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Numero d'incarto:
11.1995.27
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00027
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (diritto di passo necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 28 settembre 1987 da
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 16 gennaio 1995 presentata da __________
__________i, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza
emessa il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ e
__________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della
particella n. __________RFP di __________, sulla quale sorge una casa di
abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. __________, proprietà
del Comune di __________. I coniugi __________ sono comproprietari anche di
un’altra particella (n. __________), che è contigua alla piazza pubblica
(particella n. __________). I fondi n. __________e __________sono divisi dalla
particella n. __________ (gradinata) appartenente a __________ __________.
L’accesso alla casa di abitazione dei coniugi __________ è possibile unicamente
percorrendo il passo pubblico pedonale adiacente al fondo n. __________, oppure
lungo la gradinata di proprietà __________, che dalla piazza pubblica conduce
alla particella n. __________.
B. __________ e
__________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFP,
fondo edificato che confina da un lato con la particella n. __________e
dall’altro con la particella n. __________, proprietà di Teresa __________.
__________ e __________ __________ possiedono altresì, insieme con __________
__________i, la particella n. __________ (coattiva), una strada privata che
collega i loro due fondi alla pubblica via.
C. Il 28 settembre 1987
__________ e __________ __________ hanno promosso causa contro __________
__________, __________ __________ e __________ __________ per ottenere un diritto
di passo necessario sulle particella sulle particelle n. __________e
__________mediante il versamento di un’indennità da stabilire. I convenuti si
sono opposti alla petizione e in via subordinata, ove il diritto fosse stato
riconosciuto dal giudice, hanno postulato un’indennità di fr. 75’000.– oltre la
partecipazione alle spese di manutenzione della strada nella misura di un
terzo.
D. Il 2 novembre 1988
__________ __________ ha donato a __________ __________ __________ la
particella n. __________, compresa la quota di comproprietà sulla strada
(coattiva) n. __________.
E. Esperita
l’istruttoria, nel corso della quale l’ing. __________ __________ ha allestito
una perizia giudiziaria avente per oggetto due varianti di accesso veicolare
alla particella n. __________degli attori, nel memoriale conclusivo del 29
agosto 1990 questi ultimi hanno riaffermato la loro richiesta offrendo fr.
500.– a titolo di indennità. Nel loro memoriale del 9 luglio 1990 __________
__________, __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito al
loro opposizione, mantenendo la loro pretesa di indennità nel caso in cui fosse
stata accolta l’azione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4 settembre
1990.
F. Statuendo il 6
dicembre 1994, il Pretore ha accolto la petizione e ha costituito un diritto di
passo veicolare a favore della particella n. __________sulle particelle n.
__________, proprietà __________ e __________ __________ e n. __________,
coattiva in proprietà per un mezzo di __________ e __________ __________ e per
un mezzo di __________ __________, fissando in fr. 30’050.– l’indennità a
favore di __________ e __________ __________ e in fr. 5’950.– quella a favore
di __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’300.–,
sono state poste per un quarto a carico degli attori e per tre quarti a carico
dei convenuti, tenuti a rifondere a __________ e __________ __________ fr.
3’000.– per ripetibili.
G. Contro la predetta
sentenza __________ __________, __________ __________ e __________ __________
sono insorti con un appello del 16 gennaio 1995 in cui postulano la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. In via
subordinata essi chiedono che sia aumentata a fr. 75’000.– l’indennità loro dovuta
e che sia statuito sul riparto delle spese di manutenzione della coattiva nella
misura di 44.9% a carico della particella n. __________ (__________e __________
__________), di 33.3% a carico della particella n. __________ (__________e
__________ __________i) e di 21.8% a carico della particella n. __________ (coattiva).
H. Nelle loro
osservazioni del 6 marzo 1995 __________ e __________ __________ propongono di
respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata, salvo aderire alla
domanda di revisione relativa al riparto delle spese di manutenzione della
coattiva.
Considerato
in diritto:
-
Per l’art. 110 cpv.
1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in
causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate
le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. In
concreto il 2 novembre 1992 __________ __________ ha donato a Mar__________na
__________ __________ la particella n. __________e la quota di comproprietà
sulla coattiva n. __________ (fascicolo ispezione RF). Benché la nuova proprietaria
non sia subentrata nella lite, è indubbio che la sentenza passerà in giudicato
anche nei suoi confronti (Rep. __________pag. 333).
-
Il Pretore ha
riconosciuto la legittimità del passo necessario secondo la variante B proposta
dal perito giudiziario, escludendo per motivi tecnici e finanziari la realizzazione
della variante A che prevedeva l’accesso alla proprietà degli attori partendo
dalla piazza pubblica (particella n. __________).
