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Numero d'incarto:
11.1995.278
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00278
Lugano
22 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna,
promossa con petizione 20 marzo 1985 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
e
ora sul decreto del 3 novembre 1995
con cui il Pretore ha negato all’attore il beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione presentata il 16 novembre 1995 da __________
__________ contro il decreto emanato il 3 novembre 1995 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del
20 marzo 1985, promossa nei confronti di __________ __________, __________
__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna di far
ordine all’ufficiale dei registri di __________ di modificare l’iscrizione
relativa alla particella n. __________ RFD di __________, nel senso di
iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________
__________. In via cautelare l’attore ha postulato l’annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo n. __________,
proprietà del convenuto. La causa è stata sospesa una prima volta il 2 aprile
1985 e una seconda il 9 maggio 1990 in vista di trattative per una soluzione extragiudiziaria
della vertenza.
B. In data 23
febbraio 1995 __________ __________ ha introdotto un’istanza di provvedimenti supercautelari,
chiedendo l’iscrizione provvisoria del diritto di comproprietà di un mezzo a
suo favore sulla particella n. __________RFD di __________. Subordinatamente ha
chiesto l’iscrizione provvisoria della proprietà comune della società semplice
__________ __________ e __________ __________ sulla stessa particella. In
occasione delle udienze del 14 marzo e 27 aprile 1995, indette per il contraddittorio,
l’istante ha ribadito le proprie richieste alle quali si è opposto il convenuto,
che nega l’esistenza di una comproprietà sul fondo. Con decreto del 5 maggio
1995 il Pretore ha respinto la richiesta di misure supercautelari. La procedura
provvisionale è ancora in fase istruttoria.
C. Il __________ 1995
__________ __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale,
motivandola con lo stato d’insolvenza dell’attore, risultante da 117 attestati
carenza beni a suo carico e dalle molteplici esecuzioni in corso. Con decreto
del 6 settembre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza e ha assegnato all’attore
un termine fino al __________ per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo
stralcio della causa.
D. Il 2 ottobre 1995
__________ __________ ha inoltrato un’istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio, chiedendo in via subordinata la proroga del termine per
prestare la cauzione. Nelle osservazioni del 13 ottobre successivo __________
__________ si è opposto all’istanza, adducendo la mancanza del requisito di indigenza.
Statuendo il 3 novembre 1995, il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza
giudiziaria, innanzitutto a causa del preavviso sfavorevole del Municipio di
__________, che ritiene l’istante in grado di sopportare le spese di causa, e secondariamente
poiché considera inverosimile il reddito annuo di fr. 5000.– dichiarato
dall’istante.
E. __________
__________ è insorto con un appello il 16 novembre 1995, chiedendo in riforma
del giudizio impugnato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio. Contestualmente ha postulato tale beneficio anche in
sede di appello. Propone inoltre che venga rigettata la richiesta di cauzione
processuale postulata da controparte.
F. __________
__________ ha proposto nelle osservazioni del 28 marzo 1996 la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio pretorile. In via subordinata chiede il
rinvio degli atti al Pretore per il contraddittorio e l’assunzione di altre
prove.
G. La giudice
delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione
prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente
si deve osservare che l’appello è ricevibile solo nella misura in cui è diretto
contro il decreto 3 novembre 1995, con il quale il Pretore ha negato all’attore
il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La domanda
di respingere la richiesta di cauzione processuale formulata dal convenuto è infatti
improponibile, poiché il relativo decreto è stato emanato il __________ 1995 ed
è pertanto passato in giudicato. Solo la sua esecutività è sospesa fino alla
decisione sull’assistenza giudiziaria.
-
L’assistenza
giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza
motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini
(art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione d’indigenza e
dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
-
Nel caso concreto
il Pretore ha negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria in quanto non ha
ritenuto adempiuto il requisito dell’indigenza. Egli si è fondato sostanzialmente
sul preavviso sfavorevole del Municipio, che ritiene l’istante in grado di
sopperire alle spese legali, nonostante l’esiguo reddito annuo di fr. 5000.– da
lui dichiarato. L’appellante rimprovera al giudice di aver ripreso
acriticamente il parere del Municipio, senza nemmeno cercare altri riscontri probatori.
-
La procedura per
la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale,
con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove
indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo
perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art.
156 n. 1). Tuttavia il principio inquisitorio non esonera la parte richiedente
dall’illustrare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire ogni elemento
utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è patrocinata da un
legale (I CCA del 3 agosto 1993 nella causa B. c. B., consid. 2 e 5). L’istanza
di assistenza giudiziaria dev’essere motivata nel senso che il richiedente deve
chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui riesca a
disporre, idoneo a comprovare uno stato di bisogno (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156 n. 2). Il giudice, che
deve accertare i fatti d’ufficio, procede pertanto ad assumere prove di sua
iniziativa solo quando vi è da dubitare, in base a fattori oggettivi, che le
parti abbiano presentato in modo completo la situazione di fatto (DTF 112 III
80, consid. 2; 107 II 236).
