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Numero d'incarto:
11.1995.275
Data decisione, Autorità:
10.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00275
Lugano
10 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato e risarcimento del
danno) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 15 settembre 1986 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________., __________
__________, __________
__________, __________
costituenti
la società semplice __________ __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14
novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il
24 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, in
località __________. La particella n. __________confina con i fondi n.
__________e 203 RFD, proprietà di __________ __________, e beneficia di un
diritto di passo sulla particella n. __________. La società semplice __________
__________, composta di __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________., __________ __________
e __________ __________, è proprietaria del fondo n. __________RFP di
__________ dal 29 ottobre 1982, venduto dalla __________ __________ -
__________ __________ __________.
B. Sui fondi confinanti
con le citate particelle appartenenti a __________ e __________i, varie società
– tra cui la __________ __________ - __________ __________ __________ e la
__________ __________ – hanno costruito un complesso residenziale. Parte della
strada di accesso alle nuove costruzioni è stata formata sulla particella n.
__________, su cui già esisteva una pista in terra battuta. Nel settembre del
1981 __________ __________ e __________ __________ hanno avviato trattative con
la __________ __________ e __________ __________ - __________ __________
__________ in vista di cedere la proprietà della superficie su cui era stata
costruita parte della strada. Le trattative non hanno avuto esito e la particella
n. __________ è rimasta proprietà di __________ __________ anche dopo
l’ultimazione della strada di quartiere, nel giugno 1982.
C. Con petizione del 15
settembre 1986 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________., __________ __________
e __________ __________ chiedendo il ripristino delle particelle n. __________e
__________ di __________ nello stato di fatto preesistente al __________ 1981.
In subordine egli ha postulato un risarcimento di almeno fr. 20’000.–, da
determinare secondo il prudente criterio del giudice e le risultanze di causa.
Inoltre ha instato affinché in via cautelare fosse vietato ai convenuti e a
chiunque di accedere e transitare sul fondo n. __________.
Alla discussione
provvisionale del 5 novembre 1986 i convenuti si sono opposti alla domanda.
Dopo istruttoria, le parti sono state citate alla discussione finale del 5
febbraio 1987, in occasione della quale hanno ribadito le rispettive
conclusioni. Con decreto del 19 febbraio 1987, il Pretore ha respinto l’istanza
per mancanza del requisito dell’urgenza.
D. Con la risposta del 9
giugno 1987 i convenuti si sono opposti alla petizione. L’udienza preliminare
si è svolta il 24 marzo 1988. Ultimata l’istruttoria – congiunta con la causa
analoga promossa da __________ __________ in stessa data (inc. n. __________) –
la procedura è stata sospesa in attesa della decisione sulla procedura
espropriativa avviata dal Comune di __________ nei confronti di __________
__________ e __________ __________ per l’acquisizione di una parte del fondo n.
__________. Il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha
statuito il 21 maggio 1993 e ha fissato in fr. 20’300.– l’indennità dovuta ad
__________ __________ (doc. L, inc. n. __________). La causa civile è stata
così riattivata. Nel suo memoriale conclusivo l’attore ha precisato in fr.
43’000.– l’importo chiesto per il risarcimento del danno, mentre i convenuti
hanno concluso per il rigetto della petizione. Il dibattimento finale, al quale
era presente unicamente la parte attrice, si è svolto il 29 settembre 1993.
E. Statuendo il 24
ottobre 1995, il Pretore ha respinto integralmente la petizione. La tassa di
giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili.
F. Contro tale sentenza
__________ __________ è insorto con un appello del 14 novembre 1995 nel quale
postula, in riforma del giudizio impugnato, l’accoglimento della sua domanda
subordinata e il versamento di fr. 35’000.–. Nelle loro osservazioni del 14 dicembre
1995 i convenuti propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza
del Pretore.
La giudice delegata ha
acquisito agli atti, in virtù dell’art. 322 CPC, la documentazione relativa
alla zona di piano regolatore in cui si trovano i fondi oggetto della lite.
