AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.220
Data decisione, Autorità:
06.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00220
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa _. . (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione dell’- _____ 1993 da
ing.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
__________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19 giugno
1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il __________
__________ 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1926) e __________ __________ (1927) si sono sposati a __________
il __________ 1956. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1958),
__________ (1960), __________ (1961) e __________ (1969).
Con sentenza del 30 giugno
1988 il Pretore della giurisdizione di __________ -__________ ha pronunciato la
separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili indicizzati,
oltre una somma di fr. 226’874.35 in liquidazione del regime dei beni.
__________ da __________ __________, il __________ 1989 questa Camera ha
ridotto a fr. 189’670.05 l’importo della liquidazione (inc. n. __________). Un
ricorso per riforma presentato dalla moglie è stato dichiarato inammissibile
dal Tribunale federale il 29 novembre 1989.
__________ __________ ha
versato alla moglie, il 7 giugno 1991, fr. 70’000.– quale indennità per la
rinuncia di quest’ultima a un diritto di usufrutto costituito su un immobile
già appartenente al marito e successivamente donato alle figlie __________,
__________ e __________.
B. Il 7 settembre 1992 __________
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 2 novembre successivo. Con petizione dell’__________ 1993 egli ha chiesto la
pronuncia del divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare per la
moglie; in via subordinata ha offerto un contributo di fr. 500.– mensili. Nella
sua risposta dell’__________ 1993 __________ __________ ha aderito alla domanda
di divorzio, postulando tuttavia un contributo alimentare di fr. 2’300.–
mensili sulla base dell’art. 151 CC, subordinatamente di fr. 1’480.– mensili
giusta l’art. 152 CC.
C. Ultimata l’istruttoria,
al dibattimento finale del 15 febbraio 1995 __________ __________ ha ribadito
le sue richiesta di petizione. __________ __________ ha confermato la sua
adesione al divorzio e ha concluso per una pensione alimentare vita natural
durante di fr. 2’300.– mensili sulla base dell’art. 152 CC.
D. Statuendo il 30
maggio 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha respinto la richiesta
di contributo alimentare avanzata dalla moglie. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all’attore fr. 2’000.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del __________ 1995 in
cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, una pensione alimentare vita natural
durante di fr. 2’300.– mensili indicizzati. In via cautelare essa ha postulato
un contributo alimentare di fr. 1’230.– mensili per la durata della procedura di
appello. Tale richiesta è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa
Camera con decreto del 12 luglio 1995.
Nelle sue osservazioni
dell’__________1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
non è oggetto di impugnazione ed è pertanto passata in giudicato. Litigiosa è
la rendita d’indigenza chiesta dalla convenuta. Il primo giudice, dopo avere
valutato il fabbisogno di quest’ultima in fr. 2’970.– mensili fino al 31 dicembre
1995, rispettivamente in fr. 2’505.– per il seguito, e dopo avere accertato il reddito
di lei in fr. 2’785.–, ha ritenuto che essa non è indigente a norma dell’art.
152 CC. La convenuta, in specie, non aveva dimostrato di avere consumato il
capitale riscosso in liquidazione del regime dei beni né quello ottenuto a seguito
della rinuncia di un diritto di abitazione; essa inoltre risultava beneficiaria
del reddito di un immobile situato a Friburgo, del quale è comproprietaria,
reddito già constatato a suo tempo dal giudice della separazione.
-
L’appellante
contesta anzitutto che gli accertamenti sulla situazione economica dei coniugi
eseguiti dal giudice della separazione vincolino il giudice del divorzio. A ragione.
L’azione di divorzio susseguente a una separazione è una causa indipendente,
quantunque soggiaccia a condizioni particolari, dato che il giudice della separazione
ha già appurato una grave turbativa delle relazioni coniugali (DTF 114 II 115).
Il giudice del divorzio è vincolato ai fatti accertati, ma non alla valutazione
giuridica effettuata del giudice della separazione. Constatazioni di fatto sono,
segnatamente, quelle sul ruolo causale dei fattori di disunione (DTF 117 II 123
con riferimenti di giurisprudenza e dottrinali). Il giudice del divorzio può
invero riesaminare i fatti addotti nella procedura di separazione, in rapporto
però al problema della colpa (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 962), e ciò per evitare
un’istruttoria su cause della disunione già accertate da un giudice. Tale
finalità non soccorre per quel che è delle questioni patrimoniali. Il giudice
del divorzio deve statuire – anche – sui pregiudizi causati dallo scioglimento
del matrimonio sulla base della situazione data al momento della sentenza. Ne
discende che, sul principio, l’appello della convenuta è fondato. Per quanto
riguarda le conseguenze, la questione sarà esaminata in appresso.
-
L’appellante sottolinea
che la giurisprudenza ha attenuato nel tempo le differenze tra gli art. 151 e
152 CC, tant’è che quest’ultimo disposto garantisce ormai il 120% del
fabbisogno minimo e non soltanto il minimo vitale, come stabilito dal Pretore.