5.a) In concreto il
Pretore, in applicazione della massima ufficiale, avrebbe dovuto chiedere - di
per sè - una completazione della documentazione prodotta a sostegno
dell’istanza. D’altro canto, in virtù di quanto appena esposto, l’istante
stesso avrebbe dovuto provvedere a sostanziare la propria richiesta; egli si è
invece limitato a trasmettere al giudice il preavviso negativo del Municipio,
senza neppure preoccuparsi di produrre i giustificativi relativi alla saltuaria
attività di cameriere che egli stesso ammette di aver esercitato.
b) Anche in questa
sede l’appellante non ha dimostrato la benché minima diligenza nel documentare
le proprie asserzioni. Egli non ha prodotto nessun documento né con l’appello
né in seguito, sebbene esplicitamente sollecitato in tal senso dalla giudice delegata,
e si è limitato ad autorizzare la Camera a consultare i vari incarti fiscali e
assicurativi che lo riguardano. Nella dichiarazione del 23 gennaio 1996, in
particolare, l’appellante afferma che nel 1995 la Cassa cantonale di
compensazione gli avrebbe concesso una rendita d’invalidità di fr. 633.–
mensili, ma non ha prodotto la relativa decisione, invitando la Camera a
consultare l’incarto assicurativo. L’esistenza della rendita d’invalidità non
era mai stata menzionata prima: né nel formulario destinato al Municipio,
compilato il __________ 1995, né negli allegati di causa. D’altro canto l’esame
dell’incarto fiscale non consente di chiarire la situazione finanziaria
dell’appellante. Da diversi anni l’attore non dichiara infatti praticamente
alcun reddito e l’autorità fiscale, considerato che il contribuente non ha mai
risposto alle ripetute richieste d’informazioni, gli ha esposto nella
tassazione del 18 dicembre 1995 un reddito annuale di fr. 36 000.– per il
periodo di computo 1993/1994. L’appellante non ha interposto reclamo contro
questa notifica di tassazione, che è passata in giudicato.
6.a) Il requisito
dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali
senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione
d’indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale
esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come ad
esempio la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi
giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato e i suoi impegni
finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983 118). Il giudizio sull’esistenza
dello stato d’indigenza ai fini dell’assistenza giudiziaria deve basarsi sulla
situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta
la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione
sull’istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).
b) Nel caso concreto
l’istante non ha reso verosimile la propria indigenza e nonostante le ripetute
richieste della giudice delegata non ha fornito indicazioni attendibili circa
il suo reddito effettivo. Egli si è limitato a dichiarare, il 23 gennaio 1996,
di svolgere un’attività lavorativa saltuaria per la __________ __________A, che
gli mette a disposizione gratuitamente un monolocale riscaldato e un veicolo,
ma si è ben guardato dal fornire dati concreti sulla retribuzione percepita.
Altrettanto dicasi per l’attività – sempre saltuaria – che egli svolgerebbe
alle dipendenze della famiglia __________ di Barcellona, che lo ospita per 3-4
mesi l’anno e gli fornisce vitto e alloggio oltre a una retribuzione oraria. Lo
stesso appellante ammette di non avere alcuna spesa per l’alloggio, il
riscaldamento e l’autoveicolo, che in Ticino gli sono messi a disposizione
dalla __________ __________. Risultano però avvolti nel mistero i proventi
dall’attività lavorativa che l’appellante ammette di svolgere in Ticino e in
Spagna. In particolare, come già si è visto, alle ripetute richieste di
informazioni in questa sede l’appellante ha risposto in modo evasivo, sostenendo
che non esistevano documenti atti a giustificare le proprie affermazioni,
oppure rinviando la Camera a compiere accertamenti presso le autorità fiscali o
assicurative. Così facendo l’attore disconosce la portata del principio
inquisitorio nell’ambito della procedura per la concessione dell’assistenza
giudiziaria. Spetta infatti a colui che chiede il beneficio dell’assistenza
giudiziaria indicare in modo completo la propria situazione patrimoniale e
documentarla nella misura del possibile (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; 112 III 80 consid.
2). Ciò non è però avvenuto in concreto, l’istante essendo stato evasivo sulla
propria situazione finanziaria e avendo omesso di chiarire i dubbi sollevati
dal Municipio a proposito del suo tenore di vita, non conforme alla pretesa
situazione di indigenza (veicolo e appartamento messi gratuitamente a
disposizione dalla __________ __________ _, mezzi per finanziare i frequenti
viaggi in Spagna, retribuzione per l’attività lavorativa ecc.). Il gravame si
rivela quindi infondato e a giusta ragione il primo giudice ha negato
all’istante il beneficio dell’assistenza giudiziaria, in presenza di una
situazione finanziaria tutt’altro che chiara.
- Visto l’esito
dell’appello, l’assistenza giudiziaria non può essere concessa nemmeno
in questa sede (art. 157 CPC). Gli oneri processuali e le ripetibili seguono
perciò la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in
cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall’appellante è respinta.
-
Gli oneri
processuali di questo giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.– per ripetibili d’appello.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
dall’avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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