AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.255
Data decisione, Autorità:
24.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00255
Lugano
24 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa _. . (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 16 gennaio 1990 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti:
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 19
settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 luglio
1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ contestualmente
all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 20 settembre 1995 da __________
__________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1945) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati a __________ il
__________ 1965. Dall’unione sono nati __________ (1967), __________ (1971) e
__________ (1974). Il marito, già alle dipendenze della __________ __________,
è ora invalido; la moglie lavora presso __________ di __________.
B. Il 30 agosto 1989
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 30 novembre successivo, e il 16 gennaio 1990 ha promosso causa
di divorzio, offrendo alla moglie l’attribuzione della mobilia coniugale ma rivendicando
la propria parte sulla proprietà comune di un appartamento di __________; in
via subordinata egli ha postulato l’assunzione proporzionale degli oneri
ipotecari gravanti tale proprietà. Nella sua risposta del 22 marzo 1990
__________ __________ ha aderito al divorzio e ha chiesto, in liquidazione del
regime dei beni, la metà dell’aumento e, in mancanza di un accordo, il
mantenimento del regime della comproprietà dei beni immobili (__________e
__________). Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro
domande.
C. A seguito
dell’alienazione da parte dell’attore dell’appartamento di __________,
all’udienza del 15 gennaio 1992 i coniugi si sono accordati nel senso di
depositare l’importo di Lit. 5’000’000 su un conto aperto congiuntamente dai
rispettivi legali.
Esperita l’istruttoria, le
parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Il marito ha ribadito le
proprie domande, mentre la moglie ha postulato il riconoscimento della
proprietà dei beni mobili in suo possesso, la condanna del marito al pagamento
di fr. 103’870.– e la liberazione dell’importo di fr. 5’900.– accantonato sul
conto congiunto dei legali in caso di attribuzione al marito dell’immobile di
__________; in caso di mantenimento della comproprietà essa ha chiesto un
importo di fr. 61’820.–, con l’esonero dal pagamento del debito ipotecario. Il
dibattimento finale ha avuto luogo il 27 aprile 1995.
D. Statuendo il 20
luglio 1995, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato il
marito a versare alla moglie la somma di fr. 17’430.– in liquidazione del regime
dei beni, ha ordinato lo svincolo a favore della moglie dell’importo di Lit.
5’000’000 depositato sul conto congiunto delle parti, ha assegnato alla moglie
i mobili posti nell’appartamento di __________, ha accertato la comproprietà
degli ex coniugi sull’appartamento di __________, attribuendo loro in ragione
di metà ciascuno il debito ipotecario verso la Banca __________ __________ e il
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ (fr.
17’242.– ognuno), e – infine – ha posto a carico di __________ __________ un
ulteriore debito di fr. 60’662.– verso la Banca __________. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste per un terzo a carico
dell’attore e per due terzi della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr.
3’000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
del Pretore __________ __________ ha introdotto un appello del 19 settembre
1995 in cui chiede che – conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria –
il marito sia tenuto a versarle fr. 67’529.75, che essa sia obbligata ad assumere
unicamente il debito di fr. 9’325.– verso il Credito fondiario della Cassa di
risparmio delle __________ __________, che il debito verso la Banca __________
__________ sia interamente accollato al marito e che quello nei confronti della
Banca __________ sia ridotto a fr. 46’532.60.
__________ __________ è
insorto a sua volta contro la sentenza del Pretore con un appello il 20
settembre 1995 nel quale postula l’attribuzione a sé medesimo della somma
depositata sul noto conto congiunto, l’aumento a fr. 19’460.– del debito suo e
della moglie nei confronti della Banca __________ __________ e del Credito
fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ e la fissazione
a fr. 66’981.– del debito verso la Banca __________.
Nelle rispettive
osservazioni ogni parti propone il rigetto dell’ap-pello avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
-
La pronuncia del
divorzio, non oggetto di appello, è passata in giudicato. Entrambe le parti
contestano invece lo scioglimento del regime dei beni. Il Pretore, in mancanza
di una domanda di liquidazione, ha mantenuto la comproprietà sull’immobile di
__________, limitandosi ad accertare il passivo di ogni singola massa. Egli ha
stimato il valore di tale stabile in Lit. 74’240’000, pari a fr. 53’675.–, ha
constatato l’esistenza di un debito ipotecario di Lit. 25’793’770 (fr.
