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Numero d'incarto:
11.1995.254
Data decisione, Autorità:
01.12.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00254
Lugano
1.dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente
per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di modifica di
sentenza di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6,
promossa con petizione 5 dicembre 1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
–,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
-
Se deve essere accolto
l'appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ –
contro il decreto di stralcio emanato l'11 settembre 1995 dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il matrimonio di
__________ __________ e __________ nata __________ è stato sciolto per divorzio
il __________ 1975. Con sentenza 12 settembre 1978 il Pretore dell’allora
giurisdizione di Lugano–Campagna ha fatto obbligo a __________ __________ di
versare alla ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 350.– ciascuno
per i figli __________ (1972) e __________ (1973), da adeguare all’evoluzione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (doc. 3). Dopo anni trascorsi con
la nonna paterna, __________ __________ si è trasferito nel 1991 dalla madre,
la quale ha chiesto al padre il pagamento del contributo alimentare per il figlio,
adeguato per effetto dell’indicizzazione a fr. 563,70 mensili. Il 5 dicembre
1991 __________ __________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6, un’istanza (recte: petizione) per ottenere la riduzione del
contributo alimentare dovuto al figlio __________, offrendo in via cautelare
l’importo ridotto di fr. 200.– mensili. L’istanza cautelare è stata discussa
all’udienza 22 dicembre 1991. Dopo lo scambio degli allegati scritti, le parti
sono comparse all’udienza preliminare il 7 ottobre 1992, che non è stata
seguita da nessun altro atto procedurale.
B. Constatata
l’inattività procedurale, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha
comunicato alle parti con scritto 27 luglio 1995 che la causa sarebbe stata
stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art.
351CPC, e ha assegnato loro un termine per pronunciarsi.
L'attore e la
convenuta nelle loro osservazioni, rispettivamente del 28 luglio del 22 agosto
1995, non si sono opposti allo stralcio della lite, ma mentre __________
__________ -__________ ha postulato il riconoscimento di congrue ripetibili, la
controparte ne ha chiesto la compensazione.
C. Il Pretore ha
stralciato la causa con decreto 11 settembre 1995, nel quale ha posto la tassa
di giustizia di fr. 450.– e le spese a carico dell’attore e ha compensato le ripetibili.
D. Insorta con appello
20 settembre 1995, __________ – ha chiesto la modifica del
decreto 11 settembre 1995, postulando l’assegnazione della somma di fr. 3000.–
a titolo di ripetibili.
L’appellato non ha
presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
-
L’applicabilità
in materia di spese e ripetibili di un decreto di stralcio per avvenuta
transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza è stata ripetutamente ammessa da
questa Camera (Rep. 1985 pag. 145 in fondo; da ultimo: sentenza dell’8 novembre
1995 nella causa S.-W. contro B.). Non v’è ragione perché tale principio non
debba valere anche nel caso di un decreto di stralcio per intervenuta
perenzione processuale.
-
Lo stralcio
della causa per perenzione ai sensi dell'art. 351 cpv. 2 CPC comporta
normalmente la soccombenza processuale della parte interessata al proseguimento
della lite, di regola la parte attrice. Quest’ultima deve pertanto rifondere le
ripetibili in applicazione dell'art. 148 CPC (Rep. 1983, 330). Nel caso concreto
l'attore, dopo avere promosso la causa per ottenere la riduzione degli alimenti
dovuti al figlio __________, ha provveduto al pagamento degli stessi,
disinteressandosi della vertenza. Nelle osservazioni 28 luglio 1995 egli ha
comunicato di non opporsi allo stralcio della causa, proponendo di compensare
le ripetibili per tener conto delle particolarità del caso. La convenuta, per
contro, ha chiesto l’assegnazione di una congrua indennità per ripetibili,
essendosi dovuta difendere con l’assistenza di un legale. Nel decreto impugnato
il Pretore, dopo aver correttamente esposto la giurisprudenza relativa
all’assegnazione di ripetibili nell’ambito dello stralcio per perenzione processuale
e aver rilevato nella motivazione che l’attore doveva rifondere alla convenuta
un’indennità per ripetibili, ha tuttavia previsto nel dispositivo, la
compensazione delle ripetibili. Tale contraddizione è dovuta con ogni
verosimiglianza a una svista. Nemmeno il primo giudice ha infatti ravvisato,
infatti, i giusti motivi previsti dall'art. 148 cpv. 2 CPC e che consentono, a
determinate condizioni che qui non appaiono date, di derogare al principio
della soccombenza. L’appello è pertanto, di principio, fondato (art. 340 lett.
c CPC combinato con l’art. 341 cpv. 1 CPC).