Alle parti è stata concessa l’occasione di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie
l’appellante ammette, nel gravame, che la domanda intesa al ripristino dello
stato di fatto è divenuta senza oggetto in seguito all’espropriazione del sedime
stradale per opera del Comune di __________ (doc. L; superficie tracciata in
giallo nella planimetria allegata all’avviso di espropriazione 20 ottobre 1989,
contenuto negli atti della perizia). L’appello verte dunque sul solo
risarcimento dei danni, che l’attore ravvisa nelle difficoltà di accesso alle
particelle n. __________e __________derivanti dall’abbassamento del livello
stradale rispetto a quello della pista in terra battuta preesistente. Il
Pretore ha ritenuto che in concreto un risarcimento poteva essere chiesto solo
sulla base della responsabilità per atto illecito (art. 41 CO) e ha respinto la
petizione perché non vi era in concreto alcun danno. La procedura di
espropriazione avviata dal Comune si è infatti conclusa con il versamento
all’attore di un’indennità complessiva di fr. 20’300.–, pari al valore del
terreno espropriato. Il primo giudice ha precisato che la domanda di
risarcimento non poteva comunque essere accolta, da un lato per l’assenza di un
danno, escluso secondo la perizia giudiziaria, e dall’altro per l’assenza di un
atto illecito, la costruzione essendo avvenuta con il consenso del proprietario
del terreno.
-
L’appellante
sostiene dapprima che il danno esiste, poiché l’indennità di espropriazione ricevuta
non tiene conto del maggiore costo necessario per realizzare l’accesso ai suoi
fondi n. __________e __________, ampiamente illustrato dal perito giudiziario.
Il Tribunale di espropriazione ha accordato all’attore un’indennità di fr.
20’300.– per l’espropriazione di circa 203 m2 (fr. 100.–/m2)
e ha respinto ogni altra pretesa dell’espropriato (sentenza 21 maggio 1993,
doc. L, inc. n. __________), ritenendo che i terreni erano inedificabili per la
loro particolare conformazione e che l’accesso alla particella n. __________era
stato migliorato. Esso ha quindi determinato l’indennità dopo aver esaminato
tutti gli aspetti tecnici, in particolare l’asserita difficoltà di accesso. La
particella n. __________, prima dell’espropriazione, aveva una superficie di
296 m2 ed era una lunga striscia rettangolare (lunga circa 4 m e
larga circa 80 m, doc. L, pag. 3), sulla quale correva una pista di terra
battuta che permetteva di accedere ai fondi n. __________e __________. Come
rilevato dal Tribunale di espropriazione, la particella era inedificabile,
benché situata in zona __________, proprio per le sue particolarità (forma,
superficie, distanze da rispettare). Per quel che concerne invece la particella
n. __________, il Tribunale di espropriazione ha considerato che su tale fondo
poteva essere edificata solo una costruzione accessoria, visto che la sua
morfologia non consentirebbe l’edificazione di un immobile abitativo, e ha
negato l’esistenza di inconvenienti poiché l’accesso sarebbe stato migliorato.
-
Contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, la conclusione cui è giunto il Tribunale di
espropriazione non è contraddetta dalla perizia giudiziaria. Dal referto
peritale del 25 luglio 1990 risulta che la strada litigiosa è più bassa del
terreno originale e che a ridosso del manufatto la quota del terreno è stata
diminuita per una certa profondità verso l’interno della particella (pag. 4).
Il perito ha ripetutamente osservato che era difficile stabilire con precisione
l’entità delle modifiche intervenute in assenza di rilievi grafici sulla
configurazione del terreno prima della costruzione della strada (pag. 5), di
modo che le sue conclusioni si fondano solo su poche sezioni (complemento
peritale del 16 gennaio 1991, pag. 4). Egli ha affermato che le possibilità edificatorie
delle particelle n. __________e __________ sono sostanzialmente rimaste
intatte, mentre la particella n. __________è inaccessibile con veicoli a causa
della pendenza longitudinale del 46%. In definitiva il perito ha concluso che
la costruzione della strada (in particolare: l’abbassamento del livello
stradale) ha reso più difficile l’accesso della particella n. __________, con
un maggior costo valutabile in fr. 2000.– (pag. 6 e 8), ma ha nel contempo
eliminato parecchi inconvenienti della precedente pista, la cui inclinazione
rendeva difficoltoso l’accesso in condizioni meteorologiche particolari.
Al riguardo il Tribunale
di espropriazione ha accertato, esaminati i vari problemi tecnici, che
l’accesso alla particella n. __________ era migliorato nel suo insieme e che ad
ogni modo il pagamento del valore edilizio pieno per un terreno di fatto inedificabile
copriva ogni danno derivante dalla costruzione della strada espropriata, ai
sensi dell’art. 11 lett. c LEspr. A torto quindi l’appellante rimprovera al
Pretore di non aver seguito l’opinione del perito, visto che le indagini di
quest’ultimo, in sostanza, coincidono con quanto a suo tempo constatato dal Tribunale
di espropriazione per le particelle n. __________e __________, proprietà
dell’attore.