18’650.–) nei confronti del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle
__________ __________, oltre a un mutuo di fr. 15’835.– acceso presso la Banca
__________ __________, che ha considerato essere stato impiegato per finanziare
l’acquisto dell’immobile, e ha fissato in Lit. 2’150’543 (fr. 1’555.–) le spese
di gestione da suddividere tra i coniugi.
a) L’appellante contesta la suddivisione del debito acceso presso
la Banca __________ __________, sostenendo che esso non è un onere relativo
all’immobile di __________, bensì un debito del marito, che grava i di lui acquisti.
Il Pretore – come detto – ha accertato che il mutuo è stato contratto per finanziare
il maggior prezzo dell’immobile (sentenza, pag. 5) poiché, contrariamente a
quanto sostenuto dal marito e rogato nel contratto di compravendita, il bene
non era stato acquistato per Lit. 30’000’000, ma per un prezzo superiore. Ora,
dal fascicolo processuale risulta che il 25 febbraio 1987 il marito ha ottenuto
un credito di fr. 30’000.– dalla Banca __________ __________ (doc. C). Per
stessa ammissione dell’appellante, tale mutuo è servito per pagare l’acconto di
Lit. 24’000’000 relativo all’acquisto del citato immobile (risposta, pag. 4 in
alto). Anche in appello essa ribadisce, per finire, tale circostanza, adducendo
che dopo aver visto la promessa di vendita essa ha concluso che il prestito
della Banca __________ __________ era servito a finanziare parzialmente
l’acquisto (appello pag. 3 nel mezzo). Del resto il mutuo è stato ottenuto tre
giorni prima della firma dalla promessa di vendita, ciò che permette ragionevolmente
di ritenere che lo scopo era, appunto, quello di consentire il versamento
dell’acconto per l’acquisto dell’immobile. Certo, il marito ha sempre negato di
avere pagato l’immobile più di Lit. 30’000’000, ma questa sua affermazione non
basta per addossargli l’intero debito inerente a una comproprietà dei coniugi.
A ragione, quindi, il Pretore ha considerato tale debito come un passivo del
citato bene immobile e ne ha suddiviso l’ammontare fra le parti. L’appello, su
questo punto, è destituito di fondamento.
b) L’appellante
si duole del fatto che il Pretore ha determinato in fr. 1’555.– le spese di
gestione dell’immobile e sostiene che le stesse sono di soli fr. 511.30. Se non
che, dalla lettura dei documenti indicati nell’appello (doc. OO e QQ) non è
dato di capire come essa giunga all’importo di Lit. 707’224, né essa indica
compiutamente le poste da considerare, ragione per cui al proposito l’appello –
insufficientemente motivato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) – non può essere
vagliato oltre.
c) Deve
essere accolta invece la censura sul valore dello stabile. Dalla perizia giudiziaria
emerge che l’importo di Lit. 74’240’000 considerato dal Pretore è unicamente il
valore dell’immobile. Se a tale somma si aggiunge il valore del mobilio (pag. 9
in fondo), il valore complessivo del bene risulta di Lit. 75’240’000, pari a
fr. 54’398.–.
d)
L’ammontare dell’onere ipotecario va confermato in fr. 18’650.–,
corrispondente a quello esistente al momento dell’introduzione della domanda di
divorzio (agosto 1989), mentre il debito verso la Banca __________ __________
deve essere fissato – come si vedrà in seguito (consid. 10) – in fr. 19’635.70.
e) In
definitiva la situazione relativa al fondo di __________ è la seguente:
Acquisti
del marito: fr. 27’199.–
attivi
(compenso da acquisti della moglie) fr. 777.–
ipoteca
fr. 9’325.–
mutuo
verso la Banca __________ __________ fr. 9’818.–
Acquisti
della moglie:
attivi fr.
