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Numero d'incarto:
11.1995.261
Data decisione, Autorità:
24.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00261
Lugano
24 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente f.f.
Pellegrini e Zali (in sostituzione dei giudice Epiney-Colombo e G.
Bernasconi, astenutisi)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ ___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6,
promossa con petizione del 2 giugno 1994 da
__________ __________,
contro
__________ __________,
__________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’istanza presentata il 3 ottobre 1995 da __________ __________
__________ chiedente la nomina di un patrocinatore d’ufficio per presentare
appello contro la sentenza emanata l’8 maggio 1995, in luogo e vece del
Pretore, dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che __________ __________
__________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio a
__________ __________ 1966 e dalla loro unione sono nati i figli __________
__________ (1966) e __________ (1970);
che il 31 marzo 1980 il
Pretore della giurisdizione di __________ -_________
ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato dei coniugi __________
__________, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare
di fr. 200.--;
che il 2 maggio 1994
__________ __________ __________ ha chiesto al Pretore di pronunciare il
divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della
moglie;
che __________ __________
__________, non avendo presentato la risposta di causa, neppure entro il
termine di grazia, è stata preclusa;
che il 4 aprile 1995 si è
tenuto il dibattimento finale al quale, assente la convenuta, il marito ha
confermato le proprie domande;
che statuendo l’8 maggio
1995, in luogo e vece del Pretore, la Segretaria assessora ha pronunciato il
divorzio, liberando il marito da qualsiasi obbligo alimentare nei confronti
della moglie;
che con scritto del 3
ottobre 1995 __________ __________ __________ postula la nomina di un
patrocinatore d’ufficio allo scopo di chiedere l’annullamento della decisione
pretorile;
che lo scritto non è stato
notificato alla controparte;
Considerando
in
diritto:
che nella fattispecie
l’appellante si limita invero a postulare la nomina di un difensore d’ufficio
al fine di chiedere l’annullamento di una sentenza della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 6;
che, da quanto è dato di
capire, l’appellante intende insorgere contro la sentenza dell’8 maggio 1995
con la quale la Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ __________;
che quand’anche
ricorressero gli estremi per la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi
dell’art. 39 CPC, circostanza che appare comunque dubbia, nel caso concreto non
si giustifica di accogliere la richiesta dell’appellante, il cui appello contro
la predetta sentenza sarebbe in ogni caso tardivo;
che in effetti per l’art.
308 cpv. 1 CPC l’appello si propone entro il termine di venti giorni;
che la sentenza in
questione, intimata per raccomandata il 9 maggio 1995, è stata respinta
dall’appellante il 13 maggio 1995, come risulta dall’indicazione figurante
sulla busta d’intimazione e recante la firma della stessa appellante;
che per l’art. 120 cpv. 1
CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare
al destinatario;
che il termine di ricorso
decorre dal momento del ritiro effettivo, o in caso in cui il destinatario
prende visione della raccomandata e del suo mittente ma non la ritira, dopo il
termine di giacenza di sette giorni;
che analogo discorso vale
nell’ipotesi di un’eventuale domanda di revisione della sentenza, proponibile
entro venti giorni dalla notificazione della stessa (art. 342 CPC);
che quand’anche si volesse
trattare lo scritto 3 ottobre 1995 alla stregua di un appello, lo stesso si
rivelerebbe irricevibile;
che l’atto, redatto da
persona sprovvista di cognizioni giuridiche, non è nullo anche se non risponde
in modo preciso ai requisiti formali posti dall’art. 309 CPC, poiché è chiara
l’intenzione della parte di impugnare la sentenza di primo grado e di ottenere
la reiezione della petizione (Rep. 1981 185, 1986 271);
che nella fattispecie non
risulta l’intenzione della ricorrente di impugnare la sentenza come tale, la
quale, a suo dire, le sarebbe ignota;
che ciò posto l’appello
dev’essere in ogni caso dichiarato irricevibile;
che vista la particolarità
della fattispecie, appare giustificato rinunciare al prelievo di spese e tassa
di giustizia;
che non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
per
questi motivi,
richiamato
l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
-
L’istanza di nomina
di un difensore d’ufficio è respinta.
-
Non si riscuotono né
tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
__________, __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente f.f. La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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