Essa sostiene inoltre che la giurisprudenza ha già ammesso la possibilità di
risarcire eventuali perdite dell’avente diritto nelle sue aspettative pensionistiche
AVS e LPP, anche nell’ambito dell’art. 152 CC.
a) Che a
parere dell’appellante il diritto vigente non tenga sufficiente conto dell’art.
163 CC e del principio della solidarietà dopo il divorzio ancora non significa
che, sulla scorta dell’odierno art. 152 CC, essa possa pretendere un contributo
analogo a quello che le garantirebbe l’art. 151 CC. Per l’art. 152 CC, quando
in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave
ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a
fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora recentemente, che la
rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC – a differenza di quella accordata
in base all’art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata a compensare un danno, ma
deriva dal dovere di solidarietà coniugale che perdura oltre lo scioglimento
del matrimonio: il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità
finanziarie continua, in tal caso, per considerazioni d’ordine sociale ed
equitativo (DTF 119 II 13 seg).
b) La
pensione d’indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario
aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno
minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/
Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con
numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro,
op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va
determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se
in linea di principio esso è più contenuto di quello determinato a norma
dell’art. 151 cpv. 1 CC: in altri termini, esso non dovrebbe eccedere di molto
i bisogni dell’avente diritto (SJ 1992 pag. 383).
c) L’indigenza
sussiste non già quando la situazione finanziaria del coniuge ha subito un
cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, ma solo
nella misura in cui vi sia pericolo di ristrettezza (Rep. __________ pag. 310).
Quando il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso
le assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l’importo e la durata
della rendita (SJ __________ pag. 384 seg.). In concreto l’appellante si limita
ad affermare che le sue risorse pensionistiche diminuiscono e che devono essere
conteggiate, ma non indica in che misura esse influiscono sulla determinazione
della rendita, di modo che l’argomentazione, non motivata, sfugge a ogni disamina
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Il giudizio sulle
pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze
accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio
(Rep. __________ pag. 195; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe
quindi alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.
Dagli atti risulta invero una riduzione della rendita AVS a seguito del
divorzio, ma il Pretore ne ha già tenuto conto, inserendo nei redditi della
moglie l’importo ridotto (fr. 400.– mensili). Per il resto non si riscontrano
dati che giustifichino una riforma del sindacato pretorile.
- L’appellante si
duole del fatto che il Pretore le ha imposto di consumare il capitale ricevuto
in liquidazione del regime dei beni. Ora, la rendita fondata sull’art. 152 CC
ha come scopo ultimo di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in
una situazione d’indigenza. È indigente il coniuge che non è in grado di
sopperire al proprio minimo vitale, o a quello delle persone a suo carico, sia
con il provento del proprio lavoro o della sostanza, sia con altri redditi,
compresi quelli derivanti dalla liquidazione del regime dei beni e
dell’indennità versata sulla base dell’art. 151 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760).
L’ammontare della rendita dipende dai bisogni del beneficiario, dal suo reddito
attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare (DTF 108 II 30;
Rep. __________ pag. 187). Il giudice deve esaminare in che misura, secondo le
circostanze date al momento del divorzio e quelle prevedibili per il futuro, il
beneficiario sia in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri
redditi e la propria sostanza (SJ __________ pag. 382 consid. __________).
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, perciò, sotto il profilo dell’art. 152 CC non si
deve tenere conto solo dei redditi, ma anche della sostanza (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 300
n.7). Il che è giustificato già per il fatto che, diversamente da quanto
prevede l’art. 151 cpv. 1 CC, nel caso dell’art. 152 CC il beneficiario non ha
il diritto di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio,
mentre al pagamento della rendita può essere tenuto anche il coniuge innocente
(come in concreto). Al giudice incombe, tutt’al più, di considerare equamente
il consumo di capitale. Si aggiunga che nemmeno il Tribunale federale esclude
l’eventualità, per un coniuge, di dover intaccare il capitale ottenuto in
liquidazione del regime dei beni, tant’è che esso si limita a dire che una
donna divorziata non può essere tenuta a consumarlo interamente per il
mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio (DTF 66 II 4); analogo
principio vale per l’applicazione dell’art. 328 CC (DTF 101 II 24).
Recentemente poi, in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale
ha ricordato che per determinare l’indigenza del richiedente devono essere
presi in considerazione non solo i suoi redditi, ma anche la sua sostanza (DTF
119 Ia 12 consid. con riferimento). In concreto non vi è quindi motivo perché
l’appellante sfugga all’obbligo di consumare la sostanza per far fronte al
proprio sostentamento. Ciò posto, su questo punto l’appello è privo di fondamento.
-
La pensione di fr.
400.– mensili che l’appellante percepisce dall’AVS non è contestata.