27’199.–
passivi
(compenso da attivi del marito) fr. 777.–
ipoteca
fr. 9’325.–
mutuo
verso la Banca __________ __________ fr. 9’818.–
-
L’appellante
contesta il valore di Lit. 40’000’000 (fr. 46’54690.–) attribuito dal Pretore
all’appartamento di __________, sostenendo che esso va aumentato a Lit.
108’000’000 (fr. 125’712.–). Dal fascicolo processuale risulta che il 25
settembre 1991 l’attore ha venduto l’immobile a __________ __________ per Lit.
10’000’000 (doc. ZZ). La nuova proprietaria si è opposta all’accertamento
peritale del valore, di modo che la prova è stata stralciata (ordinanza
pretorile del 20 dicembre 1994). Il primo giudice non ha tenuto conto del
prezzo di compravendita, considerata alla stregua di una donazione mista, e ha
stimato l’immobile in Lit. 40’000’000. Tale valore resiste alla critica. Intanto
l’appellante si limita a contrapporre la propria valutazione a quella del
Pretore, senza rendere verosimile che l’una sia più attendibile dell’altra. Il
valore prospettato dall’appellante inoltre è puramente teorico, fondata su dati
estrapolati da una perizia riguardante un altro immobile, quando la stessa appellante
ammette – quanto meno implicitamente – che il confronto fra i due stabili è
infruttuoso, diverse essendo le caratteristiche dei fondi (ubicazione,
superficie, rifiniture, stato di conservazione ecc.). Nel diritto ticinese lo
scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio
(cfr., per gli altri Cantoni, Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 44 e 47 ad art. 158 CC), ragione per
cui la convenuta deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado
di dimostrare. Certo, vendendo il fondo l’appellato ha reso difficile
l’accertamento peritale, ma ciò non significa che la prova fosse ormai inesperibile,
né l’appel-lante ha insistito presso il Pretore, né ha tentato altre vie per rendere
almeno verosimile il valore da lei affermato.
-
Per quanto concerne
il valore dei mobili posti nell’appartamento di __________, ci si potrebbe
domandare se tale valore non sia già compreso nella stima del Pretore.
Quand’anche ciò non fosse, l’appellante non ha recato alcuna prova a sostegno
delle proprie pretese. In proposito l’appello deve quindi essere respinto.
-
L’appellante
contesta la valutazione dei beni mobili che si trovano nell’appartamento di
__________. A suo avviso tale valore non è di fr. 10’800.–, come accertato Pretore,
bensì di soli fr. 4’640.– poiché alcuni mobili sarebbero suoi beni propri.
L’opinione è infondata. Per l’art. 200 cpv. 1 CC chiunque affermi che un bene
sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova. Nella
fattispecie non vi alcun elemento che corrobori la tesi dell’appellante. È vero
che nel proprio referto il perito ha indicato con una sigla i beni di proprietà
della moglie. Non è dato di sapere tuttavia su quali basi egli abbia potuto accertare
una siffatta proprietà. L’accertamento della proprietà è, del resto, una
questione giuridica che deve essere risolta dal giudice, indipendentemente
dalle domande rivolte al perito. Ancora una volta perciò l’appello si rivela
destituito di consistenza.
-
La moglie chiede che
i debiti di imposta, accertati dal Pretore in fr. 18’840.–, siano ridotti a fr.
3’738.30. La censura, sollevata per la prima volta in appello, è irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Oltre a ciò, nelle proprie conclusioni del 27 aprile
1995 il marito aveva indicato tale l’importo in fr. 18’838.– (memoriale, pag.
11), senza che la convenuta eccepisse alcunché.
-
In merito al valore
dell’autovettura Fiat l’appello è invece fondato. Il valore commerciale del
veicolo ammonta, in effetti, a fr. 2’080.– (doc. GG).
-
L’appellante ritiene
che il debito contratto presso la Banca __________ ammonti, ai fini della
liquidazione del regime dei beni, a fr. 51’587.80. L’argomentazione non può
essere condivisa. Il Pretore ha fissato in fr. 60’662.– tale debito poiché, pur
essendo inferiore a quello esistente al momento della litispendenza (fr.