Gli appellanti criticano
tale decisione, sostenendo che la particella n. __________ confina direttamente
con l’area pubblica e che gli attori potrebbero costruire un posteggio sul
fondo n. __________di loro proprietà. Essi ritengono inoltre che nella valutazione
dei rispettivi interessi, la variante B proposta dal perito è troppo onerosa
rispetto agli inconvenienti loro imposti.
-
Giusta l’art. 694
cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad
una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità. La concessione del passo necessario presuppone
che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità, ossia che il
collegamento con la pubblica via – indispensabile per i bisogni economici della
proprietà – manchi o sia gravemente intralciato. Tenuto conto del pregiudizio
causato al convenuto, il diritto di passo necessario va ammesso restrittivamente:
non si può concedere tale passo, ad esempio, solo per migliorare condizioni di
transito imperfette (Rep. __________pag. 141). D’altro lato dottrina e
giurisprudenza riconoscono che l’accesso a una casa di abitazione, quanto meno
all’interno di una località, è sufficiente soltanto se permette il passaggio di
veicoli a motore, e ciò non solo con riferimento all’automobile del
proprietario, ma anche ai veicoli di fornitori e visitatori (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 50 ad art. 694 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, Berna 1994, pag. 161 n. 1863a; DTF 107 II 327, 93 II
167; I CCA, sentenza del 6 dicembre 1989 in re T. c. J. e C.). Tale orientamento
(cfr. anche Liver in: ZbJV
105/1969, pag. 3 seg.) esclude quindi che l’accesso veicolare a una casa
costituisca oggi una semplice comodità, non sufficiente a fondare il diritto
previsto dall’art. 694 CC.
-
Dagli atti risulta
che la particella n. __________, proprietà degli attori, confina a nord con il
muro di sostegno della particella n. __________2, proprietà del Comune di
__________ (sala multiuso) e non tocca direttamente – se non, sembra, in un
punto – il muro della piazza pubblica (act. XIII: risposta n. 1 e planimetria
annessa alla decisione impugnata). Il perito giudiziario, pur ritenendo
tecnicamente fattibile un accesso veicolare alla particella n.
__________partendo da tale piazza, ha optato per l’accesso attraverso i fondi
n. __________e __________. Il Pretore ha condiviso tale valutazione. V’è da
domandarsi se tale apprezzamento, fondato su criteri di opportunità e di convenienza
finanziaria, consideri appieno anche i criteri giuridici che presiedono
all’applicazione dell’art. 694 cpv. 1 CC. A questo proposito non è determinante
che l’accesso alla particella n. __________dalla piazza pubblica sarebbe
impervio (perizia, pag. 1): l’art. 694 cpv. 1 CC conferisce bensì il diritto di
accedere in automobile a un fondo edificato, ma non necessariamente fin davanti
alla casa che si trova sul fondo. Vi sono abitazioni costruite su terreni ripidi
e che sono raggiungibili unicamente con una lunga scala, senza che la
situazione dei luoghi giustifichi un accesso diverso. In tali casi l’art. 694
cpv. 1 CC garantisce la possibilità di raggiungere in automobile il limite del
fondo, ai piedi del pendio. Non sempre, in altri termini, il passo necessario
conferisce la possibilità di giungere in automobile fin davanti alla porta di
casa (DTF 93 II 167 consid. 2). Si aggiunga che la legge menziona l’accesso al
fondo come tale, non necessariamente ai subalterni (DTF 84 II 164). Ciò
significa che il proprietario del fondo ha il diritto di ottenere un accesso sufficiente:
a lui incombe poi di adeguarlo con opportuni accorgimenti alle proprie
necessità, senza pretendere un passaggio che torni a maggior scapito per i
vicini solo per potergli consentire di raggiungere una determinata parte del
fondo (ad esempio l’edificio ivi esistente: Rep. __________pag. 143). Se la
proprietà ha già un accesso alla strada pubblica, il proprietario può chiedere
la concessione di un passo necessario purché la realizzazione economica e
razionale della proprietà non sia possibile con l’accesso esistente (DTF 84 II
614; Rep. 1959 pag. 133; I CCA sentenza del 6 dicembre 1989 in re T. contro J.
e C.).
Nella fattispecie il
Pretore ha scartato la soluziona alternativa accennata dal perito perché la
demolizione degli odierni muri di sostegno sarebbe gravosa, perché le
operazioni di scavo e la ricostruzione di imponenti muri in cemento armato
sarebbero opere difficili e tecnicamente complesse, perché l’impatto estetico-architettonico
sarebbe “sconvolgente”, perché nei periodi di gelo l’accesso non sarebbe
praticabile e perché prima di iniziare la progettazione sarebbe indispensabile
un riassetto fondiario (perizia, pag. 3 in fondo). Tali motivazioni sono
senz’altro pertinenti, ma non decisive. Il Pretore (e il perito) si sono
dipartiti infatti dalla premessa che gli attori debbano giungere per forza in automobile
fin davanti alla loro abitazione. Se non che, già la semplice costruzione di un
posteggio a livello stradale con l’ag-giunta di un accesso pedonale potrebbe
essere considerato un accesso sufficiente a norma dell’art. 694 CC (I
CCA, sentenza del 20 aprile 1994 in re S. contro O. e B.). Nel caso in esame
non è dato di sapere se tale possibilità sia fattibile (nemmeno la perizia fa
alcun riferimento alle norme di piano regolatore), né è decisivo il fatto che
la particella n. __________non confini direttamente – se non in un punto – con
la pubblica piazza.