L’interessata sostiene per converso che la proprietà immobiliare di Friburgo
non le frutta alcun reddito. Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989
questa Camera aveva prudentemente calcolato il reddito della sostanza immobiliare
di Friburgo in fr. 3’000.– annui (sentenza del __________ 1989, pag.
__________). Nella causa di divorzio la moglie ha affermato di avere solo la
nuda proprietà di metà di due immobili situati a Friburgo e a __________
__________, che non rendono nulla (risposta pag. __________). Ora, come si è
visto dianzi (consid. ), sulle questioni patrimoniali il giudice del divorzio
non è vincolato agli accertamenti del giudice della separazione. Spettava
nondimeno all’appellante provare che, diversamente da quanto accertato a suo
tempo dal giudice della separazione, essa non dispone più di tale reddito. È
vero che dalla dichiarazione fiscale ticinese non risulta un provento dei
citati immobili (doc. __________), ma ciò non basta per accertare l’inesistenza
di qualsiasi introito. Del resto dalla medesima dichiarazione risulta una
sostanza imponibile di fr. 160’930.–, mentre l’appellante non contesta di avere
un capitale di almeno fr. 227'000.–. Poco importa che l’attore non sia insorto
contro quest’ ultima affermazione: l’obbligo della controparte di contestare
chiaramente i fatti (per la risposta: art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso
infatti con l’onere probatorio che incombe a chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). L’art. 184 cpv. 2 CPC,
secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la
parte attrice dal provare l’esistenza e il fondamento delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 170; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 166). Nella fattispecie nulla risulta sulla situazione
concreta degli immobili fuori Cantone né in questa sede è contestato
l’ammontare del reddito stimato dal Pretore. Nel risultato non si intravede
ragione dunque per scostarsi dalla stima del Pretore (fr. 250.– mensili).
-
Per quanto riguarda
il capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni e la rinuncia al
citato diritto di usufrutto, dal fascicolo processuale risulta che al momento
dell’introduzione della causa di divorzio la moglie aveva almeno un capitale di
fr. 227’323.90 (doc. __________). Il reddito della sostanza va calcolato su
tale somma e non su quella di fr. 259’670.05 ricevuta a suo tempo, un consumo
di fr. 30’000.– sull’arco di cinque anni apparendo verosimile anche
considerando la modesta entità del contributo alimentare. I criteri cui ha
fatto capo il Pretore per determinare in che misura la moglie dev’essere tenuta
a consumare la sostanza non sono contestati. Partendo da una sostanza di fr.
227’325.– arrotondati, il consumo mensile dev’essere fissato in fr. 1’460.–
(fr. 227’325.–:13 :12) e il reddito mensile della sostanza in fr. 468.–.
L’appellante in ultima analisi ha un reddito complessivo di fr. 2’578.–
mensili.
-
Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo della moglie fino al 31 dicembre 1995 in fr. 2’766.–
mensili; tenuto conto della maggiorazione del 20% su tutto l’ammontare (DTF 121
III 49) l’importo determinante è di fr. 3’320.– mensili. La censura
dell’appellante sull’onere di locazione di fr. 1’266.–, ridotto dal Pretore a
fr. 800.– mensili dal 1° gennaio 1996, è fondata poiché tale onere è
documentato (doc. __________) e non è contestato neppure dal marito
(conclusioni, pag. __________), il quale si è limitato ad affermare che la
moglie potrebbe trasferirsi in un appartamento di proprietà della madre.
Dandosi gli estremi, spetterà all’attore postulare la riduzione del contributo
qualora tale eventualità si verificasse.
-
In definitiva,
l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 742.–, che dev’essere colmato con un
contributo d’indigenza. Non si giustifica per contro indicizzare il contributo
poiché non risulta che il reddito del debitore beneficia a sua volta di un
adeguamento. L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti e il
giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
-
Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle
richieste di giudizio, l’appellante risulta maggiormente soccombente, ragione
per cui si giustifica di porre a suo carico 2/3 degli oneri di questa sede, con
obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Visto l’esito dell’appello, si giustifica di modificare la ripartizione di tali
oneri operata dal Pretore. Considerato che l’attore offriva fr. 500.–, seppure
in via subordinata, la convenuta risulta pressoché integralmente soccombente,
ciò che giustifica addebitarle i 4/5 degli oneri di prima sede, con obbligo di
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è cosi modificata:
-
__________ verserà a __________ __________ dal 1° giugno 1995, entro il 5 di
ogni mese, l’importo di fr. 742.– mensili a titolo di rendita d’indigenza.
- La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese, già parzialmente anticipate
dall’attore, restano per 1/5 a suo carico e sono poste per 4/5 a carico della
convenuta, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’600.– a titolo di
ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 490.–
b) spese fr.
50.–
fr.
540.–
sono
posti per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico dell’appellato. __________
__________ rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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