-
L’appellante
rimprovera ancora al primo giudice di aver ritenuto inedificabile il fondo n.
__________ senza alcun accertamento. La censura non può essere condivisa. Agli
atti di causa figura la sentenza 21 maggio 1993 del Tribunale delle espropriazioni,
dalla quale emerge – come si è visto – che la particella n. __________era da
considerare inedificabile e che la particella n. __________ non consentiva
l’edificazione di un immobile abitativo a causa della sua morfologia. Dal
sopralluogo è risultato inoltre che le proprietà limitrofe alla strada
presentavano scarpate ripide e che le particelle n. __________ e
__________erano boschive al di là della scarpata (verbale di sopralluogo del 5
luglio 1989, act. VIII). Il primo giudice poteva pertanto dedurre che il
fondo n. __________non era edificabile. Tale conclusione trova conforto anche
negli accertamenti sulla situazione edificatoria dei fondi eseguiti in questa
sede (art. 322 CPC). Dalla lettera 23 aprile 1997 del Municipio di __________
risulta infatti che le particelle n. __________, __________e __________si
trovano in zona __________ _ del piano regolatore per la parte libera da bosco.
Se non che, la parte del fondo n. __________libera da bosco consiste in una
scarpata ripida (sopralluogo del 5 luglio 1989), sulla quale a detta del
Tribunale delle espropriazioni sarebbe immaginabile solo una costruzione
accessoria (doc. L). L’appello è quindi infondato per quel che concerne la
determinazione del danno.
-
L’appellante
sostiene infine che il Pretore avrebbe negato a torto l’illiceità della costruzione.
La deposizione dell’architetto __________, secondo cui vi sarebbe stato un
accordo verbale del proprietario, non sarebbe attendibile poiché il testimone
si occupava degli aspetti tecnici della costruzione della strada per conto dei
convenuti e non avrebbe partecipato alla stipulazione degli accordi. Il
rimprovero non trova riscontro negli atti di causa. Il teste citato ha riferito
nella sua deposizione che una parte della strada
era
sul terreno __________ e l’attore, per dare il suo consenso all’occupazione,
richiedeva che __________ gli facesse a proprie spese la strada, la bordura
della stessa per l’accesso, la canalizzazione acque luride e quella acque
chiare, lo spostamento del palo luce e l’allacciamento telefonico. Per tutte
queste opere noi abbiamo predisposto dei piani che furono approvati dal signor
__________; le opere furono preventivate con assunzione parziale di parte delle
rispettive spese __________ e così la strada fu eseguita, con l’accordo di
tutte le parti. Preciso che non vi fu accordo scritto, ma consenso verbale. Noi
siamo andati avanti con i lavori anche se non c’era consenso scritto di
__________ e quando la strada fu fatta __________ disse che non la voleva più
(verbale del 18 maggio 1987 inc. richiamato n. __________).
L’esistenza di trattative
sulla costruzione della strada e sulla cessione della particella n. __________è
pacifica, tanto che l’attore stesso le menziona nella petizione. L’appellante
ha discusso alcuni problemi relativi alla cessione del terreno proprio con
l’arch. __________ (piazza di giro, lettera dell’11 giugno 1982, doc. 20), che
era quindi al corrente delle trattative in atto, nonostante quanto sostenuto
ora nel gravame. L’opinione del primo giudice, che sulla base delle deposizioni
testimoniali e dell’abbondante corrispondenza tra le parti (in particolare i
doc. C e D) ha escluso l’atto illecito, può essere condivisa. Le contestazioni
dell’attore non vertevano infatti sulla costruzione del manufatto in quanto
tale, ma sull’assunzione di determinati costi da parte dei promotori
immobiliari e sulla realizzazione di infrastrutture a suo favore, in
particolare una piazza di giro, di modo che i convenuti potevano ritenersi
autorizzati a costruire, sulla base delle discussioni avute sino a quel
momento. Anche se si ammettesse l’esistenza di un danno, pertanto, l’appello
dovrebbe essere respinto, poiché i convenuti non hanno agito in modo illecito.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’attore, che dovrà inoltre rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– complessivi
a titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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