- Gli attori sono
comproprietari di due fondi: la particella n. __________e la particella n.
__________. Quest’ultima confina direttamente con la piazzetta comunale (cfr.
planimetria allegata alla decisione). Ora, la giurisprudenza ha già stabilito
che se un accesso sufficiente è realizzabile transitando su propri fondi, non
si può esigere un passo necessario su fondi altrui (Rep. __________pag. 143).
In concreto è vero che le particelle n. __________e __________ sono divise da
una gradinata (la particella n. __________proprietà di __________ __________),
ma ciò non toglie che la domanda di passo necessario debba essere diretta in
primo luogo contro il vicino dal quale, a causa di uno stato preesistente della
proprietà o della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione
del passo e in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor
danno (art. 694 cpv. 2 CC). Il minor danno dipende dalle circostanze del caso:
se sovente il minor aggravio si ha dal passo che rappresenta il più breve
accesso alla pubblica via, situazioni di fatto particolari possono far
risultare più oneroso un passo breve rispetto a uno più lungo su altri fondi
aperti e liberi (Caroni, Der
Notweg, pag. 97; Meier-Hayoz, op.
cit., nota 32 ad art. 694 CC).
Nella fattispecie la
sentenza impugnata non solo si fonda sul presupposto che gli attori debbano
poter percorrere almeno 25 m in automobile dalla pubblica piazza (mentre
giuridicamente occorreva valutare se un posteggio a livello stradale non bastasse
a costituire un accesso sufficiente), ma nulla contiene quanto all’eventualità
di formare un posteggio sulla particella n. __________ (proprietà degli attori
medesimi). È possibile che una tale via d’accesso appaia inadeguata. Il
problema è che tutto si ignora sull’ipotetico collegamento fra la particella n.
__________e la particella n. __________, come pure sull’eventuale pregiudizio
subìto dalla proprietaria della scalinata, di modo che non è possibile
esprimere apprezzamenti affidabili. Gli appellanti hanno sollevato tale
argomentazione, per vero, solo in questa sede, ma l’esi-stenza di un ulteriore
fondo degli attori confinante con la piazza pubblica (la particella n.
__________) risultava dalla perizia giudiziaria (risposta n. 1, pag. 1) e non
poteva essere ignorata. In mancanza di accertamenti idonei a fondare un
giudizio, non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli
atti al Pretore perché accerti anzitutto – con riguardo anche alle norme di
piano regolatore – se sulla particella n. __________possa essere eseguito un
posteggio con un collegamento razionale alla particella n. __________e perché
valuti – ciò posto – se gli attori debbano ragionevolmente accontentarsi di un
accesso alla pubblica piazza con un posteggio a livello stradale oppure se si
possa ragionevolmente pretendere, tutto ben ponderato, che i convenuti
sopportino il transito sui loro fondi.
Teoricamente gli
accertamenti tecnici mancanti potrebbero essere assunti in sede di appello
(art. 322 lett. a CPC). Se non che, così facendo, le parti si vedrebbero privare
di un grado di giurisdizione, poiché contro gli accertamenti di fatto operati
sul piano cantonale non sarebbe dato loro alcun rimedio giuridico ordinario al
Tribunale federale. Né l’azione può essere respinta d’acchito, per la sola
circostanza che esisterebbero altre possibilità di accesso su fondi propri
(cfr. per analogia Rep. __________pag. 138 seg.). Solo l’istruttoria permetterà
di accertare se l’unica ragionevole possibilità di accesso sia quella
prospettata dagli attori.
-
Il nuovo sindacato
pretorile comporterà, secondo il risultato, il giudizio sul riparto degli oneri
che implica la manutenzione della strada coattiva (particella n. __________).
La domanda di revisione presentata dagli appellanti, alla quale hanno aderito
gli appellati, diviene pertanto priva di oggetto in questa sede.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto
conto del fatto che gli appellanti hanno sostenuto per la prima volta in
appello la possibilità, per gli attori, di creare un accesso sufficiente su una
loro proprietà, appare equo suddividere gli oneri processuali in ragione di
metà ciascuno e compensare le ripetibili. Sugli oneri di prima sede il pretore
giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
700.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezio- ne 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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