66’981.40), il marito aveva ammesso un importo superiore nel corso della causa.
Ora, dal fascicolo processuale si evince che il 27 gennaio 1989 le parti hanno
contratto un mutuo di fr. 55’000.– presso la Banca __________, rimborsabile in
rate di fr. 1’263.80 mensili (doc. B). Tenuto conto che all’epoca della litispendenza
(agosto 1989) erano state pagate 6 rate, il saldo ammontava a fr. 68’245.20
(fr. 77’828.– meno fr. 7’582.80). L’appellato ammettendo un importo di fr.
66’981.– (osservazioni, pag. 11), occorre fondarsi su quest’ultima cifra. Nel
corso della causa il marito ha indicato, per vero, un saldo di fr. 60’662.–
(doc. F e conclusioni, pag. 9). Come si vedrà in appresso, tuttavia, tale
indicazione non è pertinente ai fini del giudizio.
II. Sull’appello di
a) L’appellante reputa anzitutto che il valore dell’appartamento di
__________ debba essere fissato in Lit. 10’000’000, corrispondenti al prezzo
pagato dall’acquirente __________ __________ (doc. ZZ). Il primo giudice, come
detto (consid. 3), ha considerato il trapasso di proprietà alla stregua di una
donazione mista e non di una compravendita. L’appellante non spiega perché
l’interpretazione del Pretore sarebbe errata, limitandosi a rilevare che lo
stato della casa è fatiscente e che egli non aveva motivo per vendere il bene
sottocosto. Il fatto poi che l’appartamento – così come la zona antistante –
appaia mal ridotto (doc. VV, BBB, CCC) non significa che il prezzo pagato
dall’acquirente corrisponda al reale valore dell’immobile. Si aggiunga che,
come emerge dalla deposizione di __________ __________ __________, la donna con
la quale l’appellante viveva in tale appartamento nel 1993 non può che essere
la compratrice dello stesso. In tali circostanze l’interesse del venditore
riesce finanche evidente. Del resto il mancato accertamento peritale è dovuto
alla vendita dell’immobile poco prima della perizia, ciò che ha costretto il
Pretore a valutare il bene per apprezzamento. Ne discende che su questo punto
l’appello, infondato, deve essere respinto.
b) Il
marito chiede che, qualora sia confermato il valore di Lit. 40’000’000, si applichi
cambio lira/franco in vigore al momento della liquidazione dei beni e che si
fissi perciò l’im-porto in fr. 28’840.–. Ora, secondo l’art. 214 cpv. 1 CC il valore
degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinato al
momento della liquidazione. La questione è di sapere se tale principio si applichi
anche in caso di alienazione del bene dopo lo scioglimento del regime. Contrariamente
all’opinione del Consiglio federale (messag-gio, cifra .),
la dottrina propende per una valutazione il giorno in cui il bene è stato
alienato (art. 214 cpv. 2 CC per analogia; (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 374 seg.; Hausheer, Vom alten zum neuen Eherecht, Berna 1986, pag. 71; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
n. 9 ad art. 214 CC). Non si intravedono quindi ragioni sufficienti per
scostarsi dalla decisione del primo giudice. Se si considera poi il modo in cui
l’alienazione è avvenuta, tutto induce a ritenere che il negozio giuridico
fosse destinato a sminuire la partecipazione dell’altro coniuge (art. 208 cpv.
1 n. 2 CC), di modo che determinante per la valutazione del bene reintegrato è
– in ogni caso – il momento dell’alienazione (art. 214 cpv. 2 CC).
-
L’appellante ritiene
che la somma di Lit. 5’000’000 debba essere liberata a suo favore poiché il
Pretore ha omesso di considerare tale importo negli acquisti della moglie.
Nella fattispecie non è contestato che l’appartamento di __________ era un
acquisto del marito e che l’ammontare di Lit. 5’000’000 corrisponde alla metà
del prezzo di compravendita. Contrariamente all’opinione dell’appel-lante,
quest’ultimo importo non costituisce pertanto un acquisto della moglie, ma è
una parte del beneficio al quale la moglie ha diritto. Lo svincolo della somma
a favore della moglie equivale, in sostanza, a un modo di pagamento parziale e
non va aggiunto all’importo della liquidazione (né la moglie lo pretende:
appello, pag. 2 in alto).
