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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.272
Data decisione, Autorità:
04.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00272
Lugano
4 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 3 novembre 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________
contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno-Città;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza 18
ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la
petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto
ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato
il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei
confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a
carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore
l’importo di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello 10
novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del
giudizio impugnato la reiezione della petizione;
che nelle osservazioni
14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine,
per tardività, che nel merito;
che nelle more della
ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28
dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di
controparte sulla tempestività;
Considerato
in diritto:
preso atto della
dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame;
ricordato che il
ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone
fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito
degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità
per ripetibili;
considerato che nella
fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha
confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le
osservazioni all’appello (art. 151 CPC);
stabilito che la fine
del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art.
21 LTG per analogia);
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decreta:
-
L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________
un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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