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11.1995.235 ΓÇó Inadequate appeal dismissed in divorce/separation case
11.1995.235Other CourtAug 17, 1995Dismissed
The husband appealed a Ticino district court judgment that had ordered separation and financial payments in favor of the wife. The Court of Appeal held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Article 309 CPC because it lacked proper party details, challenged points, requests, and reasons. It added that the appeal would fail on the merits in any event, since the divorce action had already been removed from the docket and the husband’s arguments about the wife’s alleged fault were already rejected in the separation proceedings. The appeal was dismissed in simplified procedure, the first-instance judgment was confirmed, and no fees or costs were levied.
Art. 309 cpv. 2 lett. b, d, e e cpv. 5 CPC; art. 313bis CPC; art. 148 cpv. 1 CPC: an appeal that lacks the mandatory indication of the parties, the contested points, the prayers and the factual and legal grounds is, as a rule, inadmissible without further examination. Even if the appellate court enters into the matter despite such defects, it may dismiss the appeal summarily when it is manifestly unfounded on the merits. Where the respondent has not even been served, no party costs are to be awarded, and in exceptional circumstances court fees may also be waived.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.235
Data decisione, Autorità: 17.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00235
Lugano 17 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ___ ___ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1988 da
__________, __________
contro
__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 luglio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ (1923) e __________ __________ (1925) si sono sposati a __________ (__________a) il __________ 1960 e dal matrimonio non sono nati figli;
che l’8 febbraio 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 aprile successivo;
che il 27 aprile 1988 il marito ha introdotto un’azione di divorzio, con la quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, negando qualsiasi contributo a favore della moglie;
che con risposta del 12 luglio 1988 __________ __________ si è opposta all’azione del marito e con azione riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, il versamento di fr. 300’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 50’000.-- per torto morale;
che, a seguito del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, l’azione di divorzio introdotta dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 e il processo è continuato sulla sola base della riconvenzione;
che esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, in cui si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande;
che il dibattimento finale si è tenuto il 15 giugno 1994;
che con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare fr. 860.-- mensili a titolo di contributo alimentare indicizzato per la moglie, ordinando nel contempo alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ di trattenere e di versare direttamente tale importo alla beneficiaria, e ha obbligato il marito a versare a quest’ultima fr. 22’245.-- a liquidazione del regime dei beni oltre fr. 10’000.-- per torto morale;
che insorto il 28 luglio 1995 contro la predetta sentenza, __________ __________ critica il pronunciato stesso, senza formulare precise richieste di giudizio e chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto:
che l’atto di appello deve contenere - tra l’altro - l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC), la dichiarazione di appellare, con l’indicazione dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda sede (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC);
che nel caso concreto difettando questi requisiti, l’appello presentato da __________ __________ potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriori approfondimenti (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, quand’anche si volesse essere meno rigorosi, e dichiarare ricevibile il gravame, lo stesso risulterebbe comunque infondato nel merito;
che in effetti, come rilevato dal Pretore, l’azione di divorzio presentata dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993, a causa del mancato pagamento degli anticipi delle spese giudiziarie;
che contrariamente all’opinione dell’appellante, solo i documenti prodotti con il memoriale conclusivo sono stati stralciati dai ruoli e non l’allegato stesso (sentenza pag. 3; dispositivo n. 1);
che le presunte colpe della moglie addotte dall’appellante a fondamento della sua azione di divorzio sono stati considerate nell’ambito dell’azione di separazione promossa dalla moglie, e respinte con sufficiente motivazione dal primo giudice (sentenza pag. 4 e 5);
che nonostante lo stralcio dell’azione di divorzio del marito, le lettere e le fotografie, già prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988, rappresentando materiale processuale, sono state giustamente considerate dal Pretore;
che ciò posto l’appello di __________ __________ dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che visto quanto precede la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto;
che gli oneri processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno notificato;
che, vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare anche al prelievo di spese e tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
__________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________o
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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