-
L’attore chiede infine
di riconsiderare l’ammontare dei debiti verso la Banca __________ __________ e
la Banca __________ poiché gli importi accertati dal Pretore (fr. 15’835.–,
rispettivamente fr. 60’662.–) corrispondono al saldo al momento in cui il
Pretore aveva chiesto la compilazione del questionario sui redditi e i fabbisogni
(doc. 7). La censura è solo parzialmente provvista di buon diritto.
Dall’istruttoria si evince che al momento dello scioglimento del regime
matrimoniale il debito nei confronti della Banca __________ __________
ammontava a fr. 19’635.40 (doc. C). Ai fini della liquidazione va considerato
quest’ultimo ammontare, poiché le indicazioni dell’appellante sono attribuibili
alla richiesta del Pretore di quantificare tali debiti a una determinata data
(febbraio 1990: doc. F) – data non pertinente per la liquida-zione del regime
matrimoniale (conclusioni, pag. 9) – senza che costituiscano una chiara
manifestazione di volontà. Per le medesime ragioni, e per quanto si è già
spiegato (consid. 8) il debito presso la Banca __________ deve essere ridotto a
fr. 66’981.–.
-
In conclusione il
conto acquisti del marito (quello della moglie non è contestato) risulta essere
il seguente:
attivi:
immobile di __________ fr. 46’560.–
automobile Fiat fr. 2’080.–
beni liquidi fr. 75’825.–
credito fr. 777.–
fr.
125’242.–
passivi:
debito Banca __________ fr. 66’981.–
imposte arretrate fr. 18’840.–
fr.
85’821.–
saldo fr.
39’421.–
Ciò posto, la moglie ha
diritto di ricevere in liquidazione del regime dei beni dal marito la somma di
fr. 14’310.50 (pari a un mezzo di fr. 39’421.–, meno fr. 5’400.–).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- La moglie contesta la
ripartizione degli oneri processuali che il Pretore ha posto a suo carico in
ragione di due terzi. Essa ritiene di non essere per nulla soccombente e chiede
di porre tali oneri a carico del marito. Nelle conclusioni, tuttavia, essa
aveva postulato la condanna dell’attore al versamento di fr. 61’820.– (nel caso
in cui si confermasse la comproprietà sull’immobile a __________) e di essere
esonerata dal pagamento di oneri in relazione a quest’ultimo immobile. Visto
l’esito dell’appello, tale suddivisione merita conferma, poiché al proposito la
convenuta risulta pressoché integralmente soccombente.
Gli oneri processuali di
appello seguono l’integrale soccombenza di __________ __________ (art. 148 cpv.
1 CPC), mentre per quanto riguarda l’appello di __________ __________ si
giustifica di suddividerli in ragione di quattro quinti a carico del marito,
che esce vittorioso in minima parte, e di un quinto a carico della moglie, la
quale riceverà un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.
La richiesta di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ non
può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di
buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________
__________ è respinto.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri
processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili.
- L’appello di
__________ __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2.1 __________
__________ è condannato a versare a __________ __________, nel termine di 30
giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l’importo di fr.
14’310.50 oltre interessi al 5% dal giorno seguente il passaggio in giudicato
della sentenza stessa.
Per il resto il dispositivo
rimane invariato.
2.2 Invariato.
2.3 Le parti continuano a rimanere comproprietarie dell’appartamento a
__________, come finora. È accertato che __________ __________ è debitrice
verso la Banca __________ __________ e il Credito fondiario della Cassa di
risparmio delle __________ __________ (per __________) di fr. 19’143.–; __________
__________ è debitore della stessa cifra verso la Banca __________ __________ e
il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ (per
__________), come pure di fr. 66’981.– verso la Banca __________.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’300.–
sono
posti per 4/5 a carico di __________ __________ e per 1/5 a carico di
__________ __________. L’appellante rifonderà alla controparte l’importo di fr.
1’600.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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