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Numero d'incarto:
11.1995.270
Data decisione, Autorità:
09.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00270
Lugano,
9 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
..__________ (accertamento di proprietà su un con-to
bancario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 5 giugno 1991 da
__________ __________,
__________ (__________)
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ , __________ () e
__________ __________ -__________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________. __________,
__________)
__________ , __________ () e
__________ , __________ __________ ()
(rappresentati dal dott. __________ __________,
__________)
__________ __________ , __________ __________
() e
__________ __________ , __________ (),
e ora sul decreto del 27 ottobre 1995 con cui il Pretore ha accolto una
domanda di interpretazione presentata da __________ __________ relativamente a
un decreto del 19 ottobre 1995 (accertamento di presupposti processuali:
competenza per territorio);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
7 novembre 1995 introdotto da __________ __________ e __________ __________ -__________
contro il decreto del 27 ottobre 1995 emesso dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ ha
promosso causa il 5 giugno 1991 davanti al Pretore del Distretto di Lugano
contro __________ , __________ __________ -, __________
__________, __________ , __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ perché fosse riconosciuta la sua proprietà sul
50% del conto “ __________” presso la Banca __________ __________
__________, __________, intestato al defunto marito __________ ,
cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ ();
che con istanza del 31 agosto 1995 __________
__________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto al Pretore
l’accertamento dei presupposti processuali (competenza per territorio), oltre un’as-sunzione
suppletoria di prove e la sospensione della causa;
che, statuendo il 19 ottobre 1995,
il Pretore ha respinto sia il postulato accertamento della competenza
(denegando effetto sospensivo a un eventuale appello contro tale decisione),
sia l’assunzione suppletoria di prove, sia la sospensione della causa;
che al dibattimento finale di merito,
tenutosi il 27 ottobre 1995, l’attrice ha invitato il Pretore a completare il
decreto del 19 ottobre 1995 con la firma del Segretario assessore;
che il Pretore ha accolto l’istanza
con decisione del giorno stesso, intimando subito alle parti una nuova copia
del decreto con la firma della segretaria;
che nel frattempo __________
__________ e __________ __________ -__________ sono insorti alla Camera civile
di appello contro il decreto firmato dal solo Pretore, vedendosi rinviare il
giudizio alla sentenza sulla prima appellazione sospensiva (inc.
..___________);
che il 7 novembre 1995 __________
__________ e __________ __________ -__________ si sono appellati anche contro
il decreto del 27 ottobre 1995 relativo alla nota domanda di interpretazione,
postulando il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame;
che quest’ultimo appello non è stato
oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto:
che la correzione di una sentenza,
se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di
calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso di accordo fra le
parti, con unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con
copie corrette e nuove” (art. 339 cpv. 1 CPC);
che in caso di disaccordo fra le
parti la domanda va proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze (art.
339 cpv. 2 CPC);
che contro il giudizio su una
domanda di interpretazione non è ammesso, comunque sia, alcun rimedio di
diritto (art. 338 CPC);
che l’appello in esame, esperito
contro un giudizio di interpretazione, risulta quindi – già di primo acchito –
irricevibile;
che agli appellanti non giova
neppure invocare la nullità assoluta di tale giudizio per asserita violazione
del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che, infatti, al dibattimento finale
del 27 ottobre 1995 essi hanno avuto la possibilità di esprimersi sulla domanda
di interpretazione della controparte (verbale doc. C), anche se non nella forma
scritta prevista dall’art. 334 cpv. 2 CPC;
che l’art. 101 CPC vieta di adottare
modi di procedere diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma non sanziona di
nullità gli atti irriti per il solo fatto di non attenersi alla forma del
Codice;
che l’unico argomento addotto dagli
appellanti per opporsi alla completazione del decreto 19 ottobre 1995
consisteva, del resto, nel rispetto della forma fine a sé stessa, il difetto
non avendo loro impedito di esercitare – come ha già rilevato questa Camera l’8
novembre 1995 (inc. ..__________) – tutti i loro diritti di
difesa;
che non vi è quindi alcuna ragione
per dichiarare nullo d’ufficio il giudizio sulla domanda di interpretazione;
che le ulteriori censure degli
appellanti riguardano non il decreto impugnato, bensì quello del 19 ottobre 1995
(emendato e oggetto di nuova intimazione il 27 ottobre), non dedotto in appello
(pag. 2 in alto);
che, in ogni modo, le doglianze
rivolte contro quest’ultimo decreto non potrebbero nemmeno essere vagliate allo
stadio in cui si trova la procedura, il Pretore avendo negato effetto sospensivo
a ogni eventuale appello (art. 96 cpv. 4 CPC);
che in conclusione il gravame degli
appellanti, non privo di gratuita litigiosità, risulta improponibile nel suo
intero, onde l’inutili-tà di una notifica alle controparti;
che l’istanza di effetto sospensivo
diviene, ciò posto, senza oggetto;
che gli oneri processuali del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili agli appellati, cui il ricorso non è stato
intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
-
L’appello è
irricevibile.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a
carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________. __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– dott. __________ __________, __________;
– __________
__________ _________, __________ __________ ();
– __________
__________ , __________ ().
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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