AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.221
Data decisione, Autorità:
12.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.95.00221
Lugano
12 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ 1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 21 giugno 1995
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il __________
__________ 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1941) e __________ __________ (1941) si sono sposati a __________ il
__________ 1967. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati
dal mese di settembre 1991: la moglie è rimasta nell’abitazione coniugale,
mentre il marito ha dapprima preso in locazione un monolocale a __________ e si
è in seguito trasferito a __________. __________ __________, chimico di
formazione e già funzionario dello __________, ha lavorato nel settore privato
in qualità di consulente ed è poi rimasto senza occupazione; la moglie, diplomata
come interprete e laureata in sociologia, durante il matrimonio si è sempre
occupata dell’economia domestica.
B. Il 5 luglio 1991
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 agosto seguente. Il
__________ 1992 egli ha promosso causa di divorzio, chiedendo la liquidazione
del regime matrimoniale e offrendo alla moglie un contributo alimentare (art.
151 cpv. 1 CC) di fr. 3’200.– mensili fino al 31 dicembre 1993. Nel contempo ha
instato per essere autorizzato, in via cautelare, a vivere separato e a
prelevare i propri effetti personali dall’abita-zione coniugale e ha offerto
alla moglie una pensione alimentare mensile di fr. 3’200.– mensili, proponendo
di assegnarle la mobilia, le suppellettili e gli altri oggetti posti
nell’appartamento coniugale.
Alla discussione
provvisionale del 14 aprile 1992, limitata al solo litigio sul contributo
alimentare, avendo le parti nel frattempo risolto gli altri punti, l’attore ha
confermato la propria offerta, mentre la convenuta ha rivendicato un contributo
alimentare di fr. 4’800.– mensili.
Nella risposta del 12
giugno 1992 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la separazione dei beni e la confezione
dell’inventario sulla sostanza coniugale.
C. Con replica e
risposta riconvenzionale del 18 agosto 1992 l’attore ha ribadito le domande,
aderendo alla separazione dei beni. Nella duplica del 9 dicembre successivo la
convenuta ha mantenuto la propria opposizione alla petizione e in via cautelare
ha instato – vista la cessazione il 31 dicembre 1992 del rapporto di lavoro del
marito presso lo __________ – per il sequestro degli averi di vecchiaia,
dell’indennità di uscita versata dallo __________, di un’obbligazione di cassa
di proprietà del marito e per la trattenuta dall’indennità di uscita di fr.
4’000.– mensili.
Statuendo l’11 dicembre
1992, il Pretore ha accolto la domanda cautelare senza contraddittorio e ha
decretato il blocco degli averi di vecchiaia, dell’indennità di uscita e
dell’obbligazione di cassa. Alla discussione del 19 gennaio 1993, preso atto
della nuova situazione professionale del marito, attivo nel settore privato, la
moglie ha desistito dalle domande cautelari tranne quella relativa al sequestro
dell’indennità spettante all’attore per la soppressione della funzione presso
lo __________, alla quale il marito si è opposto. Dopo istruttoria, il 1°
febbraio 1993, il Pretore ha respinto l’istanza, revocando il decreto dell’11
dicembre 1992.
D. All’udienza
preliminare del 19 gennaio 1993 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di
prova. Ultimata l’istruttoria, nelle conclusioni del 27 dicembre 1994
__________ __________ ha ribadito le domande di petizione, precisando di
offrire alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’600.– fino al 31
dicembre 1995 sulla base dell’art. 151 CC e facendo valere l’avvenuta liquidazione
del regime matrimoniale; in via subordinata egli ha aderito alla domanda
riconvenzionale. Nel proprio memoriale conclusivo del 29 dicembre 1994
__________ __________ ha confermato l’opposizione al divorzio e la domanda di
separazione dei beni; in via subordinata essa ha chiesto una rendita secondo
l’art. 151 CC, subordinatamente sulla base dell’art. 152 CC, di fr. 3’000.–
mensili, da indicizzare, con blocco del deposito titoli e del conto di libero
passaggio del marito a garanzia del pagamento del contributo. Il dibattimento
finale si è svolto il 16 febbraio 1995, ogni parte riaffermando le proprie
domande di giudizio.