-
Rimane da
esaminare se la somma di fr. 3000.– chiesta dall’appellante a titolo di
ripetibili sia adeguata. Nella determinazione dell’ammontare dovuto a titolo di
ripetibili il giudice decide con prudente apprezzamento, tenendo conto della
tariffa dell’Ordine degli avvocati, che tuttavia ha solo valore indicativo
(Rep. 1985 96).
a) In concreto la
causa promossa dall’attore verteva sulla riduzione dei contributi alimentari
dovuti al figlio minore __________ ed era quindi, contrariamente a quanto
indicato con la petizione, di valore determinabile (DTF 116 II 493).
L’appellato aveva chiesto che il contributo alimentare dovuto al figlio, allora
di fr. 563,70 mensili, fosse ridotto secondo il prudente apprezzamento del
Pretore, ma in ogni caso fosse fissato al massimo in fr. 200.–. Il valore della
causa può di conseguenza essere accertato in almeno fr. 8750.–, pari alla
differenza di contributo per 25 mesi (dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1993,
__________ essendo divenuto maggiorenne il __________ 1993).
b) Per cause patrimoniali
aventi un valore litigioso compreso tra fr. 5000.– e fr. 10 000.– l’art. 9 cpv.
1 TOA prevede un onorario variante dal 10 al 20% del valore stesso. Nella
fattispecie la causa non appariva particolarmente difficile, ma ha comportato
per il patrocinatore della convenuta un notevole dispendio di tempo. Questi ha
partecipato a una prima udienza, il 20 dicembre 1991, per discutere l’istanza
provvisionale, e in tale sede ha prodotto un riassunto scritto di due pagine.
In seguito ha presentato i memoriali di risposta (5 pagine) e di duplica (4
pagine), ha partecipato all’udienza preliminare del 7 ottobre 1992 (apparentemente
piuttosto laboriosa) e per finire ha riscontrato lo scritto con cui il Pretore
annunciava lo stralcio del procedimento (lettera di 1 pagina). Quand’anche si
retribuisse l’avvocato secondo il massimo della tariffa (fr. 1750.–), tale
importo non rimunererebbe adeguatamente il lavoro svolto.
c) Nelle condizioni
descritte occorre far capo quindi all’art. 11 TOA, secondo cui per pratiche di
esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo (cpv. 1),
come pure per cause terminate – ed è il caso concreto – senza sentenza (cpv.
2), l’onorario dell’avvocato è fissato combinando il disposto degli art. 9
(retribuzione ad valorem) e 10 TOA (retribuzione ad horam). Il
Consiglio di moderazione applica in simili circostanze la formula
O = 2x Ov x Ot
Ov + Ot
dove Ov è onorario
secondo il valore e Ot l’onorario a tempo giusta l’art. 10 TOA (sentenza del 10
settembre 1990 n. __________, pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli
avvocati 1991, n. __________, pag. 15). Premesso un onorario secondo il valore
di fr. 1300.– (difficoltà media: 15% arrotondato di fr. 8750.–) e un onorario a
tempo di fr. 4000.– (una ventina di ore retribuite fr. 200.– l’una), ne segue
un onorario “mediato” di circa fr. 2000.–. Si giustifica pertanto di accogliere
l’appello in tale misura.
- Gli oneri
processuali di appello seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art.
158 cpv. 2 CPC). In concreto è legittimo tuttavia rinunciare al prelievo di
tasse e spese poiché l’appello è stato determinato da un dispositivo
riconducibile a una svista del primo giudice. Quanto alle ripetibili, v’è da
interrogarsi se l’attore, che non ha presentato osservazioni all’appello, possa
essere ritenuto soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3
ad art. 148). È vero infatti ch’egli aveva proposto al Pretore di compensare le
ripetibili, ma è altrettanto vero che il dispositivo impugnato si ricollega a una
verosimile inavvertenza, sicché la proposta non sembra causale per il
pronunciato. Sia come sia, in concreto l’appellante avrebbe diritto di
riscuotere – nella migliore delle ipotesi – ripetibili ridotte di un terzo.
Dato che il gravame di esaurisce in una pagina di motivazione, tale somma
sarebbe in ogni modo trascurabile. Si può quindi ragionevolmente prescindere
dall’attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia:
I. L'appello é
parzialmente accolto e il decreto impugnato é riformato come segue:
2."
La tassa di giustizia di fr. 450.––, rimane a carico dell’attore, che rifonderà
alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
Per il resto il decreto
rimane invariato.
II. Non si riscuotono
tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________.
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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