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Numero d'incarto:
11.1995.291
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00291
Lugano
29 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa / (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 4 gennaio 1988 da
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
formanti
la Comunione ereditaria fu __________ __________
(già
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolto il ricorso (recte: l’appello) presentato l’11
dicembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 30
novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che
con istanza 4 gennaio 1988 gli eredi del defunto __________ __________, ossia
la vedova __________ __________ e i figli __________ __________ e __________
__________ hanno promosso azione possessoria contro il vicino __________
__________ per ottenere la demolizione di quanto da lui costruito sul fondo n.
__________RFD __________, di proprietà degli istanti, rispettivamente di quanto
in pericolo di detto fondo;
che
l’azione possessoria, nonostante il suo carattere di urgenza, è stata sospesa
dal 18 aprile 1988 al 25 novembre 1992 in vista di trattative tra le parti,
rimaste senza esito;
che
con sentenza 30 novembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento
dell’istanza, ha condannato il convenuto a demolire quanto da lui costruito sul
fondo n. __________RFD __________ e a ripristinare la situazione esistente
prima dell’inizio dei lavori, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e
le spese di fr. 4000.–, comprensive dei costi di perizia, a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;
che
con ricorso (recte: appello) dell’11 dicembre 1995 __________ __________
chiede di “sospendere la sentenza”;
che
il gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che
la vertenza concerne una procedura possessoria immobiliare e soggiace quindi
alla procedura di camera di consiglio (art. 374 CPC, che rinvia agli art. 361 e
segg. CPC), motivo per cui la sentenza emanata dal Pretore può essere impugnata
con appello nel termine di 10 giorni (art. 370 CPC);
che
la ricorrente, indicata nella sentenza impugnata come membro di una comunione
ereditaria, è legittimata a interporre appello anche senza l’intervento degli
altri litisconsorti necessari (art. 46 cpv. 2 CPC);
che
l’eventuale trapasso di proprietà dalla Comunione ereditaria all’appellante e
al fratello, evocato nel gravame, non risulta dagli atti e neppure è mai stato
addotto dagli istanti, che al momento dell’introduzione dell’istanza 4 gennaio
1988 si sono anzi legittimati come formanti la Comunione ereditaria fu
__________ __________;
che
a ogni modo in caso di alienazione dell’oggetto litigioso il processo continua
fra le parti in causa, a meno che l’acquirente subentri in causa all’alienante
(cfr. art. 110 CPC), ciò che non risulta essere avvenuto nella fattispecie, di
modo che la censura sollevata a proposito dell’indicazione formale delle parti
nella sentenza impugnata non può essere condivisa;
che
la ricorrente lamenta la mancata menzione nella sentenza di una decisione relativa
alla sopraelevazione del terreno confinante, al diritto di accesso degli
istanti al muro posto sul confine, ormai precluso dalla costruzione del
convenuto, alla costruzione di un muro di contenimento da parte del convenuto
e al divieto di posteggiare a ridosso della casa degli istanti e chiede per
tale motivo la “sospensione” della sentenza;
che
con tale indicazione, invero confusa, essa contesta verosimilmente la decisione
impugnata nella misura in cui non ha ordinato la demolizione dei manufatti
costruiti dal convenuto sul fondo n. __________di sua proprietà, in particolare
la sopraelevazione del terrapieno rispetto al livello originario del terreno e
la pavimentazione dello stesso fino al confine con il fondo n. __________,
senza rispettare distanza alcuna;
che
a prescindere dalla circostanza che un’indicazione precisa dei manufatti da
demolire manca sia nell’istanza 4 gennaio 1988 che nel verbale del dibattimento
finale e nel riassunto scritto 28 settembre 1995, l’appellante non spiega per
quale motivo la sistemazione della particella n. __________con la formazione di
un terrapieno pavimentato usato come posteggio a ridosso del muro sul fondo n.
__________costituisca una turbativa della proprietà degli istanti, limitandosi
a dare per scontato che tale sistemazione sia di per sé lesiva del suo diritto;
che
il gravame è pertanto carente di una qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC) poiché non indica quali imperativi tecnici o legali
disattenderebbe l’opera edilizia e imporrebbe l’accoglimento integrale
dell’istanza;
che
inoltre l’appello non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma
della sentenza impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art.
309 cpv. 2 lett. e CPC;
che
la tolleranza e l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti
di cognizioni giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e
insanabili carenze dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);
che
il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere evaso
con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che
gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte,
cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________
– avv.
__________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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