E. Statuendo il 30
maggio 1995, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio, ha accolto la
riconvenzione e ha pronunciato la separazione dei beni. La tassa di giustizia
di fr. 2’000.– e le spese di fr. 600.– sono state poste a carico del marito,
con obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.– a titolo di ripetibili.
F. __________
__________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 21
giugno 1995 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la pronuncia
del divorzio.
Nelle sue osservazioni
del 28 agosto 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio del Pretore; subordinatamente, in caso di accoglimento
del ricorso, essa postula un contributo alimentare di fr. 3’000.– mensili,
indicizzato, da garantire con il blocco del deposito titoli e del conto di
libero passaggio.
Considerando
in diritto: 1. L’appellata
adduce che il domicilio dell’appellante figurante nel gravame sarebbe erroneo,
poiché egli avrebbe lasciato __________ il __________ 1994, notificando la
propria partenza per il Cile, come risulterebbe da un certificato di domicilio
che le sarebbe stato rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti il __________
1995. Essa sostiene che tale fatto – oltre a essere rilevante per il giudizio –
potrebbe anche comportare la nullità dell’appello, giusta l’art. 309 cpv. 2
lett. b e cpv. 5 CPC. Quand’anche la circostanza fosse vera, ciò che non
risulta in alcun modo dagli atti di causa, non potrebbe comportare, a ogni
modo, la nullità dell’appello. La sanzione della nullità va infatti applicata
con cautela (Rep. __________, 271) e la giurisprudenza ha perfino ritenuto
valido il gravame in cui mancava l’indicazione della parte appellata (Rep.
__________, 397). Non vi è pertanto motivo di essere più rigorosi nel caso
concreto e si può dunque entrare nel merito dell’appello.
-
La pronuncia
della separazione dei beni fra i coniugi non è oggetto di appello ed è passata
in giudicato. Litigiosa è la pronuncia del divorzio. Il Pretore, negata
l’esistenza di fattori oggettivi di disunione, ha respinto la petizione
considerando che la relazione del marito con un’altra donna, iniziata prima
della separazione di fatto dei coniugi, configurava colpa preponderante e
causale. Come tale, essa ostava alla domanda di divorzio. L’appellante censura
tali conclusioni e sostiene che spettava alla moglie provare la colpa esclusiva
e causale invocata a sostegno dell’opposizione al divorzio. Egli nega che la
propria relazione extraconiugale sia iniziata prima della separazione di fatto
e ribadisce che il rapporto di coppia era già in crisi da anni, il profondo
distacco fra i coniugi essendo dovuto al comportamento critico e altezzoso
della moglie anche verso terzi, al rifiuto di avere figli, allo scarso
interesse dimostrato per gli impegni di casa e per la realtà ticinese.
-
Secondo l’art.
142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (cpv. 1); se tale stato
dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un comportamento
colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero
che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai
fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con
numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a
edizione, pag. 124 n. 622; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Secondo il
Pretore, in concreto la disunione coniugale è imputabile al comportamento del
marito, che nel luglio del 1991 ha confessato alla moglie di avere una relazione
con un’altra donna e che dopo la separazione di fatto dei coniugi, sebbene
trasferitosi ufficialmente in un appartamento proprio a __________, in realtà
abitava presso l’amica, con la quale vive dal settembre del 1992. L’interessato
nega di avere tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio e
rimprovera al Pretore di avere ravvisato un adulterio causale per la disunione
fondandosi su meri indizi, per altro erronei e inconsistenti. Egli contesta di
avere avuto una relazione con __________ __________ prima della separazione di
fatto, avvenuta nel settembre 1991 e pur ammettendo un rapporto sentimentale
con quest’ultima iniziato nel settembre 1992, rileva che lo stesso non sarebbe
causale per la disunione. Il vincolo coniugale, infatti, era turbato
irrimediabilmente da anni e sussisteva solo formalmente.
-
L’appellante
ribadisce di essersi trasferito presso l’amica solo nel settembre 1992, un anno
dopo la separazione di fatto dei coniugi, ciò che dimostrerebbe l’assenza di
causalità tra la relazione e la disunione coniugale. Egli afferma che le sue
assenze dall’appartamento di __________ non avrebbero l’importanza che è stata
loro attribuita dal Pretore, poiché in realtà egli soggiornava spesso dal
fratello, rispettivamente dalla sorella, come ha affermato all’interrogatorio
formale. Né il rapporto d’investiga-zione agli atti avrebbe valore di prova,
poiché conterrebbe constatazioni eseguite da collaboratori dell’agenzia, non
suffragate dall’istruttoria; al riguardo potrebbero essere rilevanti solo gli accertamenti
della settimana dal 5 al 9 aprile 1992 (doc. __________, pag. 16), svolti dal
titolare dell’agenzia. Tali accertamenti sarebbero comunque irrilevanti sia per
la loro data sia per il loro contenuto e non dimostrerebbero l’esistenza di un
adulterio.
L’appellante equivoca
sui termini. È vero che il rapporto d’inve-stigazione non dimostra l’esistenza
vera e propria di un adulterio. Gli accertamenti dell’aprile 1992, confermati
dal titolare dell’agenzia nella sua deposizione testimoniale, attestano nondimeno
che in quel periodo, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, l’attore
si recava già da __________ __________ a __________, nonostante egli fosse domiciliato
formalmente a __________a. Se a ciò si aggiunge che l’appartamento di
__________ locato dall’attore sembrava disabitato, come riferito dal vicino di
casa (deposizione __________ __________, verbali pag. __________),
l’apprezzamento del Pretore, che ha ammesso l’esistenza di una relazione
dell’attore prima del settembre 1992, resiste alla critica, tanto più se si
considerano le altre risultanze emerse dall’istruttoria. La convenuta ha
addotto nella risposta, infatti, che il marito le ha confessato il 21 luglio
1991 di avere una relazione con un’altra donna. L’appellante rimprovera al
Pretore di avere ritenuto ammessa tale circostanza senza prove, nonostante
l’esplicita contestazione in sede di replica, e adduce che una parte potrebbe
limitarsi a contestare un’allegazione senza illustrarne i motivi, poiché
spetterebbe alla controparte recare la prova del fatto addotto. La convenuta
avrebbe potuto porre una domanda sulla presunta confessione nell’ambito
dell’interrogatorio formale, ma non avendolo fatto, non avrebbe provato la sua
affermazione.
A torto. Nella replica
l’attore non ha negato esplicitamente la confessione. Anzi, pur con qualche
reticenza, lo ha in sostanza riconosciuto, limitandosi a eccepire che “la
controparte muove accuse infondate ed espone fatti che, in ogni caso, non sono
in rapporto di causalità con la disunione” (replica, pag. __________),
rispettivamente che “la conoscenza femminile alla quale la controparte accenna
non ha avuto alcun influenza sull’attuale situazione: in ogni caso non vi è
rapporto di causalità fra di essa e il dissidio, che sussiste da anni”
(replica, pag. __________). Nelle circostanze descritte, di fronte a obiezioni
tanto generiche, ben poteva il primo giudice poteva ritenere ammessa la
confessione di una relazione extraconiugale nel luglio 1991. Oltre a tale
ammissione, il Pretore ha tenuto conto anche di un biglietto, ritrovato dalla
moglie l’8 agosto 1991 nell’astuccio del rasoio del marito (allegato 9 del doc.
__________, prodotto in originale come doc. __________), che __________
__________ ha riconosciuto di aver scritto (verbale, foglio n. __________).
L’appellante si limita a dire che ciò “non prova l’adul-terio”, ma tale
elemento non va apprezzato isolatamente, bensì in concorso con gli altri
indizi. Contrariamente a quanto l’appellante reputa, una serie di indizi convergenti
basta infatti per accertare una relazione contraria ai doveri coniugali (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n.
560 pag. 115) e alla luce degli elementi riassunti il convincimento del
Pretore, secondo cui la relazione extraconiugale con __________ __________ ha
avuto inizio prima della separazione di fatto e della confessione del 21 luglio
1991 del marito, può essere condivisa.
- L’appellante
ribadisce che spettava alla moglie, oppostasi al divorzio, provare che la
disunione era imputabile a una sua colpa causale. Se non che, l’istruttoria ha
appunto dimostrato che l’attore aveva allacciato una relazione extraconiugale
prima della separazione di fatto. Incombeva quindi all’attore, vista
l’opposizione al divorzio della convenuta, dimostrare che la sua relazione non
era causale per il dissidio. Il coniuge che, lasciato il domicilio coniugale,
allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere responsabile della
disunione, a meno che dimostri la preesistenza della disunione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 ad
art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza;
Hinderling/Steck, op. cit., pag. 58 e 59). Al proposito Tribunale
federale e dottrina sono unanimi nell’affermare che per sovvertire la
presunzione le prove devono essere chiare, univoche e convincenti (SJ
__________, pag. 623; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 126 ad art. 142 CC). Ciò che fa difetto in concreto.
Dal fascicolo
processuale non si desume che l’unione coniugale fosse già in crisi prima
dell’inizio della relazione extraconiugale dell’attore. Quest’ultimo ribadisce
che il matrimonio era già fallito prima di allora a causa del comportamento
sprezzante e altero della moglie, mal inserita nella realtà ticinese e
disdegnosa verso il marito, dal quale non volle figli. L’attore stesso
riconosce però che i dissapori familiari non sono stati rilevati da terzi. Inoltre
i presunti torti della moglie enunciati nel ricorso sono quasi tutti remoti. In
realtà non risulta dagli atti che la moglie abbia trascurato l’economia
domestica. È vero che la cognata __________ __________ ha sostenuto questa
affermazione (verbale, foglio __________), tuttavia essa medesima ha riconosciuto
di non avere avuto grande confidenza con la convenuta, con la quale ha del
resto interrotto i rapporti nel 1989 (verbale, foglio __________). Dalle deposizioni
di amici e conoscenti dei coniugi è invece emerso che la moglie teneva in ordine
la casa (verbali, deposizione __________ __________ foglio __________,
__________ __________ foglio __________), ciò che è stato confermato anche da
__________ __________, fratello dell’attore (verbale foglio ).
Quest’ultimo ha invero riportato un’asserzio-ne riferita alla propria moglie
dalla consorte dell’allora gerente del “ __________ ”, __________
__________, secondo cui la convenuta avrebbe detto che l’attore poteva lavarsi
da sé le camicie. L’affermazione, oltre che futile e sentita da altri, non può
tuttavia essere addotta seriamente come causa di dissidio coniugale.
__________, all’epoca collaboratore del marito, ha ricordato di essere stato
colpito da un apprezzamento negativo della convenuta sul suo modo di vestire
(verbali, foglio __________). Ciò risale tuttavia agli inizi degli anni 80 e
attesta se mai scarsa sensibilità della convenuta, ma non consente di trarre
indicazioni sull’esistenza di una turbativa coniugale. Anche l’episodio riportato
da __________ __________, secondo la quale la convenuta, in visita dalla
propria madre a __________, non volle rincasare una sera a causa del fondo
stradale reso pericoloso dalla neve e osservò che il marito, reduce quel giorno
da un periodo di assenza, poteva “arrangiarsi con le scatole”, non basta a
comprovare una vera situazione di disagio coniugale. Nel gravame il marito
rinfaccia alla moglie di non aver tenuto conto delle sue esigenze quando essa
assisteva tutta la giornata la propria madre ricoverata in clinica, salvo poi
riconoscere che all’epoca non sollevò mai la minima obiezione alla dedizione
della moglie verso la propria madre.
Numerosi testimoni
hanno riferito per converso che il comportamento della moglie non era di
imbarazzo per il marito o per terzi e che non hanno sentito rimproveri della
moglie al marito o a terzi (deposizione __________ __________, verbali foglio
__________; __________ __________, foglio __________; __________ __________a,
fogli __________ e __________). Ciò è confermato anche dal fratello
dell’attore, il quale ha bensì avuto la sensazione che “i rapporti tra i
coniugi non erano ideali” (verbali, deposizione __________ __________ foglio
__________). Le semplici e impressioni di un teste, tuttavia, non possono assurgere
a elementi di giudizio. Alcuni testimoni hanno invero riferito di critiche
rivolte dalla moglie a terzi (verbali, deposizione __________ __________ foglio
__________) o alla realtà ticinese (verbali, testi __________ __________ foglio
__________, __________ __________ foglio __________, __________ __________
foglio __________). Ancora una volta, però, si tratta di fatti risalenti
all’inizio degli anni settanta e ottanta. Inoltre i testimoni si sono limitati
a esporre singoli aneddoti, senza riferire alcunché di serio sui rapporti
coniugali. Tensioni professionali del marito nel 1981 sono state confermate da
uno dei collaboratori, il quale ha avuto modo di vedere l’attore assai nervoso
sul lavoro (verbali, __________ foglio __________). Nulla induce tuttavia a
ritenere che tali problemi fossero dovuti al comportamento della moglie, come sostiene
l’appellante. L’istruttoria ha dimostrato anzi che le tensioni derivavano da problemi
e contrasti nell’ambiente professionale (deposizione __________ __________,
verbali foglio __________; __________ __________, foglio __________, dott.
__________ __________, foglio __________) e che in tali frangenti la moglie era
stata vicina al marito (deposizione __________ __________, verbali foglio
__________).
A detta dell’appellante
la moglie avrebbe sempre dimostrato disistima e disprezzo verso di lui e verso
la sua famiglia, giungendo al punto di non volere figli. Nulla nell’istruttoria
consente seriamente di corroborare le affermazioni dell’appellante. __________
__________, la cui deposizione è stata ripresa a sostegno del gravame, ha
invero ricordato che a causa di un ritardo del marito a un appuntamento, la
moglie ebbe ad esclamare “Se questo è il marito da cui dovrei avere i figli...”
(verbali, foglio __________). A prescindere dal fatto che l’aneddoto risale
agli anni settanta, quando i coniugi abitavano ancora a __________, così come
quello ricordato dalla cognata (verbali, deposizione __________ __________
foglio __________), altri episodi dimostrano invece che la convenuta non aveva
atteggiamenti di rifiuto verso i bambini. La stessa __________ __________
ricorda che la cognata portò i suoi figli in gita a Milano, accompagnata dal
marito, e che regalò loro due o tre vocabolari (verbali, foglio __________) e
__________ __________ rievoca un comportamento della convenuta del tutto
normale verso i bambini e la maternità (verbali, fogli __________e __________).
Anche il preteso eccesso nel consumo di sigarette e di birra da parte della
convenuta non ha trovato riscontro nell’istruttoria. Le varie deposizioni
accennano tutt’al più a qualche sigaretta (deposizioni __________, verbali
foglio __________; __________ __________, foglio __________; __________
__________c, foglio __________7; __________ __________, foglio __________). Le
condizioni psicofisiche della moglie si sono invero deteriorate nel 1991/92, ma
non per l’abuso di tabacco o di alcol, bensì per la separazione (deposizione
dott. __________ __________, verbali foglio __________). L’interruzione dei
contatti con la famiglia del marito, poi, non risulta aver avuto conseguenze di
rilievo sui rapporti coniugali, almeno per quanto risulta dagli atti. Del resto
la giurisprudenza non riconosce in fatti del genere una causa di disunione (DTF
87 II 1). A detta del marito l’assenza di rapporti sessuali tra i coniugi dal
1984 sarebbe un’ulteriore prova della disunione. La moglie ammette la
circostanza, ma la fa risalire al 1987 e all’inizio della relazione
extraconiugale (conclusioni, pag. __________). Come stessero realmente le cose,
non è dato di sapere.
-
In conclusione,
l’istruttoria non ha consentito di individuare seri elementi oggettivi che
abbiano concorso alla disunione dei coniugi. L’attore ha mosso diffusi rimproveri
alla moglie, ma è riuscito a provare solo episodi remoti e isolati, la cui
incidenza sui rapporti coniugali – come ha correttamente rilevato il primo giudice
– è di poco peso. Nei matrimoni di lunga durata, per di più, ogni coniuge deve
far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i
dissidi e superare le diversità dovute a fattori di carattere (DTF 116 II 15;
Rep. __________ 239). Nelle circostanze descritte il Pretore poteva quindi
legittimamente ritenere, in sintesi, che la causa preponderante della dissidio
era da ricollegarsi alla relazione extraconiugale dal marito.
-
L’appellante
sostiene che l’opposizione della moglie al divorzio sarebbe soltanto una scelta
di comodo, e come tale abusiva. Se non che, un abuso nell’opposizione al
divorzio va ammesso solo con grande riserbo, quando la posizione dell’opponente
sia priva di senso e di qualsiasi interesse legittimo (DTF 111 II 112 consid.
1d; Deschenaux/Tercier/Werro, op.
cit., pag. 126, n. 627). I motivi per cui un coniuge innocente si oppone al
divorzio sono – di massima – irrilevanti, il diritto di opposizione essendo garantito
dalla legge (art. 142 cpv. 2 CC; Bühler/Spühler,
op. cit., n. 143 ad art. 142 CC). Il solo limite consiste nel divieto
dell’abuso (DTF 111 II 112), ma il semplice fatto che un matrimonio non possa
più essere salvato non basta a far apparire abusiva l’opposizione del coniuge
innocente (Bühler/Spühler, op.
cit., n. 149 ad art. 142 CC). Incombe all’attore dimostrare che l’opposizione
della controparte trascende nell’illecito (DTF 108 II 507; Bühler/Spühler, op. cit., n. 146 ad
art. 142 CC).
Nella fattispecie il
marito non illustra i motivi per cui l’opposizio-ne della moglie sarebbe
abusiva. A parte ciò, dal fascicolo processuale non si evincono estremi di abuso.
La moglie ha manifestato nel settembre 1991 un disturbo depressivo reattivo al
conflitto coniugale (deposizione dott. __________ __________, verbali foglio
__________9) e ha sempre sperato in una riconciliazione (deposizioni __________
__________, verbali fogli __________ e __________; dott. __________, fogli
__________e __________). Inoltre essa si è presentata dal medico curante “la
prima volta come una persona strutturalmente normale che amava e ama tuttora il
marito” e lo psichiatra ha escluso “categorica-mente che possa essere considerata
una paranoica”, che si sia messa in testa cose non vere (deposizione __________
__________, foglio __________). Essa non ha intrapreso tentativi di
riconciliazione, ma non si poteva pretendere tanto se appena si pensa che il
marito continua a vivere con l’amica (interrogatorio formale dell’attore,
verbale del __________ 1994, domanda 7 foglio __________). Ciò posto, non si
può dire che la convenuta non tenga più al vincolo matrimoniale se non per la
forma, per mantenere un’unione assolutamente priva di contenuto (DTF 108 II
112; Deschenaux/ Tercier/Werro,
op. cit., pag. 125, n. 626). Ne discende che l’opposizione al divorzio non può
definirsi abusiva.
-
Visto quanto
precede, ci si potrebbe esimere dall’esaminare la censura sulla proponibilità
delle domande pecuniarie presentate dalla convenuta con le conclusioni.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, ad ogni modo, siffatte domande
erano proponibili e non costituivano un inammissibile mutamento dell’azione. Il
diritto federale impone infatti al giudice del divorzio di conferire al coniuge
che si è opposto all’azione la possibilità di presentare, anche in sede di
conclusioni, domande sulle conseguenze accessorie in caso di scioglimento del
matrimonio (DTF 95 II 65; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 866 pag. 174). I rispettivi allegati sono stati intimati il 2
gennaio 1995 e al dibattimento finale del 25 gennaio 1995 il Pretore ha
rinviato la discussione al 16 febbraio successivo su richiesta delle parti. Durante
il dibattimento finale ogni parte ha potuto esprimersi sulle domande formulate
con i rispettivi memoriali conclusivi. L’operato del Pretore sfugge pertanto a
ogni critica.
-
Gli oneri
processuali e sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
inoltre alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________. __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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