelevati dal conto dell’attrice, dedotto il rimborso
da parte del marito di fr. 25’000.–). Va rilevato che il Pretore ha
quantificato le spese per il ristorante in fr. 112’500.–, contro i fr. 80’500.–
citati (pag. 20 sentenza impugnata). Non è tuttavia dato di capire come il
primo giudice sia giunto a tale importo, poiché egli non ha spiegato quali voci
del conteggio (doc. 1) andavano computate nei prelevamenti a favore del
“__________ ”. Non essendo possibile giungere a tale importo sulla base delle
voci di tale conteggio esplicitamente riferite all’esercizio pubblico, che ammontano
a complessivi fr. 74’500.–, la pretesa della moglie va accolta limitatamente
all’importo riconosciuto dal convenuto. L’attrice, cui incombeva l’onere
probatorio, ha invece fallito la prova di aver mutuato altre somme al marito.
e) Riconoscendo di
dovere all’attrice solo fr. 50’500.–, l’appellante ribadisce implicitamente la
sua tesi, secondo cui l’importo di fr. 85’000.– dovrebbe essere decurtato di fr.
30’000.–, asseritamente versati al proprio padre per il rimborso di una somma ricevuta
a titolo di anticipo ereditario anni prima e a suo dire utilizzata per i
bisogni della famiglia (appello pag. 14, conclusioni del convenuto pag. 6,
risposta pag. 5). L’argomentazione è infondata. Come giustamente rilevato dal
Pretore, il pagamento in questione non è comprovato e non risulta neppure che
esso sia stato destinato al mantenimento della famiglia, come del resto sostenuto
solo con le conclusioni, e pertanto tardivamente (art. 170, 176 CPC). Ma,
quand’anche fosse, ciò non significherebbe ancora che tale importo sia a carico
della moglie, poiché come si è visto, nel vecchio diritto l’onere di provvedere
al mantenimento della famiglia incombeva di principio al marito (consid. 4b).
f) L’appellante
riafferma la pretesa di fr. 120’000.–, asseritamente mutuati alla moglie per il
finanziamento della casa di __________ (appello pag. 15). Se non che, come
rilevato sopra (consid. 4b), il contratto di mutuo presuppone il trasferimento
in proprietà di una somma di denaro al mutuatario, con assunzione dell’obbligo
di restituzione di pari importo da parte di costui (art. 312 CO). Giustamente
il Pretore ha respinto la pretesa, non comprovata. La circostanza che alcuni artigiani
abbiano intestato le rispettive fatture al convenuto invece che alla moglie
(doc. 2.2, 2.4–2.11), non è infatti sufficiente a dimostrare l’esistenza di un
contratto di mutuo; in effetti ciò ancora non significa che le fatture siano
state saldate effettivamente dal marito con capitali propri e che la moglie
avesse assunto l’obbligo di restituirgli gli importi corrispondenti.
-
Il Pretore ha
riconosciuto all’attrice un importo di fr. 10’000.–, pari alla metà del controvalore
dei mobili posti nella casa di __________. L’appellante critica tale giudizio,
sostenendo che la mobilia in questione sarebbe di sua esclusiva proprietà, così
che alla moglie nulla spetterebbe a titolo di conguaglio (appello pag. 16).
Orbene, il marito non ha in alcun modo provato il suo asserito diritto di
proprietà sul mobilio in oggetto. A ragione pertanto il Pretore ha ammesso la
comproprietà dei coniugi, i mobili trovandosi nel possesso di entrambi al
momento della separazione di fatto (art. 930 cpv. 1 CC) e ha riconosciuto all’attrice
la metà del controvalore (art. 646 cpv. 2 CC). Su questo punto l’appello si
rivela quindi infondato.
-
In riforma del
giudizio impugnato, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale il
convenuto verserà pertanto all’attrice l’importo complessivo di fr. 128’500.– (fr.
80’500.– prelevati per il ristorante + fr. 5’000.– saldo del mutuo destinato al
concordato __________ + fr. 33’000.– costo vettura __________ + fr. 10’000.–
quota parte del controvalore relativo al mobilio).
-
Il Pretore ha
subordinato l’ordine all’Ufficiale dei registri di iscrivere a nome
dell’appellante i fondi n. __________, __________ e __________RFD di
__________, attualmente intestati alla moglie, alla prova dell’avvenuto
versamento da parte del marito all’attrice dell’importo dovuto a titolo di
liquidazione del regime matrimoniale. L’appellante contesta la legittimità del
provvedimento. A torto. La misura contestata si fonda infatti su motivi di
comune buon senso e di equità in applicazione analogica dell’art. 82 CO.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L’appellante contesta
anche il giudizio sulle spese e le ripetibili. Alla luce del giudizio odierno,
che conferma il principio di un contributo alimentare per la moglie, aumenta
d’ufficio quello per il figlio e riduce il credito della moglie per la
liquidazione del regime matrimoniale a fr. 128’500.–, si giustifica di
suddividere tra le parti le spese e la tassa di giustizia dell’azione
principale nella misura di 1/4 a carico della moglie e di 3/4 a carico del marito.
Le ripetibili sono di conseguenza ridotte a fr. 8’000.– (contro i fr. 9’000.–
stabiliti dal Pretore). In merito all’azione riconvenzionale, il giudizio pretorile
sugli oneri processuali (spese e tassa di giustizia), posti interamente a
carico del marito, merita conferma, l’attore riconvenzionale essendo risultato
integralmente soccombente. Le ripetibili assegnate alla moglie, di fr. 6’000.–,
adeguate alla tariffa dell’Ordine degli avvocati (art. 14 TOA) e conformi al
grado di soccombenza, sono anch’esse confermate.
Gli oneri del presente
giudizio, tenuto conto dell’esito del gravame, sono posti a carico
dell’appellante nella misura di 4/5 e dell’appellata per 1/5. Il convenuto
rifonderà alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili ridotte
di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- A titolo
di contributo alimentare per il figlio __________i, il padre __________
__________ verserà nelle mani della madre __________ __________,
anticipatamente ogni mese, l’importo di fr. 890.– fino al 30 giugno 1998.
3.1 Tale
contributo sarà adeguato annualmente all’aumento dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1997, valendo come base
l’indice del mese di febbraio 1996.
-
__________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di rendita di
indigenza, anticipatamente ogni mese, l’importo di fr. 500.–.
4.1 L’obbligo
alimentare è ridotto a fr. 200.– mensili fino al 30 giugno 1998.
4.2 L’importo
sarà adeguato annualmente all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo, la prima volta il 1° gennaio 1998, valendo come base l’indice del mese
di febbraio 1995.
-
__________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di scioglimento
del regime matrimoniale, l’importo di fr. 128’500.– oltre interessi al 5% dal
15 marzo 1988.
5.1 Il
mobilio è assegnato in proprietà al marito.
- Le spese e
la tassa di giustizia della petizione di fr. 5’000.–, da anticipare
dall’attrice, sono a suo carico in ragione di 1/4 e per la rimanenza a carico
del convenuto, che le rifonderà inoltre fr. 8’000.– per ripetibili.
Per il resto la
sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri
processuali di questo giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2’550.–
sono posti a carico
dell’appellante nella misura di 4/5 e dell’appellata per 1/5, con l’obbligo per
__________ __________ di rifondere alla controparte fr. 1’600.– per ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. dott. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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