AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.222
Data decisione, Autorità:
23.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00222
Lugano,
23 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza del __________ __________ 1992 da
__________, __________,
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(ora
patrocinato dal lic. iur. __________ __________,
studio
legale dott. __________ __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
20 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
9 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________
RFP di __________. Fra tale fondo e la particella n. __________, proprietà di
__________ __________ e __________ __________i, si trova una corte di 21 m²
(particella n. __________), proprietà coattiva che appartiene per un mezzo al
titolare della particella n. __________e per l’altro mezzo al titolare della
particella n. __________. La corte confina, a nord-est, sia con le particelle
n. __________ e __________, proprietà di __________ __________, sia con la
particella n. __________, proprietà di __________ e __________ __________ (doc.
__________).
B. Nel giugno del 1991 __________ __________ ha ottenuto da __________
__________ il permesso di rimuovere, nell’ambito di lavori di riattazione ai
propri stabili, una tettoia (circa 7 m²) che copriva parte della citata corte,
a ridosso dei suoi fondi (doc. __________). Al termine dei lavori di riattazione,
il 3 dicembre 1991, __________ __________ ha sollecitato __________ __________
a ripristinare l’opera, ma questi ha negato di avere mai assunto un impegno del
genere (doc. __________). Il 5 febbraio 1992 __________ e __________ __________
hanno diffidato a loro volta __________ __________ a ripristinare la copertura,
lamentando infiltrazioni d’acqua nel loro immobile (doc. __________). Senza
esito.
C. Il 19 ottobre 1992 __________ __________ ha promosso insieme con
__________ e __________ __________ un’azione possessoria davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che __________ __________ fosse
condannato – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – a ripristinare la nota
tettoia (particella n. __________), a riparare il tetto della proprietà
__________ (particella n. __________), ad astenersi da altri interventi sui due
fondi e a versare a __________ __________ fr. 1850.– con interessi a titolo di
risarcimento danni. Al contraddittorio dell’11 febbraio 1993, indetto per la
discussione dell’ istanza, il convenuto ha proposto di respingere l’azione in
ordine, subordinatamente nel merito. Le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni al dibattimento finale del 23 novembre 1994.
D. Statuendo il 9 giugno 1995, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e ha ordinato a __________ __________– sotto comminatoria
dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC) – il ripristino della tettoia sulla
particella n. __________entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste
per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico degli istanti in
solido, tenuti a rifondere al convenuto (sempre con vincolo di solidarietà) fr.
800.– per ripetibili ridotte.
E. __________ __________ ha impugnato la sentenza predetta con un
appello del 20 giugno 1995 in cui chiede che l’azione sia interamente respinta
e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle loro
osservazioni del 17 luglio 1995 __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo
instano perché gli oneri processuali siano divisi a metà e __________
__________ sia tenuto a rifondere loro un’indennità (non precisata) a titolo di
ripetibili. Sull’appello adesivo il convenuto ha introdotto osservazioni del 3
agosto 1995 tendenti al rigetto del gravame e alla conferma, su tale punto, del
dispositivo pretorile.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha rilevato in ordine che __________ __________ era
legittimato ad agire anche senza la partecipazione delle altre comproprietarie
della particella coattiva n. __________e nel merito ha accertato che il
convenuto avversava a torto l’obbligo di ripristinare la tettoia, __________
__________ avendo consentito alla rimozione dell’ opera solo a tale condizione.
In proposito l’istanza andava dunque accolta, mentre doveva essere respinta la
pretesa di risarcimento, “priva del necessario supporto e (...) in
contraddizione con il chiesto ripristino”. Altrettanto infondata si rivelava –
a mente del Pretore – la domanda di __________ e __________ __________, la
rimozione della tettoia non risultando aver recato loro alcun pregiudizio.
Quanto alla comminatoria dell’esecuzione effettiva, essa appariva più idonea a
garantire l’adempimento dell’obbligo (di fare) rispetto a una comminatoria
penale.
I. Sull’appello principale
- L’appellante fa valere in sintesi che la tettoia rimossa era – per
quanto riguarda le norme di polizia edilizia – illegale, ch’egli non si è
assunto alcun onere di ripristino e che in ogni modo il suo atteggiamento non
configura un atto di illecita violenza (nel sen-so dell’art. 928 cpv. 1 CC),
__________ __________ avendo autorizzato la rimozione della copertura. Gli istanti
contestano che la tettoia fosse un’opera irregolare, riaffermano che il convenuto
si è impegnato a ricostruire il manufatto e definiscono l’appello temerario.
a) Davanti al Pretore gli istanti si sono valsi dell’art. 928 CC
(“azione di manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo
possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la
cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento
dei danni. Diversamente da quanto prevede l’art. 927 CC per l’“azione di
reintegra”, nell’ambito di un’azione di manutenzione il convenuto non ha la
possibilità di invocare un diritto prevalente. L’azione deve essere accolta
ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di
illecita violenza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365). Tale atto non deve
necessariamente costituire un atto di forza: basta ch’esso sia compiuto a
pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 22
all’introduzione degli art. 926–929 CC con richiami).
b) Nella fattispecie è pacifico che il convenuto è stato autorizzato
nel giugno del 1991 a togliere la tettoia (sentenza, pag. 4 verso il basso). La
rimozione dell’opera in sé non costituisce quindi un atto di illecita violenza.
La questione è di sapere se costituisca un atto di illecita violenza il mancato
rispetto dell’accordo – controverso – secondo cui l’appellante si sarebbe
impegnato a ricostruire l’opera una volta ultimata la riattazione dei propri
stabili. Ora, chi abusa di un’autoriz-zazione ottenuta a titolo meramente
precario lede bensì il possesso del concedente, sempre però che la turbativa continui
anche dopo la decadenza dell’autorizzazione (si pensi al mancato sgombero di
impalcature, di macchinari o di materiali edili che continuano a invadere
terreni altrui, oppure al rifiuto di liberare locali occupati senza che sia mai
sorto alcun contratto di locazione o alcun comodato; altri esempi in: Homberger, Zürcher Kommentar, nota 12
ad art. 926 CC e Stark, op. cit.,
nota 25 all’introduzione degli art. 926–929 CC). Un’azione possessoria serve
invero a far cessare atti illeciti, non a ottenere l’adempimento di eventuali
obbligazioni che il convenuto ha assunto verso il possessore.
c) È vero che un atto di illecita violenza non deve necessariamente
ricondursi a un comportamento attivo, ma può consistere anche in un’omissione (Stark, op. cit., nota 23 ad art. 928
CC). Quest’ultima tuttavia dev’essere essa medesima la causa della turbativa
(come nel caso di un vicino che non si dia alcuna cura di evitare immissioni
moleste o che lasci penetrare bestiame su terreno altrui) e non configurarsi
come la violazione di un obbligo convenzionalmente assunto. Se così non fosse,
del resto, un committente potrebbe far capo a un’azione possessoria verso un
appaltatore per il solo fatto che costui indugi a terminare l’opera. Certo,
l’art. 928 cpv. 1 CC consente di chiedere al giudice che il perturbatore sia
tenuto – invece che a risarcire il danno – a ripristinare la situazione
anteriore all’atto di illecita violenza (Stark,
op. cit., nota 40 ad art. 928 CC). Ma, appunto, nella fattispecie la rimozione
della tettoia non raffigura un atto di illecita violenza. Né la demolizione è
continuata dopo la fine del permesso precario; anzi, essa si è consumata nel
giugno del 1991, almeno cinque mesi prima che il convenuto fosse tenuto – secondo
gli istanti – a ripristinare il manufatto (fine di __________ 1991: istanza,
pag. 3 in fondo). Quanto al mancato ripristino, preso a sé stante e non come la
conseguenza di un atto di illecita violenza, esso denota l’inadempimento di un
obbligo convenzionale, non gli estremi di una turbativa.
d) Ne segue che in concreto, quand’anche ci si dipartisse dall’ ipotesi
– più favorevole agli istanti – secondo cui la tettoia poteva essere
ricostruita senza impedimenti di polizia edilizia e il convenuto poteva essere
costretto a ripristinarla, non vi sarebbe spazio per un’azione possessoria.
Sarebbe stata prospettabile un’esecuzione civile (art. 488 segg. CPC) ove il
convenuto si fosse impegnato per scritto in un titolo esecutivo. Mancando tale
titolo, l’adempimento doveva essere chiesto con un’azione di condanna nelle vie
ordinarie. L’ap-pello deve di conseguenza essere accolto già per questo motivo,
che configurando una questione di diritto avrebbe dovuto in ogni modo essere
ravvisato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).
II. Sull’appello adesivo
- Gli appellanti insorgono contro il riparto degli oneri processuali,
posti dal Pretore nella proporzione di un quarto a carico del convenuto e di
tre quarti a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 800.– per
ripetibili ridotte. Nella misura in cui gli appellanti chiedono che sia fissata
un’indennità per ripetibili a loro favore, il gravame appare già a un primo
esame di dubbia ricevibilità. In caso di contestazioni patrimoniali la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare infatti che l’appellante non può limitarsi
a domande indeterminate (“ripetibili di prima istanza nella misura che codesta
lodevole Camera vorrà stabilire”: memoriale, pag. 7), ma deve quantificare
numericamente le sue pretese (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CPC; analogo principio vige del
resto sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
Sia come sia, l’appello è destinato all’insuccesso già per la circostanza che,
dovendo essere accolto l’appello principale, gli istanti risultano soccombenti
su tutta la linea. Il dispositivo sugli oneri di prima sede deve perciò essere
modificato, né si intravedono ragioni oggettive per derogare al principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): così com’è stata impostata, la causa non
poteva avere invero alcuna possibilità di successo.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello principale è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
-
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 600.–, sono poste a carico degli istanti in solido, che rifonderanno al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già anticipati dall'appellante,
sono posti a carico di __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ in solido, che rifonderanno a __________ __________,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di __________,
che rifonderanno a __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per
ripetibili